Se mi licenzio ho diritto alla disoccupazione?

Lasciare il proprio lavoro è una decisione che raramente si prende a cuor leggero. Dietro ogni dimissione ci sono mesi di riflessioni, dubbi e, spesso, una domanda che pesa più delle altre: se mi licenzio, ho ancora diritto alla disoccupazione?

La risposta non è scontata. La normativa italiana tutela chi perde il lavoro involontariamente, ma prevede anche casi specifici in cui il lavoratore che si dimette — pur avendo preso lui stesso l’iniziativa — può comunque accedere alle indennità di disoccupazione, in particolare alla NASpI.

Conoscere questi casi, i requisiti richiesti e la procedura corretta da seguire può fare la differenza tra ritrovarsi senza reddito durante la ricerca di un nuovo impiego o disporre di un sostegno economico concreto mentre si attraversa una fase di transizione professionale.

In questa guida aggiornata al 2026 troverai tutto quello che devi sapere: quando è possibile ottenere la NASpI dopo le dimissioni, quali comportamenti del datore di lavoro configurano la giusta causa, come presentare la domanda all’INPS e come tutelarsi in caso di contestazione.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sono le indennità di disoccupazione?
  2. NASpI 2025: requisiti, importi e durata
  3. DIS-COLL: cos’è e chi ne ha diritto
  4. Se mi licenzio ho diritto alla disoccupazione?
  5. Dimissioni per giusta causa: quando si può richiedere la NASpI
  6. Licenziamento per motivi disciplinari e diritto alla NASpI
  7. Come presentare domanda di NASpI
  8. Cosa succede se l’INPS contesta la giusta causa
  9. Domande frequenti (FAQ)

Cosa sono le indennità di disoccupazione?

Le indennità di disoccupazione sono misure di sostegno economico destinate ai lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione. Il loro scopo è garantire una stabilità economica minima durante il periodo di ricerca di un nuovo impiego, agevolando così il reinserimento nel mercato del lavoro.

Storicamente, l’ordinamento italiano prevedeva quattro tipologie di indennità di disoccupazione:

  • NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego);
  • DIS-COLL (per collaboratori e assimilati);
  • Indennità di mobilità — abrogata dal 1° gennaio 2017;
  • Indennità di disoccupazione per il settore edile — anch’essa abrogata dal 1° gennaio 2017.

Dal 1° gennaio 2017, in attuazione della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) e del D.Lgs. 22/2015 (Jobs Act), la NASpI ha sostituito integralmente sia l’indennità di mobilità che quella specifica per l’edilizia, diventando lo strumento principale di tutela per i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro.

NASpI 2026: requisiti, importi e durata

Cos’è la NASpI

La NASpI — Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego — è l’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’INPS ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente il proprio impiego. È disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015.

Chi può richiedere la NASpI

Possono accedere alla NASpI:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti della pubblica amministrazione con contratti a tempo determinato;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

Non hanno diritto alla NASpI i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale e chi ha raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Requisiti per accedere alla NASpI nel 2026

Per ottenere la NASpI è necessario soddisfare contemporaneamente tre condizioni:

  1. Stato di disoccupazione involontaria al momento della domanda;
  2. Almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
  3. Almeno 30 giorni di lavoro effettivo (non soltanto contribuito) nei 12 mesi precedenti.

Nota importante: Dal 2022, il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo ha sostituito il precedente requisito di 30 giornate lavorative, rendendo il calcolo più preciso e legato alla reale attività prestata.

Importo della NASpI 2026

L’importo della NASpI è calcolato sulla base della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi quattro anni:

  • Se la retribuzione media mensile è pari o inferiore a € 1.456,21 (soglia 2026, aggiornata annualmente dall’INPS con rivalutazione ISTAT), la NASpI è pari al 75% di tale retribuzione;
  • Se la retribuzione media mensile è superiore a € 1.456,21, la NASpI è pari al 75% di € 1.425,21, più il 25% della differenza tra la retribuzione stessa e € 1.425,21;
  • In ogni caso, l’importo non può superare il massimale mensile, che per il 2026 è pari a € 1.584,70 lordi (soggetto ad aggiornamento INPS).

Riduzione progressiva: A partire dal quinto mese di fruizione, la NASpI si riduce del 3% ogni mese. Questo meccanismo incentiva il rientro nel mercato del lavoro prima della scadenza del sussidio.

Durata della NASpI

La NASpI viene erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive maturate negli ultimi quattro anni. La durata massima è di 24 mesi (104 settimane).

Esempio pratico: Un lavoratore con 3 anni di contribuzione negli ultimi quattro anni (circa 156 settimane) avrà diritto a circa 78 settimane di NASpI, pari a circa 18 mesi.

Come viene pagata la NASpI

La NASpI viene erogata mensilmente tramite:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • bonifico presso un ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio.

DIS-COLL: cos’è e chi ne ha diritto

La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS. Non spetta a chi è già pensionato o titolare di partita IVA.

Per accedere alla DIS-COLL è necessario:

  • essere in stato di disoccupazione involontaria;
  • aver maturato almeno un mese di contribuzione nella Gestione Separata nell’anno solare precedente e nell’anno in cui si è verificata la perdita del lavoro.

L’importo e la durata della DIS-COLL seguono criteri analoghi a quelli della NASpI, con le dovute proporzionalità rispetto alla contribuzione versata.

Se mi licenzio ho diritto alla disoccupazione?

Questa è la domanda che molti lavoratori si pongono prima di prendere una decisione importante come quella di lasciare il proprio impiego.

La risposta breve è: dipende dalle circostanze.

In via generale, le indennità di disoccupazione sono riservate a chi perde involontariamente il proprio lavoro. Chi si dimette volontariamente — per motivazioni personali come insoddisfazione, un’offerta migliore altrove o il desiderio di cambiare settore — non ha diritto alla NASpI.

Tuttavia, esistono due situazioni specifiche in cui chi lascia il lavoro può comunque accedere alle indennità di disoccupazione:

  1. Dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  2. Licenziamento per motivi disciplinari (giustificato motivo soggettivo o giusta causa del datore).

Dimissioni per giusta causa: quando si può richiedere la NASpI

Cosa si intende per giusta causa

Le dimissioni per giusta causa sono disciplinate dall’articolo 2119 del codice civile, che consente al lavoratore di recedere immediatamente dal contratto — senza obbligo di preavviso — in presenza di circostanze talmente gravi da rendere impossibile, anche solo temporaneamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro.

La giusta causa deve derivare da comportamenti o inadempienze del datore di lavoro, non da semplici ragioni di malcontento soggettivo del dipendente.

Esempi di giusta causa per le dimissioni

La giurisprudenza ha riconosciuto come giusta causa per le dimissioni:

  • mancato o ritardato pagamento dello stipendio per un periodo prolungato;
  • omesso versamento dei contributi previdenziali, purché il lavoratore non abbia tollerato tale inadempimento a lungo;
  • comportamenti offensivi, ingiuriosi o umilianti da parte del superiore gerarchico;
  • richiesta di prestazioni illecite (attività che violano norme di legge);
  • mobbing e condotte persecutorie sistematiche;
  • molestie sessuali sul luogo di lavoro;
  • demansionamento ingiustificato (assegnazione a mansioni inferiori rispetto alla qualifica);
  • trasferimento immotivato in altra sede, in assenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 c.c.;
  • mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
  • discriminazioni rispetto ai colleghi.

Attenzione: La semplice insoddisfazione, la sensazione di non essere valorizzati o la ricezione di un’offerta migliore altrove non costituiscono giusta causa ai fini dell’accesso alla NASpI.

Caso speciale: trasferimento d’azienda

L’art. 2112, comma 4, c.c. prevede che il lavoratore dipendente di un’impresa ceduta possa dimettersi per giusta causa — con diritto alla NASpI — entro 3 mesi dal trasferimento d’azienda, qualora si verifichino sostanziali modifiche delle condizioni di lavoro (ad esempio, cambio del CCNL applicabile o variazioni significative delle mansioni o degli orari).

Perché le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI

Le dimissioni per giusta causa non sono considerate dall’ordinamento come un atto volontario del lavoratore, ma come una conseguenza forzata di comportamenti illeciti o gravemente inadeguati del datore di lavoro. Per questo motivo, il lavoratore non viene penalizzato e mantiene il diritto alle indennità di disoccupazione.

Come presentare le dimissioni per giusta causa

Dal 2016, tutte le dimissioni devono essere presentate telematicamente attraverso il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it), utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Nel modulo online è necessario selezionare la voce “dimissioni per giusta causa” anziché “dimissioni volontarie”. Non è obbligatorio specificare le motivazioni nel dettaglio, ma è possibile farlo nel campo note — e farlo può risultare utile in caso di successiva contestazione da parte dell’INPS.

Le dimissioni per giusta causa sono efficaci con la sola compilazione del modulo telematico, senza necessità di ulteriori atti formali (anche se alcune aziende chiedono contestualmente una lettera firmata).

Licenziamento per motivi disciplinari e diritto alla NASpI

Anche i lavoratori licenziati per motivi disciplinari hanno diritto alla NASpI. Questa categoria comprende due fattispecie distinte:

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Previsto dall’art. 3 della L. n. 604/1966, si applica quando il comportamento del lavoratore — pur non così grave da giustificare l’interruzione immediata del rapporto — compromette la fiducia tra le parti. Esempi tipici:

  • assenze o ritardi ripetuti e ingiustificati;
  • scarso rendimento lavorativo;
  • rifiuto di collaborare con colleghi o direzione;
  • inadempimenti contrattuali di media gravità.

In questi casi, il datore di lavoro è tenuto a rispettare la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), con contestazione scritta e possibilità di difesa da parte del dipendente.

Licenziamento per giusta causa

È la forma più grave di licenziamento disciplinare, che non richiede preavviso. Si applica quando la condotta del lavoratore è talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Esempi:

  • furto o appropriazione indebita di beni aziendali;
  • danneggiamento volontario di beni aziendali;
  • false timbrature o alterazione del cartellino presenze;
  • abbandono ingiustificato del posto di lavoro, specie se crea rischi per la sicurezza;
  • atti intimidatori o minacciosi verso colleghi o superiori;
  • grave insubordinazione;
  • violazione del patto di non concorrenza;
  • abuso dei permessi previsti dalla L. 104/1992;
  • dichiarazioni mendaci riguardanti infortuni o malattie;
  • condotte penalmente rilevanti che compromettono il rapporto fiduciario, anche se avvenute fuori dall’ambiente lavorativo.

Perché il licenziamento disciplinare dà diritto alla NASpI

Il licenziamento disciplinare, indipendentemente dalla gravità della condotta contestata, rientra tra le ipotesi di perdita involontaria dell’occupazione: è il datore di lavoro a porre fine al rapporto, non il lavoratore. Per questo motivo, il dipendente licenziato per motivi disciplinari conserva il diritto alla NASpI, con l’obiettivo di supportarlo economicamente durante la ricerca di un nuovo impiego.

Come presentare domanda di NASpI

Una volta verificata l’esistenza dei requisiti, la domanda di NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (o dalla data di fine del periodo di maternità, malattia o altra prestazione sostitutiva). In caso di ritardo, la NASpI decorre dall’ottavo giorno dalla presentazione della domanda, anziché dall’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata attraverso uno dei seguenti canali:

  • Online, attraverso il portale INPS (www.inps.it), con SPID, CIE o CNS;
  • Telefono, contattando il Contact Center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164164 (da rete mobile, a pagamento);
  • CAF o Patronato, rivolgendosi a uno sportello territoriale che provvederà a presentare la domanda per conto del lavoratore.

Informazioni necessarie per la domanda

Al momento della domanda è necessario indicare:

  • codice fiscale;
  • dati relativi all’ultimo datore di lavoro e alla data di cessazione del rapporto;
  • modalità di pagamento prescelta (IBAN del conto corrente o libretto postale);
  • dichiarazione dello stato di disoccupazione;
  • nel caso di dimissioni per giusta causa, la specifica causale.

Cosa succede se l’INPS contesta la giusta causa

L’INPS può non riconoscere la giusta causa dichiarata dal lavoratore e avviare un contenzioso amministrativo. In questo caso, il lavoratore dovrà dimostrare che le motivazioni delle dimissioni sono effettivamente riconducibili a comportamenti del datore di lavoro o a condizioni oggettive di insostenibilità del rapporto lavorativo.

Per tutelarsi in sede di eventuale contenzioso, è consigliabile:

  • raccogliere prove (email, messaggi, buste paga non pagate, testimonianze di colleghi, comunicazioni scritte del datore);
  • diffidare formalmente il datore di lavoro prima di presentare le dimissioni, tramite una lettera raccomandata o PEC (con o senza assistenza sindacale);
  • rivolgersi a un sindacato o a un avvocato giuslavorista per ricevere assistenza nella gestione del procedimento.

In caso di esito negativo del contenzioso con l’INPS, è possibile ricorrere in sede giudiziale.

Domande frequenti (FAQ)

Se mi licenzio volontariamente perché ho trovato un altro lavoro, ho diritto alla NASpI? No. Le dimissioni volontarie per motivazioni personali non danno diritto alla NASpI, neanche se il nuovo impiego poi non dovesse concretizzarsi.

Quanto tempo ho per fare domanda di NASpI dopo le dimissioni per giusta causa? La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Oltre tale termine si perde il diritto alle settimane di indennità già maturate nel periodo di ritardo.

Posso lavorare mentre percepisco la NASpI? Sì, ma con alcune limitazioni. Se si avvia un’attività autonoma o si viene assunti con contratto subordinato, occorre comunicarlo all’INPS entro 30 giorni. In caso di lavoro dipendente con reddito annuo inferiore a € 8.000 lordi, la NASpI non decade ma viene ridotta. Se si supera tale soglia, si perde il diritto alla prestazione.

Le dimissioni per maternità danno diritto alla NASpI? Sì. Le dimissioni durante il periodo protetto di maternità (fino al compimento del primo anno di vita del bambino) danno diritto alla NASpI, poiché sono equiparate alle dimissioni per giusta causa.

La NASpI è compatibile con il reddito di cittadinanza o con l’assegno di inclusione? La NASpI e l’Assegno di Inclusione (che dal 2024 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza) possono essere in linea di principio compatibili, ma l’importo della NASpI viene computato ai fini del calcolo dell’ISEE e del reddito familiare. Si consiglia di verificare la propria situazione specifica con un CAF.

Cosa succede se il datore di lavoro non mi paga lo stipendio da mesi? Posso dimettermi e prendere la NASpI? Sì. Il mancato pagamento della retribuzione per un periodo prolungato è uno dei casi più riconosciuti di giusta causa per le dimissioni. È tuttavia fondamentale documentare l’inadempimento (ad esempio, tramite buste paga non riscosse o estratti conto bancari).

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo sono aggiornate al febbraio 2025 e hanno carattere informativo generale. Non sostituiscono il parere di un professionista legale o giuslavorista. Per situazioni specifiche, si raccomanda di consultare un avvocato specializzato in diritto del lavoro, un sindacato o un patronato.

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