Dalla mensilità di ottobre 2026 l’INPS riconosce in automatico il taglio del cuneo fiscale anche a chi percepisce una prestazione di accompagnamento alla pensione: Ape sociale, isopensione, assegni straordinari dei fondi di solidarietà dei settori bancario e assicurativo e indennità dei contratti di espansione. Lo ha stabilito il messaggio INPS n. 2829 del 14 settembre 2026, che applica a queste prestazioni la somma non imponibile e l’ulteriore detrazione previste dalla legge di Bilancio 2025. Non serve fare domanda. Con la rata di ottobre sono stati pagati anche gli arretrati della somma non imponibile maturati da gennaio 2026, mentre gli arretrati dell’ulteriore detrazione vengono definiti con il conguaglio fiscale di fine anno.
Vediamo perché queste prestazioni rientrano nel beneficio pur non essendo stipendi, quanto vale il taglio con alcuni esempi e cosa fare se l’importo non compare nel cedolino.
Perché il cuneo fiscale spetta a chi non lavora più
Il taglio del cuneo fiscale previsto dalla legge n. 207/2024 è riservato ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed esclude in modo espresso le pensioni. Le prestazioni di accompagnamento alla pensione si trovano proprio a metà strada: chi le riceve ha smesso di lavorare, ma non è ancora pensionato.
La chiave sta nell’art. 6, comma 2, del TUIR, secondo cui le somme che sostituiscono un reddito vengono tassate come il reddito che sostituiscono. L’Ape sociale, l’isopensione e le altre prestazioni di accompagnamento prendono il posto della retribuzione fino al momento della pensione vera e propria: per il fisco restano quindi redditi di lavoro dipendente. È per questo che l’INPS, nel messaggio 2829, ha chiarito che il beneficio spetta, purché si tratti di prestazioni non pensionistiche e soggette a tassazione ordinaria.
Per approfondire il funzionamento generale della misura, con le aliquote IRPEF 2026 e un esempio di calcolo del cuneo, si veda la guida su cos’è il cuneo fiscale e come funziona il taglio nel 2026.
Quali prestazioni rientrano
Il messaggio INPS elenca a titolo di esempio quattro tipi di prestazioni. L’Ape sociale è l’indennità ponte che accompagna alla pensione di vecchiaia alcune categorie di lavoratori, come disoccupati, caregiver, invalidi e addetti a mansioni gravose. Ne parliamo nella guida all’Ape sociale e, per le attività più faticose, in quella sui lavori usuranti. L’isopensione è lo scivolo pagato dall’azienda, tramite l’INPS, ai dipendenti a cui mancano pochi anni alla pensione, nell’ambito di un accordo con i sindacati: la trovi spiegata nella guida all’isopensione.
Ci sono poi gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà dei settori del credito e delle assicurazioni, usati da banche e compagnie per gestire le uscite anticipate, e le indennità derivanti dai contratti di espansione, che accompagnano alla pensione i lavoratori vicini ai requisiti nelle aziende in fase di riorganizzazione. Poiché l’elenco è esemplificativo, il beneficio vale anche per altre prestazioni con le stesse caratteristiche.
Restano fuori le pensioni di ogni genere, comprese le pensioni anticipate, le pensioni ai superstiti, le pensioni di invalidità e, come ha precisato l’INPS sulla base dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, anche le pensioni integrative e complementari, che il fisco classifica come redditi assimilati e non come lavoro dipendente.
Quanto vale il beneficio
Le misure sono due e dipendono dal reddito complessivo dell’anno, cioè dalla somma di tutti i redditi del contribuente, non solo della prestazione.
Chi ha un reddito complessivo fino a 20.000 euro riceve la somma non imponibile: una percentuale della prestazione pari al 7,1% se il reddito di lavoro dipendente annuo non supera 8.500 euro, al 5,3% se è tra 8.500 e 15.000 euro e al 4,8% se è superiore a 15.000 euro. La somma non è tassata e spetta anche se non si paga IRPEF.
Chi ha un reddito complessivo tra 20.000 e 40.000 euro riceve invece l’ulteriore detrazione: 1.000 euro l’anno fino a 32.000 euro, poi un importo decrescente che si azzera a 40.000 euro. Essendo uno sconto sull’imposta, la detrazione funziona solo se c’è IRPEF sufficiente da ridurre, al netto delle altre detrazioni già riconosciute.
Esempio: Ape sociale come unico reddito
Giovanna riceve l’Ape sociale nella misura massima di 1.500 euro al mese per dodici mensilità, cioè 18.000 euro l’anno, e non ha altri redditi. Rientra nella somma non imponibile al 4,8%: il beneficio annuo è di 864 euro, circa 72 euro al mese. Con la rata di ottobre 2026 ha ricevuto anche gli arretrati da gennaio a settembre, pari a circa 648 euro.
Esempio: Ape sociale più pensione ai superstiti
È il caso illustrato dallo stesso messaggio INPS. Un titolare di Ape sociale da 18.000 euro l’anno percepisce anche una pensione ai superstiti da 8.000 euro. La pensione non dà diritto al beneficio, ma entra nel reddito complessivo, che sale a 26.000 euro. Superati i 20.000 euro, non spetta la somma non imponibile ma l’ulteriore detrazione da 1.000 euro, perché il reddito è sotto la soglia dei 32.000 euro. In questo caso gli arretrati dei mesi precedenti non arrivano a ottobre, ma con il conguaglio di fine anno.
Esempio: isopensione da 30.000 euro
Marco percepisce un’isopensione di 30.000 euro lordi l’anno. Ha diritto all’ulteriore detrazione di 1.000 euro, che si traduce in circa 83 euro al mese di IRPEF in meno dalla rata di ottobre. La parte relativa ai mesi da gennaio a settembre viene riconosciuta in sede di conguaglio di fine anno.
Quando arriva il pagamento e come vengono calcolati gli arretrati
I benefici sono erogati a partire dalla mensilità di ottobre 2026. Con quella rata l’INPS ha pagato, solo per la somma non imponibile, anche le somme maturate dal 1° gennaio 2026. Per l’ulteriore detrazione, invece, i mesi già trascorsi vengono sistemati con il conguaglio fiscale di fine anno, insieme al resto della posizione IRPEF.
Dai mesi successivi l’importo viene ricalcolato ogni mese. Per la somma non imponibile l’INPS individua la percentuale stimando un “reddito annuale teorico”, con le modalità indicate dalla circolare n. 4/E del 2025 dell’Agenzia delle Entrate, e la aggiorna se la situazione cambia. Per l’ulteriore detrazione l’Istituto determina il reddito complessivo sulla base delle informazioni presenti nei propri archivi.
Chi riceve contemporaneamente una prestazione di accompagnamento e una pensione, come nel secondo esempio, ottiene il beneficio calcolato sul reddito complessivo dato dalla somma delle due. Non è necessario presentare alcuna domanda.
Il rischio di dover restituire le somme
L’INPS conosce i redditi che paga, ma non sempre conosce tutti gli altri: un affitto, un’attività compatibile con la prestazione, una seconda pensione pagata da un altro ente. Se a fine anno il reddito complessivo risulta più alto di quanto stimato, il beneficio viene ricalcolato e l’eventuale eccedenza viene recuperata.
Il messaggio 2829 descrive tre situazioni. Se è stata pagata la somma non imponibile ma il reddito supera i 20.000 euro senza arrivare a 40.000, l’INPS recupera la somma al netto dell’ulteriore detrazione spettante. Se è stata riconosciuta l’ulteriore detrazione ma il reddito risulta inferiore a 20.000 euro, l’Istituto riconosce la somma non imponibile e compensa le due posizioni. Se infine il reddito supera i 40.000 euro, la detrazione viene recuperata per intero. In tutti i casi, quando l’importo da restituire supera i 60 euro, il recupero avviene in dieci rate di pari importo a partire dalla prima prestazione su cui si applica il conguaglio.
Si può rinunciare al beneficio?
Sì. L’INPS sta attivando nella Piattaforma Fiscale una procedura di rinuncia alla somma non imponibile e all’ulteriore detrazione, sul modello di quella già esistente per il trattamento integrativo. Sarà disponibile sia agli operatori dell’Istituto sia direttamente ai cittadini sul portale inps.it; le istruzioni operative saranno comunicate con un successivo messaggio.
La rinuncia ha senso per chi sa di avere altri redditi che porteranno il reddito complessivo oltre le soglie, e preferisce non ricevere oggi somme da restituire domani. Chi non ha altri redditi oltre alla prestazione, invece, non ha motivo di rinunciare.
Cosa fare se il beneficio non compare nel cedolino
Il primo passo è controllare il cedolino nell’area MyINPS, dove il taglio del cuneo compare come voce separata: la somma non imponibile come importo a credito, l’ulteriore detrazione come minore IRPEF trattenuta. Se non c’è, la causa più frequente è un dato reddituale non aggiornato negli archivi dell’Istituto, ad esempio perché l’INPS stima un reddito complessivo oltre i 40.000 euro, oppure un’IRPEF non sufficiente ad assorbire la detrazione.
In questi casi conviene rivolgersi a un patronato o a un CAF per verificare la posizione. In ogni caso il diritto non si perde: quanto non è stato riconosciuto durante l’anno risulterà dalla Certificazione Unica 2027 e potrà essere recuperato con la dichiarazione dei redditi.
E la NASpI?
Il messaggio 2829 non nomina la NASpI, ed è da qui che è nata gran parte della confusione delle ultime settimane. Il taglio del cuneo spetta anche ai disoccupati, perché la NASpI è a sua volta un reddito sostitutivo dello stipendio, ma il calendario di pagamento e gli arretrati da ottobre riguardano le prestazioni di accompagnamento alla pensione. Tutti i dettagli sono nell’articolo dedicato a NASpI e taglio del cuneo fiscale.
Domande frequenti
Chi percepisce l’Ape sociale ha diritto al taglio del cuneo fiscale?
Sì. L’Ape sociale non è una pensione ma una prestazione sostitutiva del reddito di lavoro dipendente, tassata in modo ordinario. Spetta la somma non imponibile se il reddito complessivo non supera 20.000 euro, oppure l’ulteriore detrazione tra 20.000 e 40.000 euro.
Da quando si riceve il taglio del cuneo con l’isopensione?
Dalla mensilità di ottobre 2026. Gli arretrati della somma non imponibile da gennaio sono pagati con la stessa rata, quelli dell’ulteriore detrazione con il conguaglio di fine anno.
Bisogna presentare domanda all’INPS?
No. L’INPS riconosce i benefici in automatico come sostituto d’imposta. Resta possibile rinunciare con la procedura in corso di attivazione sulla Piattaforma Fiscale.
I pensionati ricevono il taglio del cuneo fiscale?
No. La legge esclude le pensioni di ogni genere, comprese le pensioni integrative e complementari. Una pensione, però, entra nel reddito complessivo di chi riceve anche una prestazione di accompagnamento e può far cambiare il tipo di beneficio spettante.
Cosa succede se ho anche una pensione ai superstiti?
Il beneficio si calcola sul reddito complessivo, che comprende sia la prestazione di accompagnamento sia la pensione. Con 18.000 euro di Ape sociale e 8.000 euro di pensione ai superstiti, ad esempio, il reddito è di 26.000 euro e spetta l’ulteriore detrazione da 1.000 euro.
Gli importi e le soglie sono quelli in vigore per il 2026 e possono essere modificati dalle leggi di Bilancio successive. L’articolo sarà aggiornato quando l’INPS pubblicherà le istruzioni sulla procedura di rinuncia.