Permessi e Congedo per Lutto: come funzionano e quali sono le regole

La perdita di un familiare o di una persona cara è uno dei momenti più difficili nella vita di chiunque. Oltre al dolore emotivo, chi si trova ad affrontare un lutto deve spesso occuparsi di una serie di incombenze pratiche: organizzare il funerale, gestire le questioni burocratiche, stare vicino agli altri membri della famiglia. Tutto questo richiede tempo, e la legge italiana lo riconosce.

I lavoratori dipendenti hanno diritto a un permesso retribuito per lutto, con modalità e durata che variano in base alla normativa nazionale e al contratto collettivo applicato. In questa guida troverai tutto ciò che devi sapere: chi può richiederlo, per quali familiari spetta, quanti giorni sono previsti, come presentare la richiesta e cosa dice la legge.

Cosa dice la legge sul permesso per lutto

Il congedo per lutto è un diritto garantito dalla Legge n. 53 dell’8 marzo 2000, articolo 4, che disciplina i congedi per eventi e cause particolari, e dal relativo Decreto Attuativo n. 278 del 21 luglio 2000. La normativa si applica a tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che pubblico.

In base alla legge, ogni lavoratore dipendente ha diritto a tre giorni lavorativi all’anno di permesso retribuito in caso di lutto familiare. Il permesso deve essere utilizzato entro sette giorni dalla data del decesso e i giorni possono essere presi anche in modo non consecutivo, in base alle esigenze del lavoratore.

Durante i giorni di assenza, la retribuzione è corrisposta al 100%, senza alcuna decurtazione dello stipendio. Inoltre, in quel periodo continuano a maturare regolarmente ferie, tredicesima, TFR e ogni altro istituto legato alla presenza in servizio. Il permesso per lutto è, di fatto, equiparato a una giornata lavorativa ordinaria dal punto di vista economico e contributivo.

Chi ha diritto al permesso per lutto

Il congedo per lutto può essere richiesto da tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (purché con contratto di almeno 6 mesi), a tempo pieno o part-time, in apprendistato o in smart working. Sono invece esclusi i lavoratori autonomi e i tirocinanti, in quanto privi di un rapporto di lavoro subordinato.

Il diritto al permesso scatta esclusivamente per il decesso di familiari stretti. Nello specifico, la legge riconosce il permesso per la perdita di:

  • coniuge, anche se legalmente separato (ma non divorziato)
  • partner di unione civile, equiparato al coniuge a tutti gli effetti
  • convivente di fatto, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica (iscrizione nello stesso stato di famiglia o certificato comunale di convivenza)
  • parenti entro il secondo grado, anche se non conviventi: genitori, figli (inclusi quelli adottivi), fratelli e sorelle, nonni, nipoti in linea diretta (cioè figli dei figli, non i nipoti figli di fratelli e sorelle)

Non è invece previsto dalla legge il permesso per la morte di parenti affini come suoceri, cognati, zii o cugini, né per la perdita di persone con cui non sussiste un legame familiare riconosciuto, come amici o fidanzati. Fanno eccezione i casi in cui l’affine conviveva stabilmente con il lavoratore — potendo rientrare nella nozione di “familiare anagrafico” — oppure quando il proprio CCNL estende espressamente la tutela a queste figure.

Quanti giorni spettano e come si calcolano

La legge stabilisce un massimo di tre giorni lavorativi all’anno, indipendentemente dal numero di lutti verificatisi nel corso dell’anno. Questo significa che, in linea di principio, se nell’arco dello stesso anno si dovessero verificare due decessi di familiari stretti, il totale dei giorni di permesso resterebbe fermo a tre.

Tuttavia, molti contratti collettivi prevedono condizioni più favorevoli, riconoscendo i tre giorni per ogni singolo evento luttuoso anziché come tetto annuale. È il caso, ad esempio, del CCNL della Scuola, del CCNL Pulizia e Multiservizi e di diversi contratti del pubblico impiego. Per questo motivo è sempre fondamentale consultare il proprio contratto collettivo per conoscere le regole effettivamente applicabili.

Nel calcolo dei tre giorni non rientrano le giornate festive e i giorni non lavorativi. Se il lavoratore ha un contratto che prevede la settimana corta dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica non vengono conteggiati, così come non vengono conteggiati i giorni festivi che cadono durante il periodo di assenza.

Vale la pena ricordare che i permessi per lutto sono collegati a quelli per grave infermità di un familiare: i due istituti condividono lo stesso monte ore annuale di tre giorni. Se si utilizza un giorno per lutto, nell’anno rimarranno disponibili solo due giorni per assistere un familiare con grave patologia.

Le variazioni previste dai CCNL

Il quadro normativo legale rappresenta il livello minimo di tutela, ma i contratti collettivi possono ampliarlo significativamente. Alcune differenze rilevanti nei principali settori:

Il CCNL Industria Alimentare riconosce quattro giorni di permesso retribuito per ogni evento luttuoso che riguardi un parente entro il secondo grado. Il CCNL Pulizia e Multiservizi garantisce tre giorni per ogni singolo lutto, estendibili a cinque (di cui tre retribuiti) se il funerale si svolge fuori dai confini provinciali. Il CCNL Istruzione e Ricerca prevede tre giorni per evento luttuoso, fruibili anche in modo non continuativo.

Nel pubblico impiego, diversi contratti estendono il diritto anche agli affini di primo grado (suoceri, generi, nuore) e prevedono la possibilità di fruire dei giorni di permesso in modo differito, entro il mese successivo al decesso, in caso di motivate esigenze.

Il consiglio è sempre quello di leggere attentamente il proprio contratto collettivo o di rivolgersi alle rappresentanze sindacali per conoscere le condizioni specifiche applicate al proprio settore.

Chi paga il permesso per lutto

Il permesso per lutto è interamente a carico del datore di lavoro, che è obbligato per legge a concederlo e a corrispondere la normale retribuzione durante i giorni di assenza. Non si tratta di una concessione discrezionale: il permesso per lutto è un diritto soggettivo del lavoratore, e il datore non ha alcuna facoltà di negarlo o limitarlo, nemmeno in presenza di particolari esigenze produttive o organizzative.

La Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che qualsiasi rifiuto ingiustificato costituisce una violazione di legge. I giorni di assenza per lutto, correttamente comunicati e documentati, non possono inoltre costituire in nessun caso motivo di sanzione disciplinare.

Come richiedere il permesso per lutto

La procedura per richiedere il congedo per lutto è relativamente semplice, ma è importante seguire alcuni passaggi fondamentali.

Comunicare tempestivamente l’evento. Non appena possibile dopo il decesso — idealmente il giorno stesso o quello successivo — è necessario informare il datore di lavoro o l’ufficio HR, specificando chi è venuto a mancare e i giorni in cui si intende utilizzare il permesso. La comunicazione può avvenire anche verbalmente o via telefono, ma è buona norma inviare una conferma scritta (email o messaggio) per avere una traccia documentale.

Presentare la richiesta formale. Molte aziende dispongono di un modulo interno da compilare. In assenza di moduli specifici, è sufficiente una comunicazione scritta (lettera o email) che indichi la data della richiesta, il numero di giorni di permesso richiesti, le generalità della persona deceduta e le date di assenza previste.

Allegare la documentazione. Al rientro in servizio, il lavoratore è generalmente tenuto a presentare il certificato di morte del familiare rilasciato dal Comune. Nei casi in cui il documento non sia ancora disponibile, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il decesso, riservandosi di consegnare il certificato ufficiale entro i termini previsti (solitamente cinque giorni lavorativi dal rientro). Per i conviventi di fatto è necessario allegare anche la certificazione anagrafica che attesti la stabile convivenza. Per i decessi avvenuti all’estero occorrerà far tradurre e legalizzare il documento straniero.

Casi particolari da conoscere

Lutto durante le ferie. Se il decesso avviene mentre il lavoratore è in ferie, è possibile interrompere le ferie per usufruire del permesso per lutto. I giorni di ferie non goduti potranno essere recuperati successivamente. È importante avvisare subito il datore di lavoro e concordare l’interruzione, assicurandosi poi che in busta paga quei giorni risultino come “permesso lutto” e non come ferie.

Funerale all’estero o lontano. La legge riconosce il permesso anche per i funerali che si svolgono all’estero. Se la distanza è considerevole, alcuni contratti collettivi prevedono giorni aggiuntivi. In ogni caso, se i tre giorni non fossero sufficienti a coprire gli spostamenti, è possibile integrare con ferie o permessi non retribuiti.

Più lutti ravvicinati. In caso di due decessi verificatisi a breve distanza di tempo, il diritto ai giorni di permesso matura separatamente per ciascun evento. La gestione pratica va concordata con il datore di lavoro, che dovrebbe riconoscere entrambi i periodi.

Lavoratori part-time. I permessi per lutto spettano nella stessa misura prevista per i lavoratori a tempo pieno, senza riproporzionamento rispetto all’orario contrattuale ridotto.

Cosa fare se il datore di lavoro nega il permesso

Come già chiarito, il permesso per lutto è un diritto soggettivo garantito dalla legge e il datore non può negarlo. Se ciò dovesse accadere, il lavoratore può rivolgersi al proprio sindacato, a un patronato o a un consulente del lavoro per far valere i propri diritti. In casi estremi, è possibile anche procedere per via legale: qualsiasi trattamento sfavorevole legato all’utilizzo di questo permesso è nullo e impugnabile.

Domande frequenti sul permesso per lutto

Il permesso per lutto spetta anche per la morte del suocero o della suocera? In base alla legge nazionale, no. Tuttavia, molti contratti collettivi — specialmente nel pubblico impiego — estendono il diritto anche agli affini di primo grado. Verifica il tuo CCNL per sapere cosa è previsto nel tuo caso.

I tre giorni devono essere consecutivi? No, la legge non impone la continuità. I giorni possono essere presi anche separatamente, purché tutti entro i sette giorni successivi al decesso. Attenzione però: se si inizia a fruire del permesso il giorno del decesso, nei tre giorni potrebbero rientrare anche il sabato e la domenica per chi ha contratto con questi giorni come non lavorativi.

Cosa succede se il funerale è posticipato oltre il settimo giorno? La legge fissa il termine di sette giorni dalla data del decesso. Se per ragioni organizzative il funerale si tiene oltre questo termine, è opportuno concordare con il datore di lavoro una soluzione — eventualmente integrando con ferie o permessi non retribuiti — oppure verificare se il CCNL prevede una maggiore flessibilità.

Il permesso per lutto incide sul TFR e sulle ferie? No. Durante i giorni di permesso per lutto continuano a maturare regolarmente ferie, TFR, tredicesima e contributi previdenziali. Non si tratta di un’assenza che penalizza la posizione economica o contributiva del lavoratore.

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