Progetti Utili alla Collettività (PUC): cosa sono, chi deve partecipare e come funzionano

I Progetti Utili alla Collettività, comunemente indicati con la sigla PUC, sono attività di interesse pubblico che i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) possono essere chiamati a svolgere nell’ambito del proprio percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Si tratta di un impegno gratuito, non assimilabile ad alcuna forma di lavoro subordinato o autonomo, che si inserisce tra gli strumenti previsti dal Decreto Lavoro 2023 (D.L. n. 48/2023) per favorire l’attivazione e il reinserimento sociale delle persone in difficoltà economica.

Le regole operative dei PUC sono oggi disciplinate dal Decreto ministeriale n. 156 del 15 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024, che ha aggiornato le linee guida precedentemente elaborate nel contesto del Reddito di Cittadinanza, adattandole al nuovo quadro normativo dell’ADI e del SFL.

Cosa sono i Progetti Utili alla Collettività

I PUC sono progetti strutturati, a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche convenzionate con i Comuni, che si sviluppano in risposta ai bisogni concreti della comunità locale. Non si tratta di attività generiche: ogni progetto deve avere una finalità specifica, un arco temporale definito, un responsabile individuato e un budget previsto. Le attività non possono in alcun caso essere sostitutive di quelle ordinariamente svolte dagli enti pubblici o dal Terzo settore: devono essere complementari e aggiuntive, pensate per rispondere a esigenze che altrimenti non troverebbero risposta.

Un principio fondamentale che distingue i PUC da qualsiasi rapporto di lavoro è la totale gratuità della partecipazione. Chi prende parte a un progetto non matura alcun diritto retributivo, non instaura un rapporto di impiego con l’ente pubblico e non acquisisce anzianità contributiva. L’unica forma di sostegno economico è quella già prevista dalla misura di riferimento (ADI o SFL), che continua ad essere erogata durante la partecipazione al PUC.

Il quadro normativo: dal Reddito di Cittadinanza all’ADI e al SFL

I PUC nascono con il Reddito di Cittadinanza (D.L. n. 4/2019), nell’ambito del quale rappresentavano un obbligo per tutti i beneficiari che avessero sottoscritto un Patto per il Lavoro o un Patto per l’Inclusione Sociale. Con l’introduzione dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro, il quadro è cambiato in modo significativo: l’art. 6, comma 5-bis del D.L. n. 48/2023 prevede che nei percorsi personalizzati possa essere prevista la partecipazione ai PUC, trasformando quello che era un obbligo diretto in una possibilità inseribile nel percorso, a seconda della valutazione dei servizi competenti.

Il D.M. n. 156/2023 ha poi definito nel dettaglio le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei PUC nel nuovo contesto normativo, inclusi gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Chi può essere coinvolto nei PUC

I PUC riguardano i beneficiari dell’Assegno di Inclusione quando tale impegno è esplicitamente previsto nel loro Patto per l’Inclusione Sociale o nel Patto di Servizio Personalizzato. Se il percorso personalizzato include i PUC, la partecipazione diventa obbligatoria e il rifiuto o l’assenza ingiustificata comporta la decadenza dall’ADI. I componenti del nucleo familiare non soggetti agli obblighi dell’ADI possono invece aderire su base volontaria.

Per i beneficiari del Supporto per la Formazione e il Lavoro, i PUC rientrano tra le misure di attivazione lavorativa previste dal Patto di Servizio Personalizzato. La partecipazione condiziona l’erogazione dell’indennità mensile di 500 euro: è necessario che il beneficiario stia effettivamente partecipando alle attività indicate nel patto.

Entrambe le categorie di beneficiari possono accedere alle proposte di PUC disponibili attraverso la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), che raccoglie il catalogo aggiornato dei progetti attivi nel territorio di residenza.

Gli ambiti di intervento dei PUC

I PUC possono essere progettati e attuati in sei ambiti tematici, individuati dalla normativa come le aree in cui i bisogni delle comunità locali si manifestano con maggiore frequenza e in cui il contributo dei beneficiari può generare valore aggiunto concreto.

AmbitoEsempi di attività
CulturaleSupporto a biblioteche, archivi, attività turistiche, radiodiffusione comunitaria
SocialeAssistenza a persone anziane, prestazioni sociosanitarie, cooperazione allo sviluppo, tutela dei diritti
ArtisticoSupporto a iniziative artistiche e creative promosse dagli enti locali
AmbientaleCura del verde pubblico, protezione civile, manutenzione del territorio
FormativoPromozione della cultura della legalità, attività sportive e dilettantistiche, supporto educativo
Tutela dei beni comuniManutenzione e valorizzazione del patrimonio pubblico e dei beni collettivi

Ogni Comune sceglie gli ambiti più coerenti con le esigenze della propria comunità e con le competenze dei beneficiari disponibili. I progetti vengono poi inseriti nel catalogo della piattaforma GePI e resi visibili attraverso il SIISL, in modo che sia i Centri per l’Impiego sia i servizi sociali possano abbinare i beneficiari ai PUC più adatti al loro profilo.

Come funziona concretamente un PUC

Ogni PUC deve rispettare una struttura precisa. Il Comune o l’ente promotore è tenuto a indicare il titolo del progetto, il soggetto responsabile, il luogo e le date di inizio e fine, la descrizione delle attività, il numero di beneficiari previsti, le abilità e competenze richieste e il costo complessivo, inclusi gli oneri assicurativi. Nessun progetto può avviarsi senza questi elementi: si tratta di requisiti minimi che garantiscono la trasparenza e la coerenza dell’intervento.

L’abbinamento tra beneficiari e PUC non è casuale. Il Centro per l’Impiego o il servizio sociale del Comune, in sede di definizione del Patto, valuta le competenze del beneficiario — quelle professionali, quelle acquisite in altri contesti e le propensioni emerse durante i colloqui — e le confronta con le caratteristiche dei progetti disponibili. I beneficiari possono esprimere preferenze rispetto agli ambiti di intervento, e queste vengono tenute in conto nel processo di abbinamento. Una persona con esperienza nell’assistenza agli anziani, ad esempio, non potrà svolgere le funzioni di un operatore sanitario qualificato, ma potrà contribuire con attività di supporto e accompagnamento.

L’impegno orario e la flessibilità

La partecipazione ai PUC richiede un impegno non inferiore a 8 ore settimanali, aumentabile fino a un massimo di 16 ore settimanali previo accordo tra le parti. Le 8 ore possono essere distribuite su uno o più giorni della settimana, oppure concentrate in uno o più periodi del mese, a condizione che il totale mensile di almeno 32 ore venga rispettato. È ammesso il recupero delle ore perse nel mese di riferimento. Quando si supera la soglia delle 8 ore settimanali per accordo, invece, le ore aggiuntive devono essere svolte settimanalmente senza possibilità di flessibilità.

Assenze, inadempienze e giustificati motivi

La mancata partecipazione ai PUC da parte di chi vi è tenuto è una causa di decadenza dal beneficio. Non si considera inadempiente solo chi rifiuta di partecipare fin dall’inizio: anche l’assenza ingiustificata reiterata è trattata come mancata adesione. Dopo un’assenza ingiustificata di 8 ore, il beneficiario riceve un primo richiamo; al terzo episodio analogo — per un totale di 24 ore di assenza non giustificata — il Comune avvia la segnalazione all’INPS con conseguente decadenza dal beneficio.

Esistono tuttavia situazioni che costituiscono giustificato motivo di assenza e che, adeguatamente documentate, non comportano conseguenze: malattia o infortunio documentati, attività lavorativa, educativa o formativa già in corso, gravidanza nei periodi di astensione previsti dalla legge, gravi motivi familiari certificati, limitazioni legali alla mobilità personale e ogni altro impedimento oggettivo e documentato.

Se un PUC risulta non coerente con le caratteristiche del beneficiario assegnatogli, gli operatori possono valutare una rotazione su un progetto diverso, senza che ciò comporti conseguenze per il beneficiario.

La copertura assicurativa INAIL

Chi partecipa ai PUC è assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’INAIL. La copertura è attivata dal Comune titolare del progetto attraverso la piattaforma GePI, che comunica all’INAIL i codici fiscali dei partecipanti prima dell’inizio dell’attività. Il premio assicurativo giornaliero è pari a 0,90 euro per persona, calcolato su una retribuzione convenzionale di 48,74 euro al giorno. In caso di infortunio, il Comune è tenuto a presentare denuncia all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. I progetti devono prevedere anche una copertura di responsabilità civile per danni causati a terzi, anch’essa attivabile a valere sui fondi pubblici disponibili.

Il ruolo del Comune e del Terzo settore

I Comuni sono i soggetti titolari dei PUC: approvano i progetti, ne garantiscono il coordinamento e il monitoraggio, e rispondono dell’andamento complessivo. Possono tuttavia coinvolgere altri enti pubblici — come istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali o enti parco — e soggetti del Terzo settore, attraverso procedure ad evidenza pubblica che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Per i beneficiari dell’ADI è prevista anche la possibilità, in accordo con il Comune, di svolgere attività di volontariato presso enti del Terzo settore nel Comune di residenza, equiparata a tutti gli effetti alla partecipazione ai PUC.

Domande frequenti sui Progetti Utili alla Collettività

Cosa sono i Progetti Utili alla Collettività (PUC)?

I PUC sono attività di interesse collettivo — in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo o di tutela dei beni comuni — che i beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro possono essere chiamati a svolgere nell’ambito del proprio percorso personalizzato. La partecipazione è gratuita e non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro.

La partecipazione ai PUC è obbligatoria?

Dipende dalla misura di riferimento e dal percorso personalizzato. Per i beneficiari dell’ADI, se i PUC sono inseriti nel Patto per l’Inclusione Sociale o nel Patto di Servizio, la partecipazione è obbligatoria e il rifiuto comporta la decadenza dal beneficio. Per i componenti del nucleo non soggetti agli obblighi ADI, l’adesione è volontaria. Per i beneficiari del SFL, i PUC rientrano tra le misure di attivazione previste dal Patto di Servizio Personalizzato.

Quante ore si devono dedicare ai PUC?

L’impegno minimo è di 8 ore settimanali, aumentabile fino a 16 ore per accordo tra le parti. Le ore possono essere distribuite con una certa flessibilità nell’arco del mese, purché si raggiunga il totale mensile di almeno 32 ore. Quando si superano le 8 ore settimanali per accordo, le ore aggiuntive devono essere svolte ogni settimana senza possibilità di recupero.

I PUC danno diritto a una retribuzione aggiuntiva?

No. Le attività svolte nell’ambito dei PUC sono a titolo completamente gratuito e non generano alcun diritto retributivo aggiuntivo rispetto al beneficio economico già percepito (ADI o indennità SFL). Non si instaura alcun rapporto di lavoro né di impiego pubblico con il Comune o con gli altri enti coinvolti.

Cosa succede se ci si assenta da un PUC?

Le assenze ingiustificate ripetute comportano la decadenza dal beneficio. Dopo 8 ore di assenza ingiustificata scatta il primo richiamo; al terzo episodio analogo (24 ore cumulative di assenza non giustificata), il Comune segnala l’inadempienza all’INPS. Le assenze per motivi documentati — malattia, lavoro, formazione, gravidanza, gravi motivi familiari — sono invece considerate giustificate e non producono conseguenze.

Chi organizza i PUC nel territorio?

I PUC sono a titolarità dei Comuni, singoli o associati, che ne definiscono il contenuto, individuano il responsabile e gestiscono il monitoraggio. I Comuni possono avvalersi della collaborazione di altri enti pubblici (come aziende sanitarie, istituzioni scolastiche, enti parco) e di soggetti del Terzo settore, selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I progetti attivi sono consultabili nel catalogo della piattaforma GePI e visibili attraverso il SIISL.

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