Come funziona congedo parentale?

Come si articola il congedo parentale? A chi è destinato? Qual è la procedura per ottenerlo?

A seguito delle revisioni apportate dal Decreto conciliazione vita lavoro, che ha esteso le iniziative a sostegno della genitorialità, si segnala l’azione della Legge di Bilancio 2023 che, a partire dal 1° gennaio, ha incrementato l’assegno INPS destinato ai genitori che sono lavoratori dipendenti (passando dal 30% all’80% del salario) per un unico mese all’interno dei 9 mesi massimi concessi (i restanti 8 mesi mantengono una copertura del 30%). L’INPS ha rilasciato nuove direttive e delucidazioni.

In questo manuale vi offriamo una panoramica dettagliata sul congedo parentale INPS secondo le recenti normative implementate, illustrandovi a chi è rivolto, come fare domanda, il suo funzionamento e la sua durata.

Che cos’è il congedo parentale?

Il congedo parentale rappresenta un intervallo di pausa dal lavoro, opzionale, garantito ai genitori (sia madre che padre) per assistere il figlio nei suoi primi 12 anni di vita. Questa è una decisione volontaria, da qui la definizione di congedo facoltativo, a differenza del congedo di maternità o del congedo di paternità legati alla nascita del bambino, che sono obbligatori, sebbene possano essere estesi in modo facoltativo.

Il congedo parentale o facoltativo è concesso sia alla madre che al padre, ha una durata di 10 mesi (estendibili a 11 se il padre sceglie di astenersi per un periodo continuo o spezzato non meno di 3 mesi), da dividere tra entrambi i genitori. Per 9 mesi, è sostenuto economicamente dall’INPS. I periodi di congedo parentale possono essere usufruiti dai genitori anche simultaneamente.

Prima delle recenti modifiche, il sostegno INPS corrispondeva al 30% del salario medio giornaliero, determinato sulla base del reddito del mese che precedeva l’inizio del congedo. A partire dal 2023, la copertura INPS è fissata al 30% del salario per 8 mesi e all’80% del salario per un mese, ma solo se usufruito entro i primi 6 anni di vita del bambino, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023 e dalle aggiornamenti del 2023 riguardanti il congedo, che illustreremo in questo approfondimento.

Il congedo parentale, come tutte le iniziative a favore della genitorialità nel contesto lavorativo, è regolamentato dal Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la protezione e il supporto della maternità e della paternità. Nel corso degli anni, la legislazione è stata aggiornata più volte, inclusi i cambiamenti apportati dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto conciliazione vita lavoro che implementa la direttiva (UE) 2019/1158 sul bilanciamento tra lavoro e vita privata. Tutte le modifiche e le istruzioni per i datori di lavoro (relative alla compilazione del flusso UniEmens) sono state sintetizzate nel Messaggio INPS n. 2788 del 26-07-2023.

Sebbene la normativa sia complessa, di seguito forniremo una spiegazione chiara e dettagliata di tutte le regole, considerando tutte le novità introdotte fino al 2023.

A che spetta il congedo parentale?

Nonostante alcune variazioni specifiche, che illustreremo nel proseguo di questo articolo, il congedo parentale è garantito a tutti i lavoratori che mantengono un rapporto di lavoro attivo, sia essi genitori biologici che adottivi o affidatari.

Nel dettaglio, si parla di:

  • Lavoratori e lavoratrici impiegati nel settore privato. Questo gruppo ha diritto a un mese di congedo retribuito all’80%, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023 (Circolare INPS 45 del 16-05-2023);
  • Lavoratori e lavoratrici del settore pubblico, come delineato dalla Circolare INL n. 9550 del 6 settembre 2022. In questo documento si afferma che le norme relative a congedi, permessi e altre misure previste dal decreto, “a meno che non sia indicato diversamente, si applicano direttamente anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 105/2022), seguendo una visione di completa parità di diritti in termini di genitorialità e assistenza. Questa categoria, come delineato dalla Circolare INPS 45 del 16-05-2023, ha diritto a un mese di congedo retribuito all’80%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023;
  • Lavoratori o lavoratrici iscritti alla Gestione Separata;
  • Lavoratori o lavoratrici autonomi.

A chi non spetta il congedo parentale?

Il congedo parentale non è concesso alle seguenti categorie:

  • ai genitori che sono disoccupati o in stato di sospensione,
  • ai genitori che lavorano come domestici,
  • ai genitori che svolgono lavori a domicilio.

Se il rapporto di lavoro vigente termina all’inizio o durante il periodo di usufrutto del congedo, il diritto al congedo stesso decade dal momento in cui si conclude il rapporto di lavoro.

Quanto ammonta il congedo parentale Inps?

Una porzione del periodo di astensione dal lavoro viene coperta economicamente dall’INPS. Per essere più specifici, il congedo parentale concede un’indennità che equivale al 30% della retribuzione media giornaliera del genitore lavoratore per 8 mesi, e all’80% per l’ultimo mese. Tuttavia, come delineato nella Circolare INPS 45 del 16-05-2023, il mese indennizzato all’80% è riservato solo ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico (sono esclusi i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata, per i quali vige una normativa specifica che descriveremo più avanti).

La retribuzione media deve essere calcolata basandosi sul salario del mese che precede l’inizio del periodo di congedo. Questa include la quota giornaliera relativa al bonus natalizio o alla tredicesima mensilità, oltre ad altri bonus, mensilità aggiuntive o benefici accessori eventualmente concessi.

Come evidenziato dall’INPS nella Circolare del 21 aprile 2023, n. 43, il genitore che è un lavoratore dipendente e che nel 2023 richiede periodi di congedo parentale, ha diritto a un’indennità del 30% se il suo reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’ammontare annuale del trattamento minimo di pensione. Per il 2023, il valore provvisorio di tale somma è fissato a 18.321,55 euro (equivalente a 7.328,62 euro moltiplicato per 2,5).

È importante sottolineare che questa forma di congedo differisce dal congedo di maternità e dal congedo di paternità destinati ai “nuovi nati” (o bambini adottati o affidati), che, durante il periodo indennizzato, vengono retribuiti dall’INPS in una misura che varia dall’80% al 100%.

Quando ci aspetta il congedo parentale?

I genitori che lavorano hanno la possibilità di usufruire del congedo parentale, che rappresenta un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, fino al dodicesimo anno di età del figlio per tutti i lavoratori (ad eccezione dei lavoratori autonomi, per i quali il congedo è disponibile solo entro il primo anno di vita del bambino). Questo limite di età, esteso grazie al Decreto conciliazione vita lavoro, coincide ora anche con il limite di età fino al quale è garantita la retribuzione per il periodo indennizzato (precedentemente era fissato a 6 anni, o 8 anni per i genitori con retribuzioni più basse). I 12 anni sono calcolati anche a partire dalla data di ingresso del bambino nella famiglia, nel caso di adozione o affidamento. Come precedentemente menzionato, il mese di congedo indennizzato all’80% è garantito solo ai lavoratori dipendenti entro i primi 6 anni di vita (o di ingresso nella famiglia, nel caso di adozioni) del minore.

Come funziona il congedo parentale e quanto dura?

Il congedo parentale può essere usufruito sia a ore che a giorni, non limitandosi esclusivamente a mesi interi. Ciò significa che il lavoratore ha la possibilità di astenersi dal lavoro per alcune ore, per alcuni giorni o per mesi completi. La durata esatta, però, può variare in base a se i genitori decidono di usufruirne separatamente o insieme, e, in alcune circostanze, dipende dalla struttura familiare e dalla categoria di lavoratore. È importante non confondere la durata indennizzata dall’INPS con la durata massima del congedo che può essere accordata. Vediamo come funziona nei vari scenari:

1) CONGEDO PARENTALE PER DIPENDENTI
Secondo quanto specificato dalla Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022, la normativa vigente prevede un periodo massimo di congedo parentale come segue:

  • Per entrambi i genitori che scelgono di astenersi congiuntamente: 10 mesi, estendibili a 11 se il padre decide di astenersi dal lavoro per un periodo continuo o spezzato non inferiore a 3 mesi (sempre entro i 12 anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia). È bene ricordare che i mesi di congedo indennizzati, ovvero coperti dall’INPS, sono 9, da usufruire sempre entro i 12 anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia. Nel caso di genitori con un reddito inferiore a una certa soglia (meno di 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione AGO), i mesi di congedo indennizzati salgono a 10 (estendibili a 11);
  • Solo per la madre: 6 mesi, di cui 3 mesi di congedo indennizzati che non possono essere trasferiti all’altro genitore;
  • Solo per il padre: 6 mesi (che possono arrivare a 7 se il padre sceglie di astenersi per un periodo continuo o spezzato non inferiore a 3 mesi), con 3 mesi indennizzati che non possono essere trasferiti all’altro genitore.

Con il Messaggio INPS n. 2788 del 26-07-2023, l’INPS ha poi fornito le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens, una guida pratica per i datori di lavoro.

Limiti del congedo parentale

La Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022 stabilisce anche delle restrizioni riguardo all’usufrutto del congedo parentale per genitori che appartengono a diverse categorie lavorative, contemplando tutte le possibili combinazioni. Ecco i dettagli:

  1. Madre lavoratrice dipendente – Padre iscritto alla Gestione Separata: In questa situazione, per ogni minore, se la madre usufruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può usufruire fino a un massimo di 3 mesi di congedo parentale, totalizzando 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi. Se invece il padre usufruisce di 6 mesi di congedo, la madre può avere fino a 3 mesi di congedo indennizzato e altri 2 mesi non indennizzati, a meno che non abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo minimo della pensione AGO, ovvero un reddito sotto soglia.
  2. Padre lavoratore dipendente – Madre iscritta alla Gestione Separata: In questo caso, per ogni minore, se il padre usufruisce di 7 mesi di congedo (6 dei quali indennizzati), la madre può avere fino a 3 mesi di congedo, sommando 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi. Se invece la madre usufruisce di 6 mesi di congedo, il padre può avere 3 mesi di congedo indennizzato e altri 2 mesi non indennizzati, a condizione che il suo reddito individuale sia sotto soglia.
  3. Madre lavoratrice dipendente – Padre lavoratore autonomo: Qui, per ogni minore, se la madre usufruisce di 6 mesi di congedo indennizzato, il padre può avere fino a 3 mesi di congedo indennizzato, totalizzando 9 mesi per entrambi. Il padre autonomo ha un limite individuale di 3 mesi.
  4. Padre lavoratore dipendente – Madre lavoratrice autonoma: In questa configurazione, per ogni minore, se il padre usufruisce di 7 mesi di congedo (6 dei quali indennizzati), la madre può avere fino a 3 mesi di congedo indennizzato, sommando 10 mesi per entrambi. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi.
  5. Madre iscritta alla Gestione Separata – Padre lavoratore autonomo: In questo scenario, per ogni minore, se la madre usufruisce di 6 mesi di congedo indennizzato, il padre può avere fino a 3 mesi di congedo indennizzato, totalizzando 9 mesi per entrambi. Il padre autonomo ha un limite individuale di 3 mesi.
  6. Padre iscritto alla Gestione Separata – Madre lavoratrice autonoma: In questa situazione, per ogni minore, se il padre usufruisce di 6 mesi di congedo, la madre può avere fino a 3 mesi di congedo indennizzato, totalizzando 9 mesi per entrambi. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi.

Limiti del congedo parentale al 80%

Riguardo al congedo parentale indennizzato all’80%, come delineato dalla Circolare INPS 45 del 16-05-2023, oltre ai limiti individuali e complessivi dei genitori per il congedo parentale, così come i periodi entro cui è possibile usufruirne, si applicano le seguenti norme:

  1. I periodi di congedo parentale usufruiti dai genitori lavoratori dipendenti a partire dal 1° gennaio 2023, in riferimento ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’accoglienza del minore in caso di affidamento o adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, alternativamente, di paternità sia concluso dopo il 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino a un massimo di un mese;
  2. I periodi di congedo parentale successivi, da usufruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino a un massimo di 9 mesi (incluso il primo mese indennizzato all’80%);
  3. I periodi di congedo parentale rimanenti, fino a un limite di 10 o 11 mesi (nel caso in cui il padre lavoratore decida di astenersi dal lavoro per un periodo continuo o spezzato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati. Tuttavia, se il genitore in questione ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria, in questo caso possono essere indennizzati al 30% della retribuzione.

È importante sottolineare che l’aumento all’80% dell’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari (o collocatari) e riguarda tutte le modalità di fruizione del congedo parentale, sia che esso sia usufruito per l’intero periodo, sia che sia frazionato in mesi, giorni o ore.

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