Dimissioni per fatti concludenti: come funziona e cosa rischi con la NASpI

Le dimissioni per fatti concludenti sono una modalità di chiusura del rapporto di lavoro introdotta nel 2025: quando un dipendente si assenta senza giustificazione oltre un certo numero di giorni, il datore di lavoro può considerarlo dimissionario, senza attivare un licenziamento. La conseguenza più importante per il lavoratore è che questa cessazione viene trattata come una scelta volontaria e, di regola, non dà diritto alla NASpI. Vediamo quando scatta davvero, come funziona la procedura e in quali casi ci si può difendere.

Cos’è e perché è stata introdotta

L’istituto è previsto dall’articolo 19 del cosiddetto Collegato Lavoro (Legge 13 dicembre 2024, n. 203), in vigore dal 12 gennaio 2025, che ha inserito una nuova disposizione nella disciplina delle dimissioni telematiche. Nasce per rispondere a una prassi diffusa: il lavoratore che voleva lasciare il posto smetteva semplicemente di presentarsi, costringendo l’azienda a licenziarlo per assenza ingiustificata. In quel modo la cessazione risultava un licenziamento — quindi involontaria — e apriva la strada alla NASpI, pur essendo di fatto una rinuncia al lavoro. La nuova norma riqualifica questo comportamento per quello che è, cioè una manifestazione tacita della volontà di dimettersi, i cosiddetti “fatti concludenti”.

Quando scatta: l’assenza ingiustificata e i termini

Il presupposto è un’assenza ingiustificata che si protrae oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto o, in mancanza di una previsione contrattuale, oltre 15 giorni. Il conteggio è in giorni di calendario, quindi comprende anche sabati, domeniche e festività, e la comunicazione può partire dal sedicesimo giorno.

Il punto decisivo è il significato di “ingiustificata”. Si intende un’assenza rispetto alla quale il lavoratore non ha fornito alcuna comunicazione né alcun motivo: è il silenzio totale a far presumere la volontà di andarsene. Se invece una comunicazione c’è — anche una che il datore ritiene non sufficiente a giustificare l’assenza — questa strada è preclusa, e l’azienda dovrà eventualmente aprire un ordinario procedimento disciplinare. Va segnalato che sul termine da applicare si è aperto un dibattito, perché la norma rinvia al “termine previsto dal contratto collettivo”: il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, ha chiarito che tale termine non può comunque essere inferiore a quello legale di 15 giorni, trattandosi di un lasso di tempo che deve confermare in modo inequivoco la volontà di interrompere il rapporto.

Come funziona la procedura

La risoluzione non è mai automatica: dipende dalla scelta del datore di lavoro di valorizzare l’assenza come dimissione. Per farlo, l’azienda invia una comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, di norma via PEC. L’Ispettorato, a sua volta, può verificare la veridicità di quanto comunicato, avviando e concludendo il controllo con tempestività, in genere entro trenta giorni dalla ricezione.

Una volta perfezionata, la cessazione è considerata a tutti gli effetti una dimissione del lavoratore, identificata con il codice “FC” nelle comunicazioni obbligatorie, e non richiede la procedura telematica di dimissioni che normalmente spetta al dipendente. In questo sta la principale differenza rispetto alle dimissioni ordinarie: qui è il comportamento, e non un modulo online, a produrre la fine del rapporto.

Perché non spetta la NASpI

Poiché il rapporto si chiude per volontà del lavoratore, la cessazione per fatti concludenti è equiparata alle dimissioni volontarie e quindi non dà diritto all’indennità di disoccupazione. Lo ha confermato l’INPS con la circolare n. 154 del 22 dicembre 2025. È esattamente l’effetto che il legislatore voleva ottenere: chi abbandona il posto non può più contare sulla NASpI come se avesse perso il lavoro involontariamente.

Il quadro cambia se il datore, invece della risoluzione per fatti concludenti, sceglie la strada del licenziamento disciplinare. Le due procedure sono alternative, e la differenza per il lavoratore è netta.

Dimissioni per fatti concludentiLicenziamento disciplinare
Natura della cessazioneVolontaria (dimissione)Involontaria
ProceduraComunicazione all’IspettoratoContestazione ex art. 7 Statuto dei lavoratori
Diritto alla NASpINoSì, se in possesso dei requisiti

Nel caso del licenziamento, inoltre, il datore è tenuto a versare il cosiddetto contributo di ingresso alla NASpI (il “ticket”), che per il 2026 arriva fino a circa 1.949 euro per lavoratore. È una delle ragioni per cui la nuova procedura risulta più conveniente per le aziende, ma resta pur sempre una facoltà: la scelta tra le due vie spetta al datore.

Come può difendersi il lavoratore

La riqualificazione dell’assenza in dimissione non opera se il lavoratore dimostra che la mancata presenza era dovuta a forza maggiore oppure a un fatto imputabile al datore di lavoro. In questi casi non c’è alcuna volontà di dimettersi da presumere, e la risoluzione non produce effetto.

La regola pratica, però, è molto più semplice: comunicare sempre e tempestivamente il motivo dell’assenza. Un’assenza per malattia, ad esempio, va coperta dal relativo certificato — sul punto può essere utile la nostra guida su quanti giorni di malattia può dare il medico di base — perché una volta che l’azienda riceve una giustificazione la procedura per fatti concludenti non è più praticabile. Se invece si è deciso davvero di lasciare il lavoro, conviene formalizzare le dimissioni con la procedura telematica anziché limitarsi a non presentarsi: è l’unico modo per gestire consapevolmente preavviso, competenze di fine rapporto ed eventuali diritti.

Fatti concludenti o licenziamento: una questione ancora aperta

Trattandosi di un istituto recente, i primi contenziosi stanno delineando i confini della norma. Il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 87/2025, ha ad esempio escluso la configurabilità delle dimissioni di fatto in un caso concreto, disponendo la reintegrazione del lavoratore. Il nodo principale resta l’individuazione del termine oltre il quale l’assenza può considerarsi manifestazione di volontà dismissiva, tema su cui sono già intervenuti, oltre al Ministero, anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025. È un aspetto da tenere presente: la procedura richiede rigore e un’assenza realmente priva di qualsiasi giustificazione, altrimenti rischia di trasformarsi in un licenziamento illegittimo.

Domande frequenti

Dopo quanti giorni di assenza scattano le dimissioni per fatti concludenti?

Oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza, oltre 15 giorni di calendario di assenza ingiustificata. La comunicazione all’Ispettorato può partire dal sedicesimo giorno. Il conteggio comprende anche sabati, domeniche e festivi.

Con le dimissioni per fatti concludenti si ha diritto alla NASpI?

No. La cessazione è equiparata alle dimissioni volontarie e non dà diritto all’indennità di disoccupazione, come chiarito dall’INPS con la circolare n. 154/2025. La NASpI spetterebbe solo se il datore scegliesse la via del licenziamento disciplinare.

Le dimissioni per fatti concludenti sono automatiche?

No. Non bastano i giorni di assenza: la risoluzione si perfeziona solo se il datore di lavoro decide di attivarla, comunicandolo all’Ispettorato del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione.

Come ci si difende dalle dimissioni per fatti concludenti?

Dimostrando che l’assenza è dovuta a forza maggiore o a un fatto imputabile al datore di lavoro. In concreto, la difesa migliore è comunicare sempre e tempestivamente il motivo dell’assenza, con la relativa documentazione: se esiste una giustificazione, la procedura non è applicabile.

Serve la procedura telematica del lavoratore?

No. A differenza delle dimissioni volontarie ordinarie, in questo caso non è il lavoratore a inviare il modulo telematico: la cessazione deriva dal suo comportamento ed è comunicata dal datore con il codice “FC”.

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