Per dare le dimissioni in modo valido in Italia devi seguire la procedura telematica: si compila e si invia un apposito modulo sul portale del Ministero del Lavoro, accedendo con identità digitale, oppure ci si rivolge a un intermediario abilitato che lo trasmette per conto tuo. Una lettera consegnata a mano o una semplice email non bastano più: senza la comunicazione telematica le dimissioni sono, salvo casi particolari, prive di efficacia. In questa guida vediamo passo per passo come si fa, quali sono le diverse tipologie di dimissioni e cosa succede dopo, comprese le regole aggiornate su periodo di prova, periodo protetto e assenze ingiustificate.
Che cosa sono le dimissioni
Sul piano giuridico le dimissioni sono un negozio unilaterale recettizio: in altre parole, è un atto con cui il lavoratore, da solo, manifesta la volontà di chiudere il rapporto di lavoro. Il datore di lavoro non deve accettarle: si limita a riceverle, e da quel momento producono effetto. Al lavoratore è richiesto soltanto il rispetto del preavviso previsto dal contratto collettivo, e non c’è alcun obbligo di spiegare le ragioni della scelta. Proprio perché nascono da una volontà libera, le dimissioni possono essere impugnate davanti al giudice per ottenerne l’annullamento solo in casi limitati, ad esempio in presenza di vizi del consenso o di incapacità di intendere e di volere.
Le dimissioni si danno online: la procedura telematica
Dal 12 marzo 2016, con il Jobs Act, le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali si presentano esclusivamente in modalità telematica (la disciplina di dettaglio è nel Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015). La scelta ha uno scopo preciso: contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”, cioè fatte firmare al lavoratore in anticipo dal datore per poterlo allontanare a piacimento. La forma telematica garantisce che la volontà di dimettersi sia autentica e riconducibile con certezza a una data.
Puoi procedere in due modi. Il primo è in autonomia, accedendo al portale dei Servizi Lavoro del Ministero (servizi.lavoro.gov.it) con SPID, CIE o CNS. Una volta autenticato, il sistema ti permette di recuperare i dati del rapporto di lavoro dall’archivio delle Comunicazioni Obbligatorie: dovrai verificare che i tuoi dati e quelli dell’azienda (in particolare la PEC) siano corretti, selezionare la tipologia e la motivazione delle dimissioni e indicare la data di decorrenza. Su questo punto attenzione: la decorrenza è il primo giorno in cui non lavorerai più, cioè il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro. Se l’ultimo giorno è il 31 marzo, la decorrenza sarà il 1° aprile. Completato l’invio, il sistema genera una PEC che arriva all’azienda con il modulo allegato.
Il secondo modo è tramite un intermediario abilitato: patronati, organizzazioni sindacali, consulenti del lavoro, enti bilaterali, commissioni di certificazione o le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. È la strada più comoda per chi non ha un’identità digitale o preferisce farsi assistere, e in molti casi il servizio è gratuito.
Restano fuori dalla procedura telematica alcuni rapporti particolari: il lavoro nella Pubblica Amministrazione, il lavoro domestico, il lavoro marittimo e le dimissioni rese nelle sedi conciliative “protette”. Per queste ultime, e per le dimissioni dei genitori nel periodo tutelato, valgono regole diverse che vediamo più avanti.
Il preavviso: quanto dura e cosa succede se non lo rispetti
Le dimissioni, di norma, non hanno effetto immediato: sono precedute da un periodo di preavviso, pensato per dare all’azienda il tempo di organizzarsi e trovare un sostituto. La durata non è fissa, ma dipende dal CCNL applicato, dall’anzianità di servizio e dal ruolo ricoperto, e riguarda i contratti a tempo indeterminato. Se il lavoratore se ne va senza rispettare il preavviso, l’azienda può trattenere dall’ultima busta paga l’indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata fino al termine.
Esistono però situazioni in cui il preavviso non è dovuto, ad esempio le dimissioni per giusta causa. Dato che l’argomento ha regole ed eccezioni proprie, lo abbiamo approfondito in una guida dedicata: dimissioni senza preavviso: come funziona e quando è legittimo.
Le dimissioni per giusta causa
Si parla di giusta causa quando è un comportamento grave del datore a rendere impossibile la prosecuzione del rapporto: il mancato o parziale pagamento dello stipendio, il mancato versamento dei contributi, molestie o condotte persecutorie come il mobbing, un demansionamento illegittimo. In questi casi il lavoratore può dimettersi con effetto immediato, senza preavviso e senza subire trattenute.
La differenza più rilevante, sul piano pratico, riguarda la disoccupazione: le dimissioni per giusta causa, non essendo una scelta “libera” ma una reazione a un inadempimento altrui, danno diritto alla NASpI. Conviene però documentare bene le ragioni fin da subito (buste paga, email, comunicazioni scritte), perché in caso di contestazione con l’INPS quella documentazione fa la differenza. Ricordiamo che per accedere alla NASpI servono almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti, e che dopo la cessazione va presentata la DID, la dichiarazione di immediata disponibilità.
Dimissioni durante il periodo di prova
Questo è uno dei punti su cui le informazioni in circolazione sono spesso datate. Per anni una circolare ministeriale del 2016 aveva escluso il periodo di prova dalla procedura telematica, ritenendo sufficiente una comunicazione scritta all’azienda. Quell’interpretazione oggi è superata: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24991 dell’11 settembre 2025, ha stabilito che anche le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova devono seguire la procedura telematica, perché la legge non prevede alcuna deroga. La soluzione prudente, quindi, è utilizzare comunque il modulo online.
Durante la prova non è dovuto il preavviso e la cessazione è immediata. Vale anche qui il diritto di ripensamento: entro sette giorni dall’invio si possono revocare le dimissioni, con l’obbligo per l’azienda di riammettere il lavoratore per fargli completare la prova. Come per ogni dimissione volontaria, non spetta la NASpI, salvo il caso della giusta causa.
Dimissioni nel periodo protetto: gravidanza e genitori
Una tutela rafforzata riguarda le lavoratrici in gravidanza e i genitori nei primi anni di vita del figlio, per evitare che dietro dimissioni apparentemente volontarie si nascondano pressioni del datore. In questi casi le dimissioni non producono effetto con il solo invio, ma devono essere convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La convalida è richiesta per le dimissioni presentate durante la gravidanza e fino al terzo anno di vita del bambino (o entro i primi tre anni dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento), e — lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con la Nota n. 14744 del 13 ottobre 2025 — resta obbligatoria anche se le dimissioni sono rese in periodo di prova.
In pratica il lavoratore comunica all’azienda per iscritto, con mezzo tracciabile, l’intenzione di dimettersi e l’ultimo giorno di lavoro, poi si presenta all’Ispettorato per un colloquio (anche online) portando copia della lettera e la prova di consegna. Entro 45 giorni l’Ispettorato comunica la convalida a lavoratore e azienda, e da quel momento le dimissioni sono efficaci alla data indicata.
Attenzione a non confondere due finestre temporali diverse, perché è un errore molto comune. La convalida serve fino ai tre anni del bambino. Il diritto all’indennità di mancato preavviso e l’esonero dall’obbligo di preavviso spettano invece nel periodo più ristretto in cui opera il divieto di licenziamento, cioè fino al primo anno di vita del figlio; la stessa tutela si applica al padre che ha fruito del congedo di paternità. Anche il diritto alla NASpI segue questa logica, come sintetizza la tabella.
| Momento delle dimissioni | Chi | Diritto alla NASpI |
|---|---|---|
| Durante la gravidanza | Madre | Sì |
| Entro il 1° anno di vita o di ingresso in famiglia | Madre o padre | Sì |
| Dopo il 1° e fino al 3° anno di vita o di ingresso | Madre o padre | No |
Resta fermo, anche in questi casi, il requisito generale delle 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti. Per il quadro completo sui congedi e sulle tutele della genitorialità rimandiamo alla nostra guida ai permessi e congedi per i genitori lavoratori.
Ci ho ripensato: la revoca delle dimissioni
Cambiare idea è possibile. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore può revocare le dimissioni con le stesse modalità telematiche con cui le ha inviate. In tal caso il rapporto di lavoro si ricostituisce e l’azienda è tenuta a richiamare in servizio il dipendente. Trascorsi i sette giorni la revoca non è più possibile, e per lo stesso rapporto si potranno eventualmente inviare nuove dimissioni, questa volta non più revocabili.
Le dimissioni per fatti concludenti (novità 2025)
Dal 12 gennaio 2025 esiste una nuova modalità di cessazione, introdotta dall’articolo 19 del cosiddetto Collegato Lavoro (Legge 13 dicembre 2024, n. 203). Se il lavoratore si assenta in modo ingiustificato oltre il termine fissato dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione, oltre 15 giorni di calendario, il datore di lavoro può comunicare la situazione all’Ispettorato del Lavoro e il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore, senza bisogno di alcuna procedura telematica da parte di quest’ultimo.
L’effetto non è automatico: dipende dalla scelta del datore di attivare la procedura, e l’Ispettorato può verificare la veridicità della comunicazione. La conseguenza più pesante per il lavoratore riguarda la disoccupazione: trattandosi di una cessazione equiparata alle dimissioni volontarie (identificata con il codice “FC” nelle comunicazioni), non dà diritto alla NASpI, come ha confermato l’INPS con la circolare n. 154 del 22 dicembre 2025. La norma nasce proprio per contrastare la prassi di chi si faceva licenziare abbandonando il posto, per incassare l’indennità pur senza una reale perdita involontaria del lavoro. Il lavoratore può difendersi dimostrando che l’assenza era dovuta a forza maggiore o a un fatto imputabile al datore.
E se il contratto è a tempo determinato?
Nei contratti a termine il discorso cambia, perché è già prevista una data di scadenza e non c’è un preavviso da rispettare. Le dimissioni anticipate sono ammesse solo per giusta causa o durante il periodo di prova. Se il lavoratore lascia comunque il posto prima della scadenza senza un motivo legittimo, l’azienda può agire per ottenere il risarcimento dei danni, incluse le mensilità non lavorate. Nulla vieta, però, che le parti si accordino per chiudere il contratto in anticipo: in quel caso non è dovuto alcun risarcimento.
La risoluzione consensuale: quando ci si accorda
Accanto alle dimissioni esiste una via diversa per chiudere il rapporto: la risoluzione consensuale, cioè l’accordo con cui datore e lavoratore decidono insieme di porvi fine. La differenza è nella natura dell’atto — bilaterale, e non unilaterale come le dimissioni — ma la forma è la stessa: anche la risoluzione consensuale, a pena di inefficacia, va formalizzata con la procedura telematica sul portale del Ministero, con lo stesso diritto di revoca entro sette giorni.
Sul fronte della NASpI la regola di base è quella delle dimissioni volontarie: trattandosi di una cessazione concordata, e quindi non “involontaria”, di norma non dà diritto all’indennità di disoccupazione. Esistono però due eccezioni previste dalla legge. La prima è la risoluzione consensuale raggiunta nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria davanti all’Ispettorato (art. 7 della Legge 604/1966), che precede i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle aziende sopra i quindici dipendenti: solo in questo caso spetta la NASpI, come ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026. La seconda riguarda la risoluzione consensuale conseguente al rifiuto del lavoratore di trasferirsi in una sede distante oltre 50 chilometri dalla residenza (o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici). Fuori da queste ipotesi, un accordo firmato anche in sede protetta non fa sorgere il diritto all’indennità.
Dopo le dimissioni: cosa succede
Una volta efficaci le dimissioni, è l’azienda a dover trasmettere la comunicazione obbligatoria di cessazione tramite modello UniLav. Nell’ultima busta paga confluiscono le competenze di fine rapporto: la retribuzione maturata, il TFR e le ferie non godute, oltre a eventuali ratei di tredicesima e quattordicesima. Se invece manca il preavviso, come visto, viene trattenuta la relativa indennità.
Sul fronte della disoccupazione, le dimissioni volontarie ordinarie non aprono la strada alla NASpI, che spetta solo in caso di perdita involontaria del lavoro, di dimissioni per giusta causa o di dimissioni nel periodo protetto della maternità. Vale infine la pena ricordare una tutela pensata a favore del lavoratore: se è il datore ad alterare i moduli telematici delle dimissioni, rischia una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.
Domande frequenti
Come si danno le dimissioni nel 2026?
Le dimissioni volontarie si presentano esclusivamente in via telematica: si compila il modulo sul portale Servizi Lavoro del Ministero, accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure ci si rivolge a un intermediario abilitato come un patronato, un sindacato o un consulente del lavoro. Senza la comunicazione telematica le dimissioni non sono efficaci.
Il datore di lavoro può rifiutare le mie dimissioni?
No. Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore e non richiedono l’accettazione dell’azienda, che si limita a riceverle. Producono effetto con la sola trasmissione del modulo telematico, nel rispetto del preavviso.
Serve la procedura telematica anche in periodo di prova?
Sì. Nonostante una vecchia circolare ministeriale la ritenesse non necessaria, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24991/2025) ha stabilito che anche le dimissioni durante il periodo di prova vanno presentate con la procedura telematica. È quindi la soluzione più sicura.
Posso ripensarci dopo aver inviato le dimissioni?
Sì. Entro sette giorni dalla trasmissione del modulo puoi revocare le dimissioni con le stesse modalità telematiche. In quel caso il rapporto di lavoro riprende e l’azienda deve richiamarti in servizio.
Le dimissioni volontarie danno diritto alla NASpI?
In generale no: la NASpI spetta in caso di perdita involontaria del lavoro. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle presentate nel periodo protetto della maternità (durante la gravidanza e fino al primo anno di vita del figlio), sempre in presenza dei requisiti contributivi.
Cosa succede se mi assento senza avvisare?
Dal 2025, se l’assenza ingiustificata supera il termine del CCNL o comunque i 15 giorni, il datore può attivare le dimissioni per fatti concludenti comunicandolo all’Ispettorato del Lavoro. Il rapporto si considera chiuso per volontà del lavoratore e non dà diritto alla NASpI.
La risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI?
Di regola no, perché è una cessazione concordata e non involontaria. La NASpI spetta solo in due casi: quando l’accordo avviene nell’ambito della conciliazione obbligatoria per licenziamento economico (art. 7 della Legge 604/1966) e quando la risoluzione segue il rifiuto del lavoratore a un trasferimento oltre 50 km dalla residenza.
Devo per forza scrivere una lettera di dimissioni?
Sul piano legale la lettera non è più obbligatoria, perché ciò che conta è la procedura telematica. Alcune aziende però la richiedono come prassi interna: in tal caso conviene redigerla in tono professionale, ringraziando per l’esperienza ed evitando polemiche, per mantenere buoni rapporti utili a future referenze.