Indennità di malattia per lavoratori dipendenti: come funziona e quanto spetta

Quando un lavoratore dipendente si ammala e non può recarsi al lavoro, la legge gli riconosce non solo il diritto a conservare il posto, ma anche un sostegno economico che compensa, almeno in parte, la retribuzione non percepita durante l’assenza.

Questo sostegno prende il nome di indennità di malattia ed è disciplinato dall’articolo 2110 del Codice Civile, che rinvia a leggi speciali, contratti collettivi ed equità per la determinazione dell’importo e della durata. In questo articolo vediamo nel dettaglio chi paga la malattia, come si calcola l’importo in busta paga e per quanti giorni spetta.

Per gli aspetti procedurali legati al certificato medico, al numero di protocollo e alle fasce di reperibilità, l’approfondimento di riferimento resta l’articolo dedicato alla malattia INPS.

Cos’è l’indennità di malattia e da cosa dipende il suo importo

L’indennità di malattia è la somma che il lavoratore riceve, in tutto o in parte, in sostituzione della normale retribuzione durante il periodo in cui è temporaneamente incapace di lavorare per motivi di salute. Non si tratta di un importo fisso uguale per tutti: dipende infatti da tre fattori che si combinano tra loro, ovvero la categoria contrattuale di appartenenza (operaio, impiegato, quadro o dirigente), il settore produttivo in cui opera l’azienda e il numero di giornate di malattia già maturate nell’anno solare. A seconda di questi elementi, l’onere economico può ricadere interamente sul datore di lavoro, essere sostenuto dall’INPS, oppure essere ripartito tra i due soggetti con un meccanismo di integrazione previsto dalla contrattazione collettiva.

Hanno diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS, tra gli altri, gli operai dell’industria e del commercio, gli apprendisti di qualsiasi settore, i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato o indeterminato, i soci di cooperative che prestano attività lavorativa per conto della cooperativa stessa, i lavoratori somministrati e i lavoratori sospesi per aspettativa non retribuita. Restano invece esclusi dal trattamento a carico dell’INPS i lavoratori domestici, per i quali l’onere della retribuzione durante la malattia grava per intero sul datore di lavoro secondo le regole del proprio contratto collettivo.

Chi paga la malattia: il ruolo del datore di lavoro e quello dell’INPS

La ripartizione dell’onere economico tra azienda e INPS cambia sensibilmente in base all’inquadramento contrattuale del lavoratore. Per impiegati, quadri e dirigenti la regola generale, fissata dall’articolo 6, comma 5, del Regio Decreto Legge 1825/1924, pone il trattamento retributivo interamente a carico del datore di lavoro: al lavoratore spetta la retribuzione piena per il primo mese di malattia e la metà per i due mesi successivi se l’anzianità di servizio non supera i dieci anni, mentre la retribuzione piena si estende ai primi due mesi (e la metà ai successivi) in caso di anzianità superiore ai dieci anni. Questa disciplina può comunque essere migliorata dal contratto collettivo applicato, che nella pratica prevale quasi sempre sulla norma di legge, più risalente e meno favorevole.

Per gli operai, invece, interviene l’INPS a partire dal quarto giorno di malattia, con le percentuali che vedremo nel paragrafo successivo. I primi tre giorni, noti come periodo di carenza, non sono coperti dall’indennità INPS: la maggior parte dei contratti collettivi, tuttavia, pone questo onere a carico del datore di lavoro, così che il lavoratore non resti quasi mai privo di retribuzione nei primi giorni di assenza. Va inoltre segnalato che, quando l’indennità INPS integra (anziché sostituire) la retribuzione, i contratti collettivi stabiliscono spesso un’integrazione aziendale che porta il trattamento economico complessivo fino al 100% della retribuzione ordinaria, per un periodo di tempo definito dal CCNL.

Come si calcola l’indennità di malattia: la retribuzione media giornaliera

Il calcolo dell’indennità INPS si basa su un parametro tecnico chiamato Retribuzione Media Giornaliera (RMG), che rappresenta il valore economico di riferimento su cui applicare la percentuale spettante per ciascuna fascia di giorni. La RMG non coincide con lo stipendio diviso per i giorni del mese: include infatti anche i ratei di mensilità aggiuntive e gli emolumenti a carattere ricorrente, mentre esclude le somme non soggette a contribuzione INPS, l’indennità sostitutiva delle ferie e i premi di produttività non contribuiti.

Le modalità di calcolo variano a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, come riassunto nella tabella seguente.

CategoriaMetodo di calcolo della RMG
Impiegati e quadriRetribuzione lorda del mese precedente l’inizio della malattia, sommata al rateo degli emolumenti ultramensili, divisa per 30 (divisore fisso)
Operai a retribuzione mensileRetribuzione lorda del mese precedente divisa per le giornate retribuite nel mese, con il rateo di mensilità aggiuntive diviso per 25
Operai retribuiti in misura fissa mensileCalcolo effettuato con divisore fisso pari a 26
Lavoratori part-time verticale o mistoRetribuzione dei 12 mesi precedenti divisa per 360 (impiegati) o 312 (operai), giornate convenzionali dell’anno
Lavoratori part-time orizzontaleRetribuzione del mese precedente l’evento, già ridotta in proporzione alla percentuale di part-time

Una volta determinata la RMG, l’importo dell’indennità giornaliera si ottiene applicando la percentuale prevista per la specifica fascia di giorni di malattia, moltiplicata per il numero di giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza.

Percentuali dell’indennità di malattia INPS: quanto spetta per ogni fascia di giorni

La percentuale di RMG riconosciuta dall’INPS non è fissa per tutta la durata della malattia, ma cresce con il passare dei giorni. La tabella seguente riepiloga le fasce previste per operai, impiegati e quadri del commercio e apprendisti di ogni settore.

Fascia di giorniPercentuale della RMGChi paga
Dal 1° al 3° giorno (carenza)Nessuna indennità INPSDatore di lavoro, secondo il CCNL applicato
Dal 4° al 20° giorno50% della RMGINPS, con eventuale integrazione aziendale fino al CCNL
Dal 21° al 180° giorno66,66% della RMGINPS, con eventuale integrazione aziendale fino al CCNL

È importante ricordare che queste percentuali rappresentano il trattamento minimo garantito dalla legge: quasi tutti i contratti collettivi nazionali prevedono un’integrazione a carico del datore di lavoro che, in molti settori, porta l’indennità complessiva fino al 100% della retribuzione ordinaria per un numero di giorni definito dal CCNL stesso. Per conoscere l’integrazione effettivamente spettante è quindi sempre necessario verificare il proprio contratto collettivo di riferimento, poiché le differenze tra un settore e l’altro possono essere significative.

Per quanti giorni dura l’indennità di malattia

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e per gli apprendisti, l’indennità di malattia è riconosciuta per un massimo di 180 giorni complessivi nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), anche sommando più episodi di malattia distinti. In questo conteggio non rientrano i periodi di assenza per maternità obbligatoria e facoltativa, la malattia connessa allo stato di gravidanza, l’infortunio sul lavoro, la malattia professionale e la malattia tubercolare, che seguono regole autonome.

Diversa è la situazione dei lavoratori a tempo determinato, che hanno diritto a un periodo massimo di indennità pari a quello effettivamente prestato nei dodici mesi precedenti l’evento morboso, con un minimo garantito di 30 giorni nell’anno solare. Va inoltre distinto il periodo massimo indennizzabile dall’INPS (i 180 giorni) dal cosiddetto periodo di comporto, ossia il periodo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per superamento delle assenze: quest’ultimo è stabilito dal contratto collettivo applicato e può avere una durata diversa, spesso più ampia, rispetto ai giorni indennizzati dall’INPS. Approfondiamo questo aspetto, insieme alle conseguenze del superamento del periodo di comporto, nell’articolo dedicato .

Chi eroga materialmente l’indennità: busta paga o pagamento diretto INPS

Nella maggior parte dei casi l’indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro nella normale busta paga mensile, e successivamente conguagliata nella denuncia contributiva UniEmens. Esistono tuttavia categorie per le quali la Legge 33/1980 prevede il pagamento diretto da parte dell’INPS: è il caso degli operai agricoli, dei lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali, dei lavoratori disoccupati o sospesi che non usufruiscono della Cassa Integrazione Guadagni, dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata e, più in generale, di tutte le situazioni in cui il datore di lavoro non è nella condizione di anticipare l’importo, come nei casi di fallimento o di procedura concorsuale. Chi si trova in un periodo di sospensione dal lavoro con intervento della Cassa Integrazione, ad esempio, segue regole particolari sul rapporto tra malattia e integrazione salariale, che approfondiamo nell’articolo dedicato .

Categorie escluse o parzialmente escluse dall’indennità INPS

Non tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS. I lavoratori domestici (colf, badanti e assimilati) ne restano esclusi: per loro l’intero onere della retribuzione durante la malattia grava sul datore di lavoro, nella misura stabilita dal CCNL colf. Gli impiegati, i quadri e i dirigenti, come già visto, non percepiscono l’indennità INPS perché il relativo trattamento economico è posto per intero a carico del datore di lavoro. Restano infine esclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori non iscritti alla Gestione Separata INPS o già coperti da altra forma di assicurazione obbligatoria, oltre ai casi in cui la malattia sia stata provocata dolosamente dal lavoratore stesso, ipotesi che la legge individua come causa di esclusione dal diritto all’indennità.

Va inoltre ricordato che lo svolgimento di un’altra attività lavorativa durante la malattia, se incompatibile con la patologia certificata o tale da ritardarne la guarigione, può comportare non solo la sospensione dell’indennità INPS ma anche conseguenze disciplinari, per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e del dovere di fedeltà del lavoratore. Il tema è approfondito nell’articolo dedicato .

Domande frequenti sull’indennità di malattia

Chi paga i primi 3 giorni di malattia?

I primi tre giorni, detti periodo di carenza, non sono coperti dall’indennità INPS. Nella maggior parte dei casi è il contratto collettivo applicato a stabilire che questi giorni siano comunque retribuiti dal datore di lavoro, così che il lavoratore non subisca una perdita economica immediata.

La malattia viene pagata al 100% dello stipendio?

Non dalla sola indennità INPS, che copre il 50% della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno e il 66,66% dal 21° al 180° giorno. Il raggiungimento del 100% dipende dall’integrazione prevista dal contratto collettivo applicato, che varia da settore a settore.

Quanto dura l’indennità di malattia INPS?

Per i lavoratori a tempo indeterminato il limite massimo è di 180 giorni nell’anno solare. Per i lavoratori a tempo determinato il periodo massimo corrisponde a quello effettivamente lavorato nei dodici mesi precedenti, con un minimo garantito di 30 giorni.

I dirigenti hanno diritto all’indennità di malattia INPS?

No. Per i dirigenti, così come per impiegati e quadri, il trattamento economico durante la malattia è posto per intero a carico del datore di lavoro, secondo quanto previsto dal CCNL applicato, e non dall’INPS.

Come si calcola l’indennità di malattia in busta paga?

Si moltiplica la retribuzione media giornaliera (calcolata secondo il metodo previsto per la propria categoria contrattuale) per la percentuale spettante in base al giorno di malattia, e per il numero di giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza.

Cosa succede se si superano i 180 giorni di malattia in un anno?

Superati i 180 giorni, l’indennità INPS non è più dovuta per l’anno solare in corso. Se anche il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo è stato superato, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, salvo le tutele previste in caso di malattie di lunga durata o di aspettative aggiuntive concesse da alcuni CCNL.

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