I fringe benefit sono beni e servizi che il datore di lavoro riconosce al dipendente in aggiunta alla retribuzione in denaro. Non si tratta di un regalo: costituiscono a tutti gli effetti parte del compenso, con la particolarità di essere erogati in natura anziché in busta paga. Entro certi limiti, sono esenti da tasse e contributi, il che li rende uno strumento conveniente sia per chi li riceve sia per l’azienda che li concede.
Il termine deriva dall’inglese: fringe significa “frangia” o “margine”, benefit significa “vantaggio”. Si tratta quindi di una retribuzione marginale, aggiuntiva rispetto alla componente principale del compenso. Nel 2026, le soglie di esenzione fiscale sono fissate a 1.000 euro annui per tutti i lavoratori dipendenti e a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico, confermando quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per l’intero triennio 2025-2027.
Cosa sono i fringe benefit e a chi spettano
I fringe benefit rientrano nella più ampia categoria della retribuzione in natura, prevista dall’art. 2099, comma 3, del Codice Civile, che consente di retribuire il lavoratore in tutto o in parte attraverso l’erogazione di beni e servizi. La norma fiscale di riferimento è l’art. 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente: concorrono a formare il reddito tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta, in qualunque forma, purché collegati al rapporto di lavoro. I fringe benefit rientrano in questo schema, salvo l’esenzione prevista entro le soglie di legge.
A differenza del welfare aziendale — per il quale l’esenzione è subordinata al fatto che i benefit siano riconosciuti alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti — i fringe benefit possono essere concessi anche al singolo lavoratore, su accordo individuale con il datore di lavoro. Questa caratteristica li rende uno strumento particolarmente flessibile, storicamente legato a dirigenti, quadri e personale direttivo, ma oggi esteso senza limitazioni a qualsiasi livello di inquadramento.
Possono usufruire dei fringe benefit i titolari di reddito da lavoro dipendente — quindi i lavoratori subordinati — e i titolari di redditi assimilati, come i collaboratori coordinati e continuativi. Anche gli amministratori di società rientrano in questa disciplina: l’art. 50 del TUIR equipara i loro compensi ai redditi da lavoro dipendente, con conseguente applicazione del principio di onnicomprensività.
Esempi di fringe benefit: cosa rientra nella categoria
I fringe benefit possono assumere forme molto diverse tra loro. I più comuni nella pratica aziendale italiana sono l’auto aziendale in uso promiscuo, i prestiti agevolati, la concessione di alloggio, i buoni acquisto e i buoni carburante, gli smartphone e tablet in uso promiscuo, le polizze assicurative sanitarie e i servizi di trasporto ferroviario messi gratuitamente a disposizione da società che gestiscono tali servizi. Rientrano nella categoria anche le stock option, ovvero la facoltà di acquistare azioni della società a un prezzo bloccato.
Secondo i dati dell’Osservatorio Welfare 2025 di Edenred, i fringe benefit rappresentano oggi oltre il 52% della spesa complessiva in welfare aziendale in Italia, confermandosi la componente più rilevante rispetto ad altre aree come l’istruzione, la sanità integrativa e la mobilità.
Vale la pena precisare che i buoni pasto non rientrano tra i fringe benefit in senso stretto: hanno una disciplina fiscale propria come prestazioni sostitutive di mensa e soglie di esenzione distinte — fino a 4 euro al giorno se cartacei, fino a 8 euro se elettronici.
Le soglie di esenzione fiscale nel 2026
Il regime ordinario previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR stabilisce che i fringe benefit non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente se il loro valore complessivo non supera, nel periodo d’imposta, 258,23 euro. Questa soglia base è rimasta invariata nella norma di legge da decenni, ma negli ultimi anni il legislatore ha sistematicamente previsto innalzamenti temporanei.
La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha confermato, per l’intero triennio 2025-2027, le soglie già in vigore nel 2024:
| Tipologia di lavoratore | Soglia esenzione 2026 | Cosa include |
|---|---|---|
| Tutti i lavoratori dipendenti | 1.000 euro annui | Beni, servizi, utenze domestiche (acqua, luce, gas), affitto e interessi mutuo prima casa |
| Lavoratori con figli fiscalmente a carico | 2.000 euro annui | Come sopra |
All’interno di queste soglie rientrano anche le somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché le spese per l’affitto della prima casa e gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Si tratta di un ampliamento significativo rispetto alla soglia base originaria, che copriva esclusivamente beni e servizi in natura.
Per l’agevolazione da 2.000 euro, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una dichiarazione che attesti di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico. La dichiarazione non deve necessariamente essere ripetuta ogni anno, ma il datore ha l’obbligo di conservarla per eventuali controlli. Si considerano fiscalmente a carico i figli con meno di 24 anni e reddito inferiore a 4.000 euro, e i figli oltre i 24 anni con reddito non superiore a 2.840,51 euro.
La soglia più elevata spetta in misura intera a ciascun genitore lavoratore dipendente — anche in presenza di un unico figlio, anche se il figlio è a carico al 50% di ciascun genitore. Il datore di lavoro deve informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti, dell’applicazione di queste misure.
Cosa succede se si supera la soglia esentasse
Il meccanismo di esenzione dei fringe benefit non funziona come una franchigia, cioè non esonera da tassazione solo la parte del valore che rimane entro la soglia. Funziona invece come un limite assoluto: se il valore complessivo dei benefit ricevuti nel periodo d’imposta supera la soglia applicabile — 1.000 o 2.000 euro — l’intero importo diventa imponibile, non solo la quota eccedente.
Questo significa che un lavoratore senza figli che riceve fringe benefit per 1.001 euro non pagherà le tasse solo sull’euro eccedente, ma sull’intero importo di 1.001 euro. La regola vale per tutti i tipi di benefit sommati insieme: la verifica del superamento della soglia deve essere effettuata considerando il valore complessivo di tutti i beni e servizi ricevuti nel corso del periodo d’imposta, al netto di eventuali importi versati o trattenuti al dipendente, ma al lordo dell’eventuale IVA a suo carico. Occorre considerare anche i benefit ricevuti da altri rapporti di lavoro intrattenuti nello stesso anno.
Il sostituto d’imposta — il datore di lavoro — deve applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia. Se è già chiaro fin dall’inizio dell’anno che il valore del benefit supererà i limiti previsti, la ritenuta va applicata a partire dal primo periodo di paga, senza attendere il superamento effettivo.
Come si quantifica il valore di un fringe benefit
La regola generale è quella del valore normale, definita dall’art. 9, comma 3 del TUIR: il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti. In pratica, il valore del benefit corrisponde al prezzo di mercato di ciò che viene messo a disposizione del dipendente, e deve essere esposto nel cedolino paga.
Il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto una deroga per i beni che rientrano nella produzione o nel commercio abituale del datore di lavoro: in questo caso il valore è determinato in base al prezzo praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione, o in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Per alcune tipologie di benefit specifiche — auto aziendale, alloggio, prestiti, trasporto ferroviario — la norma prevede criteri di quantificazione forfettaria propri, descritti negli articoli seguenti.
Il fringe benefit dell’auto aziendale in uso promiscuo
L’auto aziendale concessa in uso promiscuo — cioè utilizzata sia per lavoro sia per fini personali — è il fringe benefit più diffuso e quello con la disciplina fiscale più articolata. Quando l’uso è esclusivamente lavorativo, non si genera alcun benefit imponibile perché il veicolo è uno strumento di lavoro. Quando l’uso è esclusivamente personale, il valore viene determinato al valore normale. È l’uso promiscuo il caso più frequente, soggetto a regole specifiche.
La Legge di Bilancio 2025 ha riformato il sistema, superando il precedente criterio basato sulle emissioni di CO₂ e introducendo un’unica percentuale differenziata per tipo di alimentazione. Il nuovo regime si applica ai veicoli immatricolati, con contratto di concessione stipulato e consegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025. Il calcolo avviene sempre su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, moltiplicata per il costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI.
| Tipo di alimentazione | Percentuale imponibile |
|---|---|
| Veicoli elettrici a batteria | 10% del costo chilometrico ACI × 15.000 km |
| Veicoli ibridi plug-in | 20% del costo chilometrico ACI × 15.000 km |
| Tutti gli altri veicoli (benzina, diesel, GPL) | 50% del costo chilometrico ACI × 15.000 km |
Per i veicoli assegnati entro il 31 dicembre 2024, e per quelli ordinati entro tale data ma consegnati entro il 30 giugno 2025, continua ad applicarsi il previgente sistema basato sulle classi di emissione CO₂. Se il dipendente partecipa integralmente al costo del veicolo trattenendo mensilmente un importo pari al benefit forfettario determinato secondo le regole del TUIR, è possibile azzerare il valore imponibile del fringe benefit (risposta a interpello n. 14/2026 dell’Agenzia delle Entrate).
L’energia elettrica fornita dal datore per la ricarica non genera ulteriore reddito imponibile, in quanto il suo valore è già incluso nella determinazione forfettaria tramite tabelle ACI. Anche l’eventuale card per la ricarica presso colonnine pubbliche non genera fringe benefit tassabile, entro un determinato limite annuo.
Il fringe benefit dell’alloggio
Quando il datore di lavoro concede in uso, locazione o comodato un’unità abitativa al dipendente, il valore imponibile viene determinato calcolando la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti (manutenzione ordinaria, assicurazione, utenze non a carico del dipendente) e quanto il lavoratore corrisponde per il godimento dell’immobile. Se il fabbricato è concesso in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso — come nel caso del portiere condominiale o del custode aziendale — la base imponibile si riduce al 30% di tale differenza.
Per i lavoratori neoassunti a tempo indeterminato nel corso del 2025, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto un’agevolazione specifica: le somme rimborsate dal datore per canoni di locazione e spese di manutenzione dell’immobile affittato non concorrono al reddito entro il limite di 5.000 euro annui per i primi due anni dall’assunzione, a condizione che il lavoratore abbia trasferito la residenza a più di 100 km dal Comune precedente e avesse un reddito da lavoro dipendente nel 2024 non superiore a 35.000 euro. Questa misura non è stata confermata per le nuove assunzioni del 2026.
Il fringe benefit del prestito agevolato
La concessione di prestiti ai dipendenti a tassi inferiori a quelli di mercato genera un fringe benefit imponibile. Il valore viene calcolato nella misura del 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza di ciascuna rata — o alla data di concessione, per i prestiti a tasso fisso — e gli interessi effettivamente applicati al dipendente. Questo meccanismo si applica a qualsiasi forma di finanziamento erogato dal datore di lavoro, compresi mutui ipotecari, scoperti di conto corrente e cessioni del quinto.
I fringe benefit entrano nel calcolo del TFR?
Sì. L’art. 2120, comma 2, del Codice Civile prevede che la retribuzione annua da prendere a riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto comprenda anche l’equivalente delle prestazioni in natura. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, si computano nel TFR tutte le prestazioni in natura erogate a titolo non occasionale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva.
Questo significa che un fringe benefit ricorrente e strutturale — come l’auto aziendale assegnata contrattualmente — incide sul calcolo del TFR e degli altri istituti retributivi indiretti o differiti. Al contrario, una concessione occasionale e discrezionale potrebbe non avere questo effetto. La distinzione tra ciò che è strutturale e ciò che è episodico è quindi rilevante non solo ai fini fiscali ma anche sul piano del diritto del lavoro.
Una volta attribuita natura retributiva al benefit — cioè quando il datore si è obbligato a concederlo attraverso il contratto di lavoro — non può più revocarlo o ridurlo unilateralmente, per il principio di irriducibilità della retribuzione, a meno che il lavoratore non vi rinunci espressamente.
Fringe benefit e flexible benefit: quali sono le differenze
I fringe benefit e i flexible benefit sono spesso citati insieme nell’ambito del welfare aziendale, ma rispondono a logiche diverse. I fringe benefit, come abbiamo visto, sono compensi in natura che possono essere attribuiti anche individualmente, godono di un’esenzione fino a determinate soglie e sono soggetti a tassazione integrale dell’importo in caso di superamento del limite.
I flexible benefit — disciplinati dall’art. 51, comma 2, del TUIR — sono invece prestazioni, opere e servizi erogati nell’ambito di piani di welfare aziendale strutturati, destinati generalmente alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti. Rientrano in questa categoria l’assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare, i servizi per l’infanzia e l’istruzione, l’assistenza ai familiari non autosufficienti, l’abbonamento al trasporto pubblico e altre prestazioni a rilevanza sociale. Per molte di queste categorie, l’esenzione fiscale e contributiva è totale e senza limiti di importo, a differenza dei fringe benefit che operano entro soglie definite.
In sintesi: il fringe benefit è flessibile nell’assegnazione (anche individuale) ma ha soglie di esenzione limitate; il flexible benefit è più rigido nell’assegnazione (categorie omogenee) ma può godere di esenzioni più ampie o illimitate per alcune tipologie.
Il principio di cassa allargato e la scadenza di erogazione
Per i redditi da lavoro dipendente — e quindi anche per i fringe benefit — vige il cosiddetto principio di cassa allargato: si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche i valori corrisposti entro i primi 12 giorni di gennaio dell’anno successivo. I fringe benefit riferiti al 2025, ad esempio, possono essere erogati entro il 12 gennaio 2026 senza incidere sulle soglie del 2026. Se l’erogazione avviene dal 13 gennaio in poi, il benefit rileva fiscalmente nell’anno in corso, con impatto sui limiti esentasse e sulla Certificazione Unica annuale.
Domande frequenti sui fringe benefit
Cosa sono i fringe benefit?
Sono beni e servizi che il datore di lavoro riconosce al dipendente in aggiunta alla retribuzione in denaro. Costituiscono una forma di retribuzione in natura, con vantaggi fiscali per entrambe le parti entro le soglie previste dalla legge. Possono essere concessi anche a un singolo lavoratore, senza necessità di estenderli a tutta l’azienda.
Quali sono le soglie esentasse dei fringe benefit nel 2026?
Per il triennio 2025-2027, la soglia di esenzione è di 1.000 euro annui per tutti i lavoratori dipendenti e di 2.000 euro annui per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. Nella soglia rientrano anche i rimborsi per utenze domestiche, affitto e interessi sul mutuo della prima casa. La soglia base prevista dal TUIR in via ordinaria rimane di 258,23 euro.
Cosa succede se supero la soglia esentasse?
Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti nel periodo d’imposta supera la soglia applicabile, l’intero importo diventa imponibile — non solo la parte eccedente. La soglia non funziona come franchigia, ma come limite assoluto oltre il quale scatta la tassazione sull’intero valore del benefit.
I buoni pasto sono fringe benefit?
No. I buoni pasto hanno una disciplina fiscale propria come prestazioni sostitutive di mensa (art. 51, comma 2, lett. c del TUIR): sono esenti fino a 4 euro al giorno se cartacei e fino a 8 euro al giorno se elettronici. Solo la quota eccedente questi limiti giornalieri è imponibile, a differenza dei fringe benefit classici per i quali il superamento della soglia annua comporta la tassazione dell’intero importo.
Il fringe benefit entra nel calcolo del TFR?
Sì, se è erogato a titolo non occasionale. Secondo la Corte di Cassazione, tutte le prestazioni in natura ricorrenti e strutturali rientrano nella retribuzione annua di riferimento per il calcolo del TFR, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva. Un fringe benefit previsto contrattualmente ha quindi un impatto sul TFR e sugli altri istituti retributivi differiti.
I fringe benefit possono essere dati a un solo dipendente?
Sì. A differenza del welfare aziendale, che richiede l’attribuzione alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti per fruire dell’esenzione, i fringe benefit possono essere concessi anche individualmente, in accordo tra datore di lavoro e singolo lavoratore, indipendentemente dall’inquadramento contrattuale.
Entro quando vanno erogati i fringe benefit del 2025?
I fringe benefit riferiti al 2025 possono essere erogati entro il 12 gennaio 2026 senza finire fiscalmente nel 2026, grazie al principio di cassa allargato. Se l’erogazione avviene dal 13 gennaio 2026 in poi, rileva nell’anno in corso e si cumula con gli altri benefit del 2026 ai fini del calcolo delle soglie esentasse.
Gli amministratori di società possono ricevere fringe benefit?
Sì. L’art. 50 del TUIR equipara i compensi degli amministratori ai redditi da lavoro dipendente, con conseguente applicazione del principio di onnicomprensività. I fringe benefit riconosciuti agli amministratori seguono quindi le stesse regole fiscali previste per i lavoratori dipendenti, incluse le soglie di esenzione e le modalità di calcolo.