Il Supporto per la Formazione e il Lavoro, comunemente indicato con la sigla SFL, è una misura di attivazione lavorativa introdotta dal Decreto Lavoro 2023 (D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni nella Legge n. 85/2023) e attiva dal 1° settembre 2023. Si tratta di uno strumento pensato per accompagnare nel mercato del lavoro le persone a rischio di esclusione sociale, offrendo un sostegno economico condizionato all’effettiva partecipazione ad attività di formazione e politiche attive.
Con la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) sono state introdotte modifiche significative: le soglie economiche di accesso sono state riviste al rialzo, ampliando la platea dei potenziali beneficiari, e il beneficio può essere prorogato fino a un massimo di ulteriori 12 mesi qualora il percettore stia ancora frequentando un corso di formazione.
Che cos’è il Supporto per la Formazione e il Lavoro
L’SFL non è un semplice sussidio passivo: è una misura che richiede un impegno attivo da parte del beneficiario. Chi aderisce si impegna a partecipare a percorsi strutturati che comprendono formazione professionale, orientamento al lavoro, qualificazione e riqualificazione, politiche attive del lavoro, progetti utili alla collettività e servizio civile universale.
In cambio della partecipazione effettiva a queste attività, l’INPS eroga una indennità mensile di 500 euro per tutta la durata della misura, fino a un massimo di 12 mensilità. Dal 2025 è prevista la possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi, a condizione che il beneficiario stia ancora frequentando un corso di formazione alla scadenza del primo anno.
È importante sottolineare che il SFL si distingue dall’Assegno di Inclusione (ADI): mentre quest’ultimo è riservato ai nuclei familiari con determinate fragilità (minori, over 60, persone con disabilità o in condizioni di svantaggio), il Supporto per la Formazione e il Lavoro si rivolge a chi non possiede tali requisiti ma si trova ugualmente in difficoltà economica e lavorativa.
Chi può richiedere il SFL: i requisiti 2025
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è rivolto ai singoli componenti di un nucleo familiare, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione. Possono accedervi anche i componenti di nuclei che già percepiscono l’ADI, a patto che non siano conteggiati nella scala di equivalenza e decidano volontariamente di partecipare ai percorsi di attivazione lavorativa.
Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
Il richiedente deve essere cittadino italiano o di un Paese dell’Unione Europea, oppure familiare di un cittadino UE titolare del diritto di soggiorno. Sono ammessi anche i cittadini di Paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i titolari di protezione internazionale. In ogni caso è richiesta la residenza in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Requisiti economici
Sul fronte economico, il nucleo familiare deve rispettare le seguenti soglie:
| Parametro | Soglia |
|---|---|
| ISEE familiare in corso di validità | Non superiore a 10.140 euro annui |
| Reddito familiare | Inferiore a 10.140 euro, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE |
| Patrimonio immobiliare (Italia e estero) | Non superiore a 30.000 euro, esclusa la casa di abitazione con valore IMU ≤ 150.000 euro |
| Patrimonio mobiliare – nucleo con 1 componente | Inferiore a 6.000 euro |
| Patrimonio mobiliare – nucleo con 2 componenti | Inferiore a 8.000 euro |
| Patrimonio mobiliare – nucleo con 3+ componenti | Inferiore a 10.000 euro (+ 1.000 euro per ogni figlio dal terzo in poi) |
Le soglie sul patrimonio mobiliare si incrementano di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o in condizione di non autosufficienza.
Beni durevoli incompatibili
Nel nucleo familiare non possono essere presenti componenti intestatari — a qualsiasi titolo — di autoveicoli con cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli oltre i 250 cc immatricolati negli ultimi 36 mesi, né di navi, imbarcazioni da diporto o aeromobili. Sono esclusi dal computo i veicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale legata alla disabilità.
Altri requisiti
Il richiedente non deve aver riportato condanne penali definitive né misure cautelari nei dieci anni precedenti la domanda. Non può inoltre trovarsi in condizione di disoccupazione a seguito di dimissioni volontarie intervenute nei 12 mesi precedenti, salvo che si tratti di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
A quanto ammonta l’indennità e per quanto tempo viene erogata
L’indennità prevista dal Supporto per la Formazione e il Lavoro è pari a 500 euro al mese, erogata tramite bonifico bancario da parte dell’INPS per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità.
A partire dal 2025, alla scadenza dei primi 12 mesi, il beneficio può essere prorogato per ulteriori 12 mesi se il beneficiario sta ancora partecipando a un corso di formazione. Per ottenere la proroga non è necessario presentare una nuova domanda, ma occorre aggiornare il Patto di Servizio Personalizzato entro il mese stesso di fruizione. Il beneficio è erogato fino alla conclusione del corso e nei limiti del periodo massimo aggiuntivo.
La misura è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, a condizione che il reddito percepito non superi le soglie previste per l’accesso. In questo caso, eventuali rapporti di lavoro già avviati devono essere comunicati all’atto della domanda.
Incompatibilità con altri strumenti di sostegno
Il SFL è incompatibile con il Reddito di Cittadinanza, la Pensione di Cittadinanza e con qualsiasi altro strumento pubblico di integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Non può quindi essere percepito da chi riceve già una prestazione equivalente.
Come fare domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro
La procedura per accedere al SFL si articola in più fasi, tutte gestibili prevalentemente in via telematica.
Presentazione della domanda all’INPS. La domanda può essere inviata direttamente sul sito inps.it, accedendo con SPID (livello 2 o superiore), CIE o CNS. In alternativa, ci si può rivolgere a un CAF o a un Istituto di Patronato, che possono assistere il richiedente in tutte le fasi.
Iscrizione al SIISL e sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD). Una volta accettata la domanda, il richiedente deve iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale. In questo documento si conferma la disponibilità immediata al lavoro e si indicano almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’intermediazione, contattati per ricevere offerte di impiego adeguate al proprio profilo. Domanda, iscrizione al SIISL e PAD possono essere gestiti contestualmente.
Stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con il Centro per l’Impiego. Dopo la sottoscrizione del PAD, il richiedente viene convocato dal Centro per l’Impiego competente per firmare il Patto di Servizio Personalizzato, che definisce il percorso individuale di attivazione lavorativa e formativa.
Avvio e conferma della partecipazione. Il beneficiario è tenuto a partecipare attivamente alle misure indicate nel PSP e a confermarne la frequenza almeno ogni 90 giorni presso i servizi competenti, anche in via telematica. In assenza di conferma, il beneficio viene sospeso.
Cosa succede dopo la domanda: dal PAD al primo pagamento
Una volta inviata la domanda all’INPS, l’istruttoria verifica il possesso dei requisiti. Se l’esito è positivo, il richiedente riceve comunicazione e può accedere al portale SIISL per completare la procedura. Questo passaggio — l’iscrizione al sistema e la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale — è condizione necessaria per sbloccare il percorso: senza il PAD firmato, la domanda resta sospesa e il beneficio non decorre.
Dopo la sottoscrizione del PAD, il Centro per l’Impiego territorialmente competente convoca il richiedente per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. La convocazione può avvenire tramite la piattaforma SIISL, via SMS o via email, usando i contatti forniti in fase di registrazione: è quindi importante verificare che i recapiti inseriti siano corretti e aggiornati. Nel PSP vengono definiti il percorso formativo o di attivazione individuale e le tre agenzie per il lavoro indicate in fase di PAD, che possono proporre offerte di impiego coerenti con il profilo del beneficiario.
Il primo pagamento arriva dopo l’avvio effettivo della partecipazione alle attività previste dal PSP — corsi di formazione, orientamento, politiche attive o altri progetti. L’indennità non è retroattiva rispetto alla data di domanda, ma decorre dall’effettivo inizio della misura. I pagamenti successivi sono mensili, tramite bonifico INPS, e condizionati alla conferma periodica della partecipazione. Chi non comunica la propria presenza alle attività almeno ogni 90 giorni vede sospendere l’erogazione fino alla regolarizzazione.
Per i giovani tra i 18 e i 29 anni che non hanno ancora completato l’obbligo scolastico, il PSP include obbligatoriamente l’iscrizione a percorsi di istruzione per adulti di primo livello (CPIA). In questo caso, il beneficio economico non decorre dalla data della domanda ma dall’effettivo inizio del percorso di istruzione: è quindi nell’interesse del richiedente attivarsi tempestivamente per l’iscrizione, per non perdere mensilità.
Obblighi del beneficiario e cause di decadenza
Chi percepisce il Supporto per la Formazione e il Lavoro ha precisi obblighi di comportamento e comunicazione. Il cardine della misura è la partecipazione attiva: l’abbandono del percorso formativo o il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua comportano la perdita immediata del beneficio. Allo stesso modo, non confermare la propria partecipazione alle attività entro ogni 90 giorni provoca la sospensione dell’erogazione fino alla regolarizzazione.
Regola specifica per i giovani tra 18 e 29 anni
Per i beneficiari che non hanno ancora assolto all’obbligo di istruzione — ovvero coloro che non hanno conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di primo grado o una qualifica professionale equivalente — la normativa prevede un obbligo aggiuntivo: l’iscrizione e la frequenza di percorsi di istruzione per adulti di primo livello, erogati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Questo obbligo è condizione di accesso al beneficio: finché il giovane non si iscrive, l’indennità non viene erogata. Una volta avviato il percorso, il pagamento parte dall’effettivo inizio della frequenza, non dalla data di presentazione della domanda. Chi ha già assolto all’obbligo scolastico — o ne è esonerato — non è soggetto a questo vincolo aggiuntivo.
Obblighi di comunicazione
Devono essere comunicate tempestivamente all’INPS tutte le variazioni rilevanti: modifiche al reddito o al patrimonio che comportino il superamento delle soglie, variazioni nella composizione del nucleo familiare (con presentazione di una nuova DSU aggiornata), e ogni altra circostanza che incida sui requisiti di accesso o mantenimento della misura. L’omessa comunicazione può determinare la decadenza dal beneficio con eventuale obbligo di restituzione delle somme percepite indebitamente.
SFL e Assegno di Inclusione: le differenze principali
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro e l’Assegno di Inclusione sono due misure distinte, spesso confuse tra loro perché nate dallo stesso provvedimento normativo e gestite entrambe dall’INPS tramite il SIISL. La differenza fondamentale riguarda il nucleo familiare di riferimento: l’ADI è destinato a nuclei che comprendono minori, over 60, persone con disabilità o soggetti in condizione di svantaggio presi in carico dai servizi sociosanitari; il SFL si rivolge invece ai nuclei che non presentano tali caratteristiche e ai cui componenti, tra i 18 e i 59 anni, è richiesta una più diretta attivazione lavorativa.
Domande frequenti sul Supporto per la Formazione e il Lavoro
Chi ha diritto al Supporto per la Formazione e il Lavoro?
Hanno diritto al SFL i singoli componenti di nuclei familiari tra i 18 e i 59 anni con un ISEE non superiore a 10.140 euro, residenti in Italia da almeno cinque anni (di cui gli ultimi due in modo continuativo), che non possiedono i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione e rispettano le soglie di patrimonio mobiliare e immobiliare previste dalla normativa.
Qual è l’importo del SFL nel 2025?
L’importo dell’indennità è pari a 500 euro mensili, erogati dall’INPS tramite bonifico per tutta la durata della partecipazione alle misure di attivazione, fino a un massimo di 12 mesi. Dal 2025 è possibile ottenere una proroga di ulteriori 12 mesi se, alla scadenza del primo anno, il beneficiario sta ancora frequentando un corso di formazione.
Chi prende il SFL può lavorare?
Sì. Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o autonoma, a condizione che il reddito percepito non superi le soglie previste per l’accesso alla misura. È obbligatorio comunicare all’INPS i rapporti di lavoro già in essere al momento della domanda e qualsiasi variazione occupazionale successiva.
Come viene pagato il Supporto per la Formazione e il Lavoro?
L’indennità viene erogata mensilmente dall’INPS tramite bonifico bancario, condizionato all’effettiva partecipazione alle attività previste dal Patto di Servizio Personalizzato. Il beneficiario deve confermare la propria partecipazione ai servizi competenti almeno ogni 90 giorni, pena la sospensione del pagamento.
Qual è la differenza tra SFL e Assegno di Inclusione?
L’Assegno di Inclusione (ADI) è destinato ai nuclei familiari che comprendono almeno un componente fragile (minore, over 60, persona con disabilità o in condizioni di svantaggio). Il Supporto per la Formazione e il Lavoro si rivolge invece ai nuclei senza queste caratteristiche, composti da adulti tra i 18 e i 59 anni, ai quali è richiesto un impegno diretto e attivo nei percorsi di attivazione lavorativa.
Cosa succede se si abbandona il percorso di formazione?
L’abbandono del percorso formativo o il rifiuto ingiustificato di un’offerta di lavoro congrua comportano la perdita del beneficio. Lo stesso vale per la mancata conferma della partecipazione alle attività previste entro i 90 giorni stabiliti dalla normativa. È quindi fondamentale rispettare gli impegni sottoscritti nel Patto di Servizio Personalizzato per non rischiare la decadenza dalla misura.