Il telelavoro nella Pubblica Amministrazione è la prestazione lavorativa svolta dal dipendente pubblico in un luogo idoneo, collocato fuori dalla sede di lavoro, con il supporto prevalente di tecnologie informatiche e telematiche che garantiscono il collegamento con l’amministrazione di appartenenza. A differenza dello smart working, il telelavoro si svolge da una postazione fissa, tipicamente il domicilio del dipendente, e nel rispetto degli stessi vincoli di orario previsti per il lavoro in presenza. Si tratta di un istituto più risalente rispetto al lavoro agile, disciplinato fin dal 1999, che negli ultimi anni è stato progressivamente superato dalla contrattazione collettiva e assorbito all’interno della più ampia categoria del lavoro da remoto.
Cos’è il telelavoro: la definizione del DPR 70/1999
La definizione tecnica di telelavoro pubblico nasce con la Legge 191/1998 (la cosiddetta “Bassanini ter”), il cui articolo 4 ha per primo previsto la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di autorizzare i dipendenti a svolgere la prestazione lavorativa in un luogo diverso dalla sede d’ufficio, a parità di salario, allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro attraverso un impiego più flessibile delle risorse umane. Le modalità attuative sono state definite dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, che all’articolo 2 definisce il telelavoro come la prestazione eseguita dal dipendente pubblico in qualsiasi luogo idoneo, collocato fuori dalla sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile grazie al prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La cornice è stata completata dall’Accordo quadro nazionale sul telelavoro, sottoscritto il 23 marzo 2000, che ha chiarito come l’assegnazione a un progetto di telelavoro non muti in alcun modo la natura giuridica del rapporto di lavoro in corso.
Come funzionava l’assegnazione al telelavoro: i progetti ex art. 3 DPR 70/1999
Il ricorso al telelavoro non era libero, ma subordinato all’adozione di un vero e proprio progetto, predisposto annualmente da ciascuna amministrazione sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali. Il progetto doveva indicare gli obiettivi perseguiti, le attività interessate, le tecnologie e i sistemi di supporto utilizzati, le tipologie professionali coinvolte e i tempi di realizzazione. L’assegnazione avveniva su base volontaria, tra i dipendenti che si erano dichiarati disponibili, con priorità riconosciuta a chi già svolgeva mansioni analoghe o si trovava in condizioni di disabilità psico-fisica tale da rendere disagevole il raggiungimento della sede di lavoro. La verifica dell’adempimento della prestazione era affidata al dirigente, sulla base di parametri orientati ai risultati piuttosto che al mero controllo della presenza. L’assegnazione al telelavoro era inoltre revocabile, su richiesta del lavoratore o d’ufficio da parte dell’amministrazione, con reintegrazione nella sede originaria da garantire generalmente entro dieci giorni dalla richiesta.
Perché il telelavoro è stato superato: la disapplicazione nei contratti collettivi
Con l’evoluzione della disciplina del lavoro agile introdotta dalla Legge 81/2017, la contrattazione collettiva di comparto ha progressivamente ridisegnato l’intera materia del lavoro a distanza nel pubblico impiego. Il CCNL Funzioni Locali relativo al triennio 2019-2021 ha introdotto due nuove tipologie di lavoro a distanza, il lavoro agile e il lavoro da remoto, disponendo contestualmente la disapplicazione della precedente disciplina sperimentale del telelavoro prevista dal DPR 70/1999, fatti salvi gli accordi di telelavoro già sottoscritti fino alla loro naturale scadenza. Nella pratica, gli accordi di telelavoro stipulati sotto la vecchia disciplina sono ormai tutti giunti a scadenza senza essere rinnovati, e le amministrazioni sono state indirizzate verso le nuove forme contrattuali di lavoro a distanza. Lo stesso approccio è stato confermato dal CCNL Funzioni Centrali 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025, le cui parti hanno espressamente auspicato che, allo scadere dei residui accordi di telelavoro ancora in essere, le amministrazioni diano maggiore impulso alle nuove forme di lavoro a distanza previste dal contratto.
Il telelavoro oggi: una forma del “lavoro da remoto” nel CCNL Funzioni Centrali
Il telelavoro, come istituto autonomo fondato sul DPR 70/1999, non scompare del tutto: sopravvive come una delle forme in cui può essere organizzato il lavoro da remoto disciplinato dal CCNL Funzioni Centrali 2022-2024. Il contratto prevede infatti che il lavoro da remoto, a differenza del lavoro agile, mantenga un vincolo di tempo e il rispetto degli obblighi di presenza derivanti dall’orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo della prestazione, che deve comunque essere idoneo e concordato con l’amministrazione. Questo lavoro da remoto può assumere due forme: il telelavoro domiciliare, svolto dall’abitazione del dipendente, oppure altre forme di lavoro a distanza come il coworking o il lavoro decentrato presso centri satellite. In entrambi i casi, l’amministrazione mette a disposizione i dispositivi tecnologici necessari e concorda con il lavoratore il luogo della prestazione, verificandone l’idoneità sia in fase di avvio sia periodicamente, con una cadenza almeno semestrale, anche ai fini della valutazione dei rischi di infortunio.
Telelavoro, lavoro da remoto e lavoro agile: le differenze in sintesi
Per orientarsi tra i diversi istituti è utile confrontarli sugli stessi parametri: postazione, vincoli di orario e finalità organizzativa.
| Elemento | Telelavoro (DPR 70/1999) | Lavoro da remoto (CCNL) | Lavoro agile / smart working |
|---|---|---|---|
| Postazione | Fissa, di norma il domicilio | Fissa, concordata con l’amministrazione | Non fissa |
| Vincoli di orario | Uguali al lavoro in presenza | Uguali al lavoro in presenza | Assenti, entro i limiti massimi legali |
| Stato attuale | Disapplicato, sopravvive solo per accordi residui in scadenza | In vigore, comprende anche il telelavoro domiciliare come forma applicativa | In vigore, disciplina prevalente |
| Assegnazione | Progetto ex art. 3 DPR 70/1999 | Accordo individuale | Accordo individuale |
L’evoluzione normativa del telelavoro pubblico in breve
La tabella seguente riassume le tappe principali che hanno segnato la nascita e il progressivo superamento del telelavoro come istituto autonomo nel pubblico impiego.
| Anno | Provvedimento | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| 1998 | Legge 191/1998 (art. 4) | Prima base legale per il lavoro a distanza nel pubblico impiego |
| 1999 | D.P.R. 70/1999 | Disciplina attuativa: definizione, progetti di telelavoro, verifica per obiettivi |
| 2000 | Accordo quadro nazionale (23 marzo) | Attuazione contrattuale, criteri di assegnazione e priorità |
| 2019-2021 | CCNL Funzioni Locali (art. 68 e art. 70) | Introduzione di lavoro agile e lavoro da remoto, disapplicazione del telelavoro DPR 70/1999 |
| 2022-2024 | CCNL Funzioni Centrali (sottoscritto 27/01/2025) | Il telelavoro domiciliare diventa una forma del lavoro da remoto contrattuale |
Sicurezza e verifica del luogo di lavoro nel telelavoro domiciliare
Anche nella sua forma attuale di telelavoro domiciliare, l’istituto conserva un tratto distintivo rispetto al lavoro agile: l’attenzione specifica alla sicurezza della postazione fissa. L’amministrazione è tenuta a verificare l’idoneità del luogo scelto dal dipendente non solo al momento dell’attivazione, ma con controlli periodici, concordando preventivamente con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio ai fini della valutazione del rischio di infortuni. Questo elemento distingue nettamente il telelavoro domiciliare dal lavoro agile, dove l’assenza di una postazione fissa rende la verifica ambientale meno stringente e più orientata alla dotazione tecnologica che alla sede fisica.
Domande frequenti sul telelavoro nella Pubblica Amministrazione
Cos’è il telelavoro nella pubblica amministrazione?
È una modalità di lavoro a distanza svolta da una postazione fissa, generalmente il domicilio del dipendente, con il supporto di tecnologie informatiche e nel rispetto degli stessi vincoli di orario del lavoro in presenza. Originariamente disciplinato dal D.P.R. 70/1999, oggi sopravvive come forma del lavoro da remoto previsto dai contratti collettivi.
Il telelavoro esiste ancora nella PA?
Come istituto autonomo fondato sul DPR 70/1999 è stato disapplicato dai CCNL più recenti: gli accordi stipulati sotto la vecchia disciplina sono ormai giunti a scadenza. Il telelavoro sopravvive però come forma di “lavoro da remoto” all’interno del CCNL Funzioni Centrali 2022-2024, con la denominazione di telelavoro domiciliare.
Qual è la differenza tra telelavoro e smart working nella PA?
Il telelavoro prevede una postazione fissa e gli stessi vincoli di orario del lavoro in presenza; lo smart working, o lavoro agile, non prevede una postazione fissa e consente di organizzare l’attività per fasi, cicli e obiettivi entro i soli limiti massimi di orario stabiliti da legge e contrattazione collettiva.
Chi ha la priorità per il telelavoro nella pubblica amministrazione?
Nella disciplina originaria del DPR 70/1999, la priorità nell’assegnazione era riconosciuta a chi già svolgeva mansioni analoghe a quelle richieste dal progetto di telelavoro e ai lavoratori in condizioni di disabilità psico-fisica che rendevano disagevole il raggiungimento della sede di lavoro.
Il telelavoro domiciliare richiede un accordo individuale?
Sì: nella disciplina attuale, il telelavoro domiciliare rientra nel lavoro da remoto regolato dal CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 e richiede un accordo individuale tra amministrazione e dipendente, con verifica preventiva e periodica dell’idoneità del luogo di lavoro concordato.