Dimettersi è un diritto di ogni lavoratore, ma farlo senza rispettare il periodo di preavviso è una scelta che va ponderata con cura. Le ragioni possono essere le più diverse: un’opportunità lavorativa che non ammette rinvii, una situazione personale urgente o un ambiente di lavoro diventato insostenibile. Qualunque sia il motivo, le conseguenze — economiche, legali e reputazionali — possono essere significative.
Eppure non sempre le dimissioni senza preavviso espongono il lavoratore a penali o risarcimenti. Esistono circostanze ben precise in cui interrompere immediatamente il rapporto di lavoro è non solo possibile, ma anche pienamente legittimo: è il caso delle dimissioni per giusta causa, che esonerano il dipendente da qualsiasi obbligo di preavviso e da eventuali trattenute in busta paga.
In questa guida aggiornata al 2026 troverai tutto quello che devi sapere: come presentare le dimissioni senza preavviso in autonomia tramite la procedura telematica obbligatoria, cosa cambia tra contratto a tempo determinato e indeterminato, quando è possibile evitare la penale, cosa succede al TFR e come tutelare i tuoi diritti in ogni scenario.
Indice dei contenuti
- Cosa si intende per dimissioni senza preavviso
- Contratto a tempo determinato e indeterminato: cosa cambia
- Come presentare le dimissioni senza preavviso in autonomia (procedura telematica 2026)
- Dimissioni senza preavviso per motivi personali
- Dimissioni senza preavviso per giusta causa
- Altri casi in cui non è richiesto il preavviso
- Conseguenze economiche e penale per mancato preavviso
- Le dimissioni senza preavviso incidono sul TFR?
- Revoca delle dimissioni: è possibile?
- Domande frequenti (FAQ)
Cosa si intende per dimissioni senza preavviso
Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede unilateralmente dal contratto di lavoro, esercitando un diritto riconosciuto dall’ordinamento italiano. In condizioni normali, questo atto deve essere preceduto da un periodo di preavviso, il cui scopo è dare al datore di lavoro il tempo necessario per trovare un sostituto o riorganizzare l’attività produttiva.
Le dimissioni senza preavviso si verificano quando il lavoratore interrompe il rapporto di lavoro immediatamente, senza rispettare questo lasso di tempo. Salvo specifici casi previsti dalla legge o dal contratto, questa scelta espone il dipendente a conseguenze economiche anche rilevanti.
Quanto dura il preavviso?
La durata del preavviso è stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento e varia in base all’anzianità di servizio e al ruolo ricoperto. A titolo orientativo, per i contratti più diffusi:
Contratti a tempo pieno (oltre 24 ore settimanali):
- fino a 5 anni di anzianità: 15 giorni di calendario
- oltre 5 anni di anzianità: 30 giorni di calendario
Contratti part-time (fino a 24 ore settimanali):
- fino a 2 anni di anzianità: 8 giorni di calendario
- oltre 2 anni di anzianità: 15 giorni di calendario
Attenzione: I giorni indicati sono puramente orientativi e basati su alcuni dei CCNL più diffusi. La durata esatta del tuo preavviso è indicata nel tuo contratto o nel CCNL di categoria applicato. Prima di procedere, verifica sempre il tuo contratto o consulta il tuo sindacato di riferimento.
In ogni caso, datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi per un preavviso di durata diversa — inferiore o superiore — rispetto a quello contrattualmente previsto.
Contratto a tempo determinato e indeterminato: cosa cambia
Dimissioni senza preavviso con contratto a tempo indeterminato
Le dimissioni senza preavviso con contratto a tempo indeterminato rappresentano lo scenario più delicato. L’assenza di un termine naturale del rapporto di lavoro rende il preavviso uno strumento fondamentale di tutela per entrambe le parti.
In assenza di giusta causa, il lavoratore che si dimette senza preavviso è tenuto a corrispondere al datore di lavoro l’indennità sostitutiva del preavviso (o penale), pari alla retribuzione che avrebbe percepito durante tale periodo.
Dimissioni senza preavviso con contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato ha per definizione una data di scadenza naturale: entrambe le parti sanno fin dall’inizio quando il rapporto si concluderà. Le dimissioni prima della scadenza — con o senza preavviso — sono comunque possibili, ma possono comportare conseguenze economiche.
La normativa non prevede un obbligo di preavviso specifico per i contratti a tempo determinato (salvo diversa previsione del CCNL), ma il recesso anticipato ingiustificato può dar luogo a richieste di risarcimento del danno da parte del datore di lavoro, nei limiti in cui questi riesca a dimostrare un pregiudizio concreto. Anche in questo caso, l’accordo tra le parti rimane la soluzione più praticabile per evitare contenziosi.
Come presentare le dimissioni senza preavviso in autonomia (procedura telematica 2026)
Dal 2016, in attuazione del Jobs Act (D.Lgs. 151/2015), tutte le dimissioni devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La procedura è stata introdotta per eliminare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco” — moduli firmati in anticipo dal lavoratore e usati impropriamente dai datori di lavoro.
Non è obbligatorio rivolgersi a un CAF, a un patronato o ad altri intermediari: il lavoratore può gestire l’intera procedura in autonomia seguendo questi passaggi.
Passo 1 — Autenticazione al portale
Accedi al portale cliclavoro.gov.it (sezione “Dimissioni Volontarie”) utilizzando le tue credenziali digitali:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta d’Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Passo 2 — Compilazione del modulo
Compila il modulo online inserendo:
- i tuoi dati anagrafici e il codice fiscale;
- i dati del datore di lavoro (ragione sociale, codice fiscale aziendale);
- la data di cessazione del rapporto (che, in caso di dimissioni senza preavviso, coincide o è molto prossima alla data di presentazione);
- la causale delle dimissioni (volontarie, per giusta causa, durante il periodo di prova, ecc.);
- eventuali note aggiuntive (facoltative, ma utili in caso di giusta causa).
Passo 3 — Invio telematico
Una volta completato, il modulo viene inviato automaticamente dal sistema a:
- la PEC (Posta Elettronica Certificata) del datore di lavoro;
- l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio.
Non è più necessario consegnare fisicamente alcun documento al datore di lavoro, anche se alcune aziende possono richiedere internamente una lettera di dimissioni firmata. Questa, pur non essendo obbligatoria per legge, può essere fornita come cortesia professionale.
Se preferisci affidarti a un intermediario
Se non disponi di SPID o preferisci assistenza, puoi rivolgerti a:
- CAF (Centri di Assistenza Fiscale);
- Patronati o organizzazioni sindacali;
- Consulenti del lavoro;
- Commissioni di certificazione;
- Sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In questo caso, dovrai semplicemente apporre la tua firma digitale sul modulo in formato PDF prodotto con i tuoi dati: sarà l’intermediario a provvedere all’invio.
Possibilità di revoca
Le dimissioni presentate telematicamente possono essere revocate entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo, senza necessità di motivazione e senza alcuna conseguenza. Trascorso questo termine, le dimissioni diventano irrevocabili salvo accordo con il datore di lavoro.
Dimissioni senza preavviso per motivi personali
Il lavoratore ha la facoltà di dimettersi senza preavviso anche per motivi personali — problemi di salute, situazioni familiari urgenti, trasferimento in un’altra città — ma, in assenza di una giusta causa riconosciuta, questa scelta lo espone alla penale per mancato preavviso.
In questi casi è consigliabile:
- comunicare la propria intenzione al datore di lavoro con la massima tempestività, anche senza l’obbligo di spiegare le ragioni (che rimangono tutelate dalla privacy del lavoratore);
- cercare un accordo per ridurre o azzerare il periodo di preavviso, soluzione percorribile quando il datore di lavoro non ha necessità immediate di sostituzione;
- verificare il contratto per comprendere l’entità massima della trattenuta applicabile.
Dimissioni senza preavviso per giusta causa
Le dimissioni per giusta causa sono la principale eccezione all’obbligo di preavviso. Disciplinate dall’art. 2119 del codice civile, consentono al lavoratore di recedere immediatamente dal contratto — senza obbligo di preavviso e senza incorrere in alcuna penale — quando si verificano circostanze talmente gravi da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche solo temporaneamente.
Quali situazioni configurano la giusta causa?
La giurisprudenza ha riconosciuto come giusta causa per le dimissioni:
- mancato o ritardato pagamento dello stipendio per un periodo prolungato;
- omesso versamento dei contributi previdenziali;
- mobbing e condotte persecutorie sistematiche;
- molestie sessuali sul luogo di lavoro;
- comportamenti offensivi o umilianti da parte del superiore gerarchico;
- demansionamento ingiustificato (assegnazione a mansioni inferiori rispetto alla qualifica);
- trasferimento immotivato in altra sede, senza le ragioni previste dall’art. 2103 c.c.;
- richiesta di prestazioni illecite da parte del datore di lavoro;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro;
- discriminazioni ingiustificate rispetto ai colleghi;
- variazioni peggiorative delle condizioni lavorative (orari, mansioni, inquadramento).
Importante: La semplice insoddisfazione, la noia o la ricezione di un’offerta di lavoro migliore non costituiscono giusta causa ai fini dell’esonero dal preavviso.
Come documentare la giusta causa
Documentare adeguatamente le motivazioni è fondamentale, sia per la validità delle dimissioni sia per l’eventuale accesso alla NASpI. È consigliabile raccogliere:
- email, messaggi e comunicazioni scritte che attestino i comportamenti del datore;
- buste paga in caso di mancato o parziale pagamento dello stipendio;
- testimonianze di colleghi (quando possibile);
- segnalazioni formali inviate al datore di lavoro o all’Ispettorato del Lavoro.
Si consiglia sempre di consultare un avvocato giuslavorista o un rappresentante sindacale prima di procedere, per valutare la solidità delle proprie ragioni e le eventuali implicazioni legali.
Giusta causa e accesso alla NASpI
Le dimissioni per giusta causa non sono considerate una scelta volontaria del lavoratore, ma una conseguenza di comportamenti illeciti o gravemente inadeguati del datore. Per questo motivo, il lavoratore che si dimette per giusta causa mantiene il diritto alla NASpI, l’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’INPS, con i massimali aggiornati per il 2026 con rivalutazione ISTAT. Anche in questo caso, l’INPS potrebbe avviare un controllo sulla sussistenza della giusta causa: è quindi fondamentale disporre di documentazione a supporto.
Altri casi in cui non è richiesto il preavviso
Oltre alla giusta causa, esistono altre situazioni in cui il lavoratore può dimettersi senza obbligo di preavviso:
- Dimissioni durante il periodo di prova: Il recesso durante la prova non richiede preavviso, salvo diversa previsione del CCNL o del contratto individuale.
- Dimissioni nel periodo protetto di maternità/paternità: Le dimissioni presentate durante la gravidanza o entro il primo anno di vita del bambino (periodo protetto) non richiedono preavviso e danno diritto alla NASpI.
- Accordo tra le parti: Datore di lavoro e lavoratore possono sempre concordare di rinunciare reciprocamente al preavviso, formalizzando tale accordo in forma scritta.
Conseguenze economiche e penale per mancato preavviso
L’indennità sostitutiva del preavviso
Se il lavoratore si dimette senza preavviso in assenza di giusta causa o di altri motivi legittimi, il datore di lavoro ha il diritto di trattenere dall’ultima busta paga un importo pari alla retribuzione che sarebbe stata percepita durante il periodo di preavviso non rispettato. Questa trattenuta è comunemente chiamata penale per mancato preavviso o indennità sostitutiva del preavviso.
Come si calcola la penale?
Il calcolo include non solo lo stipendio base, ma anche tutte le voci retributive aventi carattere continuativo:
- ratei di tredicesima (e quattordicesima, se prevista);
- indennità di vitto e alloggio (se corrisposta continuativamente);
- superminimi contrattuali e altre indennità fisse.
Esempio pratico: Un lavoratore con stipendio netto di € 1.500 al mese e preavviso di 30 giorni si dimette senza preavviso. Il datore di lavoro potrà trattenere dall’ultima busta paga circa € 1.500 lordi (pari a un mese di retribuzione), più la quota proporzionale di tredicesima.
Ulteriori conseguenze
Oltre alla trattenuta in busta paga, le dimissioni senza preavviso ingiustificate possono comportare:
- perdita di premi o bonus legati alla presenza o al rendimento, se contrattualmente connessi al rispetto del preavviso;
- richiesta di risarcimento del danno aggiuntivo da parte del datore di lavoro, nel caso in cui riesca a dimostrare un pregiudizio economico concreto e quantificabile (es. costi sostenuti per la sostituzione urgente del dipendente);
- ricadute reputazionali, poiché il comportamento potrebbe essere percepito come poco professionale da futuri datori di lavoro.
Quando la penale non si applica
La penale per mancato preavviso non si applica nelle seguenti situazioni:
- dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
- dimissioni durante il periodo di prova;
- dimissioni nel periodo protetto (maternità/paternità);
- accordo tra le parti per la rinuncia reciproca al preavviso.
Le dimissioni senza preavviso incidono sul TFR?
No: le dimissioni senza preavviso non fanno perdere il diritto al TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Il TFR è una forma di risparmio forzato accumulato durante l’intera durata del rapporto di lavoro e spetta al lavoratore indipendentemente dalle modalità di cessazione del rapporto, anche in caso di dimissioni senza preavviso ingiustificate.
Tuttavia, le modalità e i tempi di liquidazione possono essere influenzati:
- In condizioni normali, il TFR viene liquidato entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto (generalmente entro 30-45 giorni, anche se la legge non fissa un termine preciso per il settore privato);
- In caso di dimissioni senza preavviso, il datore di lavoro potrebbe attenersi ai termini massimi legali, prolungando l’attesa per il pagamento del TFR;
- L’eventuale trattenuta dell’indennità sostitutiva del preavviso verrà scalata dall’ultima busta paga, non dal TFR, che rimane separato e integralmente dovuto.
Nota: Se il TFR è stato conferito a un fondo pensionistico complementare, le modalità di liquidazione seguiranno le regole specifiche del fondo.
Revoca delle dimissioni: è possibile?
Sì. La procedura telematica prevede espressamente la possibilità di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo online. La revoca si effettua con le stesse modalità della presentazione (portale del Ministero del Lavoro) e non richiede alcuna motivazione.
Trascorso il termine di 7 giorni, le dimissioni diventano definitivamente efficaci e il rapporto di lavoro si considera cessato alla data indicata nel modulo. Eventuali ripensamenti successivi richiederebbero un accordo volontario con il datore di lavoro, che non ha alcun obbligo di accettare il rientro del dipendente.
Domande frequenti (FAQ)
Posso dimettermi senza preavviso se ho ferie non godute? Le ferie non godute non costituiscono giusta causa per le dimissioni senza preavviso. Le ferie maturate e non fruite devono comunque essere liquidate monetariamente nell’ultima busta paga, indipendentemente dal rispetto o meno del preavviso.
Cosa succede al periodo di preavviso se ho ferie residue? Il datore di lavoro può consentire al lavoratore di “smaltire” le ferie residue durante il periodo di preavviso, oppure liquidarle in busta paga. Non è però possibile che le ferie sostituiscano automaticamente il preavviso senza accordo tra le parti.
Il datore di lavoro può rifiutare le mie dimissioni? No. Le dimissioni sono un diritto unilaterale del lavoratore e non richiedono l’accettazione del datore di lavoro. La procedura telematica garantisce la validità delle dimissioni con la sola trasmissione del modulo.
Se non ho SPID, come posso dimettermi? Puoi rivolgerti a un CAF, un patronato, un consulente del lavoro o un sindacato, che presenteranno la pratica per tuo conto. In questo caso ti verrà richiesto di firmare digitalmente il modulo prodotto con i tuoi dati.
Le dimissioni senza preavviso per giusta causa devono essere provate subito? Non è obbligatorio allegare prove al momento della presentazione delle dimissioni, ma è fortemente consigliabile raccogliere documentazione fin da subito, soprattutto in vista di un eventuale contenzioso con l’INPS (in caso di richiesta di NASpI) o con il datore di lavoro.
Posso dimettersi senza preavviso se sono in malattia? Sì, è possibile dimettersi anche durante la malattia. L’indennità di malattia verrà corrisposta fino alla data di cessazione del rapporto. Anche in questo caso il preavviso andrà rispettato, salvo giusta causa o accordo con il datore.
Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo sono aggiornate al febbraio 2026 e hanno carattere informativo generale. Non sostituiscono il parere di un professionista legale o giuslavorista. Per situazioni specifiche, si raccomanda di consultare un avvocato specializzato in diritto del lavoro, un sindacato o un patronato.