Permessi e congedi per genitori lavoratori: la guida completa

La normativa italiana riconosce ai genitori che lavorano una serie di strumenti per assentarsi dal lavoro e prendersi cura dei figli, dalla nascita fino all’adolescenza. Si tratta di istituti diversi tra loro — il congedo parentale, i congedi per la malattia del figlio, i riposi per l’allattamento e le tutele rafforzate per i figli con disabilità grave — che spesso vengono confusi tra loro. In questa guida vediamo come funziona ciascuno di essi, chi ne ha diritto e, soprattutto, come si combinano, così da capire quale strumento usare a seconda dell’età del bambino e della situazione familiare.

Il riferimento normativo di fondo è il Testo Unico sulla maternità e paternità (D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151), integrato per la disabilità dalla Legge 104/1992. Trattandosi di materia toccata quasi ogni anno dalla legge di bilancio, importi e limiti d’età vanno sempre verificati per l’anno in corso.

Il congedo parentale: l’astensione facoltativa dal lavoro

Il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui i genitori possono usufruire dopo il congedo di maternità (per la madre) e dopo la nascita (per il padre). Spetta a entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, per ogni figlio.

Complessivamente la coppia ha diritto a un massimo di 10 mesi, che salgono a 11 se il padre si astiene per almeno tre mesi. Il limite individuale è di 6 mesi per ciascun genitore (7 per il padre nel caso appena visto), mentre al genitore solo spettano fino a 11 mesi. Dei periodi complessivi, fino a nove mesi sono indennizzati: tre mesi non trasferibili per ciascun genitore e ulteriori tre mesi in alternativa tra i due, di norma al 30% della retribuzione.

Grazie alle ultime leggi di bilancio, però, fino a tre mensilità sono indennizzate all’80% (per chi ha concluso il congedo di maternità o paternità dopo il 1° gennaio 2025), da fruire entro i sei anni del bambino. Nel pubblico impiego, inoltre, la contrattazione prevede il primo mese retribuito al 100%.

Cosa cambia dal 2026: fruizione fino a 14 anni

La novità più rilevante riguarda l’orizzonte temporale. Dal 1° gennaio 2026, con la Legge di Bilancio 2026, il diritto all’indennità di congedo parentale è stato esteso fino ai 14 anni di età del figlio, mentre in precedenza il limite era di 12 anni. Attenzione a un distinguo importante: questa estensione riguarda solo i lavoratori dipendenti. Per i genitori autonomi e per gli iscritti alla Gestione separata INPS il limite resta fissato a 12 anni. Per i periodi fruiti fino al 31 dicembre 2025, invece, si applica in ogni caso il vecchio limite dei 12 anni.

Poiché il congedo parentale ha regole di calcolo, domanda e ripartizione piuttosto articolate, lo abbiamo approfondito in una guida dedicata a cui rimandiamo per gli importi aggiornati e i casi particolari.

Quando il figlio sta male: il congedo per malattia del bambino

Alla domanda «se mio figlio si ammala posso assentarmi?» la risposta è sì, ma le regole cambiano con l’età. Fino ai 3 anni del bambino, entrambi i genitori possono astenersi alternativamente dal lavoro per tutta la durata della malattia, senza un tetto di giornate. Tra i 3 e gli 8 anni, invece, il congedo è limitato a un massimo di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.

Questi giorni, per i lavoratori del settore privato, non sono retribuiti (fa eccezione il pubblico impiego, dove i contratti collettivi possono prevedere un trattamento economico). Per fruirne basta presentare al datore di lavoro un certificato medico rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, insieme a un’autocertificazione che attesti che l’altro genitore non è assente dal lavoro negli stessi giorni per lo stesso motivo. Un vantaggio pratico: durante il congedo per malattia del figlio il genitore non è tenuto alla reperibilità per l’eventuale visita fiscale.

I riposi giornalieri per l’allattamento

Nel primo anno di vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a due riposi giornalieri retribuiti di un’ora ciascuno, cumulabili in un’unica pausa di due ore. Se l’orario di lavoro è inferiore a sei ore, il riposo spetta una sola volta; se in azienda è presente un asilo nido, ciascun riposo si riduce a mezz’ora. In caso di parto gemellare le ore raddoppiano.

Questi riposi non sono un’esclusiva della madre: possono essere usati dal padre quando il figlio è affidato a lui, quando la madre vi rinuncia, quando non è lavoratrice dipendente oppure quando, pur casalinga, si trova nell’impossibilità di accudire il neonato. Valgono anche in caso di adozione o affidamento, entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Permessi e congedi per figli con disabilità grave (Legge 104)

Quando il figlio ha una disabilità in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, i genitori dispongono di tutele potenziate. La legge riconosce questi diritti alla madre o, in alternativa, al padre, anche adottivi o affidatari, e li mantiene anche se l’altro genitore non ne ha diritto. Vediamo i tre strumenti principali, che di norma sono alternativi tra loro nel corso del mese.

Il prolungamento del congedo parentale

È la possibilità di prolungare l’astensione facoltativa fino al dodicesimo anno di vita del bambino (il limite è stato innalzato dagli originari 8 anni dal D.lgs. 80/2015), in modo continuativo o frazionato, per un periodo massimo di tre anni comprensivo dell’ordinario congedo parentale. Il prolungamento è retribuito al 30%, calcolato sulla sola paga base, con esclusione della quota ferie e tredicesima. La contribuzione figurativa accreditata è piena, utile sia per il diritto sia per la misura della pensione.

I riposi orari (una o due ore al giorno)

Fino al terzo anno di vita del bambino, e in alternativa al prolungamento, i genitori possono usufruire di riposi orari giornalieri: due ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore a sei ore, una sola ora se inferiore. Sono retribuiti per intero sia nel pubblico sia nel privato. Sul piano contributivo, mentre nel pubblico la copertura è piena ed effettiva, nel privato viene accreditata una contribuzione figurativa convenzionale pari al 200% dell’assegno sociale dell’anno in corso; il lavoratore può eventualmente integrare l’importo con il riscatto o i versamenti volontari.

I tre giorni di permesso mensile (i “3 giorni di assistenza familiare”)

Sono i celebri tre giorni di permesso mensile previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/92: quello che molti chiamano “assistenza familiare”. Spettano in alternativa al prolungamento e ai riposi orari, sono retribuiti per intero nel pubblico e nel privato e coperti da contribuzione (effettiva nel pubblico, figurativa nel privato). Possono essere frazionati in ore se lo prevede il contratto collettivo. Malattia, ferie o altri permessi già fruiti nel mese non riducono il diritto ai tre giorni.

Come si combinano le agevolazioni in base all’età

Il criterio guida è l’alternatività: nel singolo mese non si possono cumulare due di questi benefici per lo stesso figlio, né i due genitori possono fruirne contemporaneamente. Ciò che cambia è il ventaglio di scelte disponibile a seconda dell’età del bambino.

Età del figlio con disabilità graveAgevolazioni fruibili (una in alternativa all’altra)
Fino a 3 anniProlungamento del congedo parentale, oppure riposi orari (1-2 ore al giorno), oppure 3 giorni di permesso mensile
Dai 3 ai 12 anniProlungamento del congedo parentale, oppure 3 giorni di permesso mensile
Oltre i 12 anniSolo i 3 giorni di permesso mensile

Resta possibile una combinazione tra genitori diversi: un genitore può fruire del congedo di maternità o di paternità mentre l’altro, nello stesso periodo, utilizza i permessi o i congedi per il figlio con handicap.

I requisiti e il nodo del ricovero

Perché spettino queste tutele servono due condizioni: la certificazione di handicap grave e il fatto che il minore non sia ricoverato a tempo pieno. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per l’intera giornata, presso strutture che assicurano assistenza sanitaria continuativa. La regola conosce però eccezioni rilevanti: i permessi e il prolungamento spettano comunque quando i sanitari della struttura documentano la necessità della presenza di un genitore, oppure in caso di interruzione del ricovero per visite e terapie certificate all’esterno, o ancora nelle situazioni di stato vegetativo persistente o prognosi infausta a breve termine.

Part-time e congedo straordinario di due anni

In alternativa al prolungamento, il genitore può chiedere — una sola volta — la trasformazione del rapporto a tempo parziale, con riduzione d’orario non superiore al 50%: il datore deve provvedere entro quindici giorni. Esiste inoltre lo strumento più intenso del congedo straordinario retribuito di due anni (art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001), destinato all’assistenza dei familiari con handicap grave e indennizzato in misura pari all’ultima retribuzione, che abbiamo trattato in una guida specifica.

Nota: importi, percentuali maggiorate e limiti di età descritti in questa guida sono fissati dalle leggi di bilancio e possono essere aggiornati di anno in anno; verificare sempre il dato riferito all’anno in corso sulle fonti INPS.

Domande frequenti sui permessi e congedi per genitori

Come funzionano i permessi per i figli?

I genitori lavoratori possono contare su più strumenti: il congedo parentale (astensione facoltativa retribuita in parte), il congedo per la malattia del figlio, i riposi per l’allattamento nel primo anno e, per i bambini con disabilità grave, i permessi e i congedi della Legge 104. Ogni strumento ha propri limiti di età e proprie regole di retribuzione, e alcuni sono alternativi tra loro nello stesso mese.

Quando mio figlio sta male posso assentarmi dal lavoro?

Sì. Fino ai 3 anni del bambino puoi assentarti per tutta la durata della malattia senza limite di giornate; tra i 3 e gli 8 anni il congedo è di massimo cinque giorni all’anno per ciascun genitore. Nel settore privato queste assenze non sono retribuite e richiedono un certificato medico del Servizio sanitario nazionale.

Quali sono i permessi per figli fino a 14 anni?

Dal 1° gennaio 2026 il congedo parentale indennizzato è fruibile fino ai 14 anni del figlio, ma solo per i lavoratori dipendenti (per autonomi e Gestione separata resta a 12 anni). Entro i 14 anni la coppia può usare fino a 10-11 mesi complessivi, con nove mesi indennizzati e fino a tre mensilità all’80%.

Cosa sono i 3 giorni di assistenza familiare?

Sono i tre giorni di permesso mensile retribuito previsti dalla Legge 104/1992 (art. 33, comma 3) per assistere un familiare con handicap in situazione di gravità, figli compresi. Sono interamente pagati, coperti da contribuzione e possono essere frazionati in ore se il contratto lo consente.

Fino a che età spetta il prolungamento del congedo parentale per un figlio disabile?

Fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, per un periodo massimo di tre anni comprensivo dell’ordinario congedo parentale, retribuito al 30%.

I permessi della Legge 104 possono usarli entrambi i genitori?

Il diritto spetta a entrambi, che però devono fruirne in modo alternato: non è ammesso l’uso contemporaneo dello stesso beneficio, nello stesso mese, per lo stesso figlio.

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