Come modificare il sostituto d’imposta nel 730 già inviato?

Può capitare di accorgersi, anche dopo l’invio del Modello 730, che i dati del sostituto d’imposta inseriti nella dichiarazione dei redditi siano errati o incompleti. Una situazione tutt’altro che rara, soprattutto in seguito a un cambio di lavoro o per un semplice errore di compilazione. Ma cosa succede in questi casi, soprattutto quando dal 730 emerge un credito a rimborso? Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, chiarite con una FAQ del 2 ottobre, offrono indicazioni precise su come rimediare.

Cos’è il sostituto d’imposta e perché è così importante nel 730

Prima di affrontare le modalità di correzione, è utile ricordare cos’è il sostituto d’imposta e quale ruolo svolge nella dichiarazione dei redditi. Si tratta di un soggetto — solitamente il datore di lavoro, l’ente pensionistico o l’INPS — che funge da intermediario tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate. È suo compito trattenere direttamente dalla busta paga o dalla pensione le imposte dovute e versarle al Fisco per conto del lavoratore o del pensionato.

Nel caso specifico del Modello 730, il sostituto d’imposta svolge anche un ruolo fondamentale nelle operazioni di conguaglio fiscale: è lui che, in base al risultato della dichiarazione, eroga il rimborso direttamente in busta paga oppure trattiene le somme dovute a saldo. Ecco perché indicarlo correttamente è indispensabile.

Per i dipendenti del settore privato, il sostituto d’imposta coincide con il datore di lavoro. Per i dipendenti pubblici, la funzione è svolta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o dall’ente di riferimento del comparto. Per i pensionati, invece, è l’INPS ad assumere questo ruolo, così come per chi percepisce prestazioni a sostegno del reddito come la NASpI o il DIS-COLL.

Quando si rende necessario correggere il sostituto d’imposta

Esistono diverse situazioni in cui può essere necessario modificare i dati del sostituto d’imposta, anche dopo aver già inviato il Modello 730:

  • si sono commessi errori di compilazione, inserendo dati incompleti o errati;
  • nel 730 precompilato l’informazione sul sostituto era già errata o mancante;
  • nel corso dell’anno si è cambiato datore di lavoro e si deve aggiornare il soggetto incaricato del conguaglio;
  • si dispone di più sostituti d’imposta e si vuole indicarne uno diverso rispetto a quello riportato inizialmente.

Cosa succede se il sostituto d’imposta indicato non effettua il rimborso

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ del 2 ottobre, quando il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito oppure è cessato prima della data di presentazione del Modello 730, il sostituto d’imposta indicato nella dichiarazione può comunicare all’Agenzia che non procederà ad effettuare il rimborso, in quanto non è tenuto a farlo.

In questo caso, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una mail per informarlo del diniego, accompagnata da un apposito avviso nell’area riservata del portale. Questo avviso invita il contribuente ad accedere all’ultima dichiarazione presentata per visualizzare le comunicazioni rilevanti.

Il diniego da parte del sostituto si verifica tipicamente quando, dopo la presentazione della dichiarazione, il contribuente ha cambiato lavoro — ritrovandosi con un nuovo sostituto — oppure ha perso l’impiego, rimanendo temporaneamente senza sostituto.

Come correggere i dati del sostituto d’imposta nel 730 già inviato

Una volta ricevuta la comunicazione di diniego, o nel momento in cui ci si accorge dell’errore, esistono due strade principali, a seconda del periodo in cui avviene la presa di coscienza.

Entro la fine di giugno è possibile annullare il Modello 730 già inviato e procedere con l’invio di una nuova dichiarazione corretta. L’operazione si effettua direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate, dopo l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, selezionando l’opzione “Annulla 730 inviato”. È importante sapere che questa operazione può essere effettuata una sola volta e generalmente entro il 20 giugno, anche se le date possono variare leggermente da un anno all’altro.

Dopo giugno e fino al 25 ottobre dello stesso anno, invece, è possibile presentare un Modello 730 integrativo di tipo 2, specificamente previsto per la rettifica dei dati del sostituto d’imposta. In questo caso, nel frontespizio della dichiarazione integrativa dovrà essere indicato il codice “2” nell’apposito campo dedicato.

È fondamentale ricordare che la presentazione del 730 integrativo di tipo 2 non è ammessa se nella dichiarazione originale non era stato indicato alcun sostituto — ovvero se era stato usato il codice “1” o “3”. In quella situazione, sarà necessario presentare un modello correttivo che sostituisce integralmente il 730 già inviato.

Il 730 integrativo di tipo 2: come funziona e quando usarlo

Il Modello 730 integrativo di tipo 2 è lo strumento previsto dall’Agenzia delle Entrate per correggere esclusivamente i dati relativi al sostituto d’imposta, senza modificare il contenuto della dichiarazione nel merito dei redditi dichiarati.

Tramite questo modello integrativo il contribuente può scegliere di indicare un nuovo sostituto d’imposta, oppure di presentare la dichiarazione senza alcun sostituto, barrando l’apposita casella “Modello 730 senza sostituto”. Quest’ultima opzione riguarda tipicamente chi ha perso il lavoro dopo aver presentato il 730 e si trova temporaneamente privo di un datore di lavoro che possa effettuare il conguaglio.

Il modello integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, oppure avvalendosi di un CAF o di un professionista abilitato.

Attenzione: se oltre alla correzione del sostituto d’imposta è necessario integrare o correggere altri dati della dichiarazione — ad esempio redditi o detrazioni — non sarà sufficiente il 730 integrativo di tipo 2. In quel caso occorrerà presentare il modello Redditi aggiuntivo/correttivo oppure il Redditi integrativo.

Cosa succede dopo aver corretto il sostituto d’imposta: il conguaglio

Quando la correzione avviene a seguito di un cambio di lavoro, il nuovo sostituto d’imposta indicato nella dichiarazione sarà tenuto a effettuare il conguaglio fiscale alla prima busta paga utile successiva al ricevimento del modello 730-4, ovvero il documento che l’Agenzia delle Entrate trasmette al sostituto per comunicare l’esito della dichiarazione — rimborsi o trattenute.

Se invece è stato presentato un 730 integrativo di tipo 2 con l’indicazione di un nuovo sostituto, il precedente sostituto dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate una Comunicazione di Diniego tramite il proprio portale, per segnalare lo scarto del 730-4 originariamente ricevuto.

Come inserire correttamente i dati del sostituto d’imposta

In fase di correzione o integrazione della dichiarazione, i dati del sostituto d’imposta vanno inseriti nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”. Le informazioni richieste includono il nome o la denominazione del sostituto, il codice fiscale, la sede (comune, provincia, indirizzo completo), i recapiti telefonici e la mail, nonché il codice sede ove presente nella Certificazione Unica in proprio possesso.

In Conclusione

Correggere i dati del sostituto d’imposta nel Modello 730 è un’operazione che, se affrontata nei tempi e con gli strumenti giusti, non comporta particolari conseguenze negative per il contribuente. L’importante è agire tempestivamente: entro giugno per l’annullamento e la riapertura della dichiarazione, entro ottobre per il 730 integrativo di tipo 2. In caso di dubbi sulla procedura più corretta da seguire, il consiglio è sempre quello di rivolgersi al proprio commercialista di fiducia o a un CAF, per evitare di commettere ulteriori errori che potrebbero ritardare l’erogazione del rimborso spettante.