L’Assegno di Inclusione (ADI) è la misura di sostegno economico che dal 1° gennaio 2024 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza per le famiglie in difficoltà economica con al loro interno minori, persone con disabilità, over 60 o persone in condizione di svantaggio seguite dai servizi. Non è però solo un contributo mensile. Per i componenti del nucleo in grado di lavorare, l’ADI comporta un vero e proprio percorso di attivazione con il Centro per l’Impiego, fatto di appuntamenti, attività e obblighi precisi.
In questa guida non ci soffermiamo sul calcolo dell’importo o sulla compilazione della domanda, ma su tutto ciò che riguarda il rapporto tra ADI e lavoro: chi è considerato attivabile, come funziona il passaggio dai servizi sociali al Centro per l’Impiego, quali offerte di lavoro non si possono rifiutare, cosa succede quando un componente della famiglia viene assunto e quali sono le conseguenze se non si rispettano gli impegni. La disciplina di riferimento è il decreto-legge 48/2023, il cosiddetto Decreto Lavoro, con le successive indicazioni di INPS e Ministero del Lavoro.
L’Assegno di Inclusione in breve
L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari che hanno al loro interno almeno un minorenne, una persona con disabilità, un componente con almeno 60 anni oppure una persona in condizione di svantaggio inserita in un programma di cura e assistenza certificato dai servizi territoriali. Servono inoltre requisiti di cittadinanza e residenza, tra cui la residenza in Italia da almeno cinque anni, gli ultimi due in modo continuativo, e requisiti economici: l’ISEE non deve superare 10.140 euro e il reddito familiare deve restare sotto la soglia prevista, rapportata alla composizione del nucleo.
Il beneficio dura 18 mesi e può essere rinnovato per periodi di 12 mesi. Dal 2026, con la Legge di Bilancio, è stato eliminato il mese di sospensione obbligatoria che prima separava un ciclo di erogazione dal rinnovo ed è stato introdotto un ISEE più favorevole per le prestazioni di inclusione, soprattutto per chi possiede la casa in cui vive. Soglie e criteri di calcolo vengono aggiornati con frequenza dalle leggi di bilancio e vanno sempre verificati sul sito INPS.
La domanda si presenta all’INPS, direttamente online o tramite patronato e CAF. È a partire da quel momento che inizia il percorso di attivazione, che si svolge in larga parte sulla piattaforma SIISL, il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. Il funzionamento della piattaforma è descritto nella nostra guida al SIISL.
Chi è attivabile al lavoro e chi è esonerato
All’interno di una famiglia che riceve l’ADI non tutti hanno gli stessi obblighi. Il decreto distingue tra chi è attivabile al lavoro e chi non lo è. In linea generale sono considerati attivabili i componenti tra i 18 e i 59 anni che non hanno una disabilità, non si trovano in una condizione di particolare fragilità e non hanno carichi di cura rilevanti.
Sono invece esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa le persone con almeno 60 anni, le persone con disabilità, chi si prende cura di figli molto piccoli o di familiari con disabilità grave o non autosufficienti e le donne inserite in percorsi di protezione dalla violenza. Queste persone non sono tenute a firmare il patto con il Centro per l’Impiego, ma possono comunque scegliere di aderire volontariamente ai servizi per il lavoro.
La distinzione non è un’etichetta definitiva decisa all’inizio: viene stabilita dai servizi sociali durante la valutazione del nucleo e può cambiare nel tempo, per esempio quando un figlio cresce o quando cambia la situazione di salute di un familiare.
Il percorso: dal PAD ai servizi sociali fino al Centro per l’Impiego
Il percorso di attivazione si articola in tappe successive, ciascuna con una scadenza precisa. Conoscerle è fondamentale, perché il sistema rileva automaticamente le mancate presentazioni e può sospendere il beneficio senza bisogno di alcuna segnalazione da parte degli operatori.
La prima tappa è la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale del nucleo (PAD) sulla piattaforma SIISL, che il richiedente firma subito dopo la domanda. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a questa firma.
La seconda tappa è il primo incontro con i servizi sociali del Comune, che deve avvenire entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD. In questo incontro i servizi sociali valutano i bisogni della famiglia e decidono il tipo di percorso: attivazione lavorativa per i componenti attivabili, inclusione sociale tramite il Patto per l’Inclusione Sociale per gli altri, oppure nessun obbligo per chi è esonerato. Se la convocazione non arriva, i componenti del nucleo devono presentarsi spontaneamente entro lo stesso termine.
La terza tappa riguarda solo gli attivabili. Una volta avviati al Centro per l’Impiego, devono sottoscrivere, se non l’hanno già fatto, il Patto di Attivazione Digitale individuale e poi il Patto di Servizio Personalizzato, che va firmato entro 60 giorni dall’avvio. Durante il PAD individuale la persona indica anche le agenzie per il lavoro o gli enti accreditati da cui intende essere seguita. Le Regioni possono infatti prevedere che la presa in carico avvenga presso operatori accreditati anziché presso il Centro per l’Impiego.
Dopo la firma del patto, l’attivabile deve presentarsi ogni 90 giorni al Centro per l’Impiego o all’operatore presso cui ha firmato il patto per aggiornare la propria posizione. Se non lo fa, il beneficio viene sospeso.
Cosa chiede il Patto di Servizio a chi riceve l’ADI
Il Patto di Servizio Personalizzato firmato da un beneficiario ADI ha la stessa struttura di quello previsto per tutti i disoccupati dall’articolo 20 del D.Lgs. 150/2015. Contiene il responsabile del percorso, il profilo di occupabilità, le attività di ricerca attiva da svolgere e la disponibilità a partecipare a orientamento, formazione e riqualificazione, oltre ad accettare le offerte di lavoro adeguate.
Per chi riceve l’ADI, però, la partecipazione alle attività ha un peso particolare. Con la nota operativa del 16 marzo 2026, il Ministero del Lavoro ha chiarito come i Centri per l’Impiego devono gestire i beneficiari attivabili. Se nei 90 giorni di riferimento la piattaforma SIISL non rileva alcuna attività in corso o conclusa, come un corso di formazione, un tirocinio o un’altra misura di politica attiva, il beneficio viene sospeso. A quel punto il Centro per l’Impiego deve convocare il beneficiario entro i 90 giorni successivi. Questa convocazione è di fatto una seconda possibilità: chi si presenta può rimettersi in regola, mentre chi non si presenta senza giustificato motivo fa decadere l’ADI per tutta la famiglia.
Tra le attività che possono essere proposte rientrano anche i corsi di formazione, i tirocini, le misure regionali di politica attiva e, in alcuni casi, i Progetti Utili alla Collettività organizzati dai Comuni.
Le offerte di lavoro che non si possono rifiutare
Uno degli obblighi più importanti per gli attivabili riguarda le offerte di lavoro. L’articolo 9 del DL 48/2023 stabilisce che il beneficiario attivabile preso in carico dai servizi per il lavoro è tenuto ad accettare un’offerta che rispetti alcune caratteristiche. Si tratta di regole specifiche per l’ADI, diverse da quelle previste per chi percepisce la NASpI, che abbiamo approfondito nella guida all’offerta di lavoro congrua.
L’offerta deve riguardare un lavoro a tempo pieno oppure a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario pieno, con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali dei contratti collettivi. Quanto alla distanza, la regola cambia a seconda del tipo di contratto. Se il rapporto è a tempo indeterminato, l’offerta va accettata senza limiti di distanza su tutto il territorio nazionale. Se invece il contratto è a tempo determinato, anche in somministrazione, l’obbligo vale solo se il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio o è raggiungibile in non più di 120 minuti con i mezzi pubblici.
Per le famiglie con figli sotto i 14 anni la legge di conversione ha introdotto una tutela ulteriore: anche per i contratti a tempo indeterminato l’obbligo di accettare scatta solo entro gli stessi limiti di 80 chilometri o 120 minuti di viaggio. Il rifiuto di un’offerta che rispetta questi requisiti, senza un giustificato motivo, comporta la decadenza dall’ADI per l’intero nucleo.
Cosa succede all’ADI se trovi lavoro
Trovare un lavoro non significa perdere automaticamente l’Assegno di Inclusione. La legge prevede anzi un meccanismo pensato per non scoraggiare chi rientra nel mercato del lavoro, ma richiede di rispettare alcune comunicazioni obbligatorie.
La franchigia di 3.000 euro
Quando uno o più componenti del nucleo avviano un’attività lavorativa durante l’erogazione dell’ADI, il reddito da lavoro in più non viene considerato nel calcolo dell’assegno fino a 3.000 euro lordi annui, calcolati sull’intera famiglia. La parte che supera questa soglia viene invece conteggiata a partire dal mese successivo alla variazione, e fino a quando il nuovo reddito non entra nell’ISEE dell’anno intero. In pratica, un lavoro con un reddito modesto può convivere con l’assegno senza ridurlo, mentre un reddito più alto riduce l’importo in proporzione.
La comunicazione all’INPS: il modello ADI-Com Esteso
La franchigia non esonera dall’obbligo di comunicazione: è uno degli errori più frequenti. Chi avvia un rapporto di lavoro dipendente deve comunicare all’INPS il reddito presunto entro 30 giorni dall’inizio del rapporto, utilizzando il modello ADI-Com Esteso. Il termine si conta dalla data di avvio che risulta dalle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro, non dal primo stipendio.
Se la comunicazione non arriva entro 30 giorni, l’INPS sospende il pagamento finché l’obbligo non viene assolto. Se passano tre mesi dall’inizio del lavoro senza comunicazione, il nucleo decade dal beneficio. Come ha precisato l’INPS con il messaggio n. 3624 del 2024, la sospensione non fa perdere le mensilità arretrate, che vengono pagate una volta presentato il modello.
Per chi avvia un’attività autonoma o d’impresa, individuale o in forma associata, la regola è più rigorosa: la comunicazione va fatta in anticipo, entro il giorno precedente l’inizio dell’attività. Chi sta valutando lavoretti saltuari dovrebbe conoscere anche le regole della prestazione occasionale, perché anche questi compensi vanno dichiarati.
I contratti brevi, da uno a sei mesi
Una regola specifica riguarda i rapporti di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi. Se la retribuzione supera la soglia che porterebbe alla perdita del beneficio, l’ADI viene sospeso d’ufficio per la durata del contratto, anziché revocato. Al termine del rapporto il beneficio riprende per il periodo residuo, e quanto guadagnato non viene conteggiato ai fini del mantenimento del diritto. È una tutela pensata per chi accetta lavori stagionali o a termine e non vuole rischiare di restare senza sostegno alla loro scadenza.
Resta fermo che lavorare senza dichiararlo è la strada peggiore. Oltre ai rischi legati al lavoro in nero, il DL 48/2023 prevede la revoca del beneficio e sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false o omette informazioni dovute per ottenere o mantenere l’ADI.
Sospensione e decadenza: quando si perde l’assegno
Le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi si dividono in due livelli. La sospensione blocca i pagamenti ma non cancella il diritto: scatta, per esempio, quando non ci si presenta ai servizi sociali entro 120 giorni, quando non si firma il patto entro 60 giorni dall’avvio al Centro per l’Impiego o quando si salta l’aggiornamento dei 90 giorni. Si risolve presentandosi e regolarizzando la propria posizione.
La decadenza, invece, fa perdere l’assegno. L’articolo 8 del DL 48/2023 la prevede quando un componente tenuto agli obblighi non si presenta alla convocazione dei servizi sociali o del Centro per l’Impiego senza giustificato motivo, non sottoscrive il Patto per l’Inclusione o il Patto di Servizio, non partecipa alle iniziative di formazione o politica attiva a cui è stato convocato, oppure rifiuta un’offerta di lavoro con le caratteristiche descritte sopra.
Due aspetti rendono queste sanzioni particolarmente pesanti. Il primo è che la decadenza riguarda tutto il nucleo familiare, anche se l’inadempimento è di un solo componente. Il secondo è che, dopo una decadenza per mancata presentazione, una nuova domanda può essere presentata solo dopo che sono trascorsi sei mesi dal provvedimento. Per questo, in caso di impedimento, è essenziale comunicare e documentare subito il motivo dell’assenza.
ADI e Supporto per la formazione e il lavoro
L’ADI non va confuso con il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), la misura introdotta dallo stesso decreto per le persone tra i 18 e i 59 anni in difficoltà economica che non hanno i requisiti per l’ADI. L’SFL prevede un’indennità mensile collegata alla partecipazione effettiva a corsi di formazione, tirocini o altre politiche attive.
Le due misure sono collegate. I componenti di un nucleo che riceve l’ADI, se attivabili e non conteggiati nella scala di equivalenza del nucleo, possono in alcuni casi accedere all’SFL per seguire un percorso formativo. I requisiti e le procedure sono spiegati nella guida dedicata.
Incentivi per le aziende che assumono beneficiari ADI
Il rapporto tra ADI e lavoro riguarda anche i datori di lavoro. L’articolo 10 del DL 48/2023 prevede un esonero contributivo per le aziende che assumono beneficiari dell’Assegno di Inclusione, a condizione che l’offerta sia stata pubblicata sulla piattaforma SIISL. Per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, l’esonero è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, entro un tetto di 8.000 euro annui, per un massimo di 12 mesi. Per i contratti a tempo determinato o stagionali l’esonero è del 50%, entro 4.000 euro annui, sempre per un massimo di 12 mesi e non oltre la durata del rapporto.
Gli incentivi sono pensati per favorire assunzioni stabili e sono soggetti a condizioni, tra cui l’obbligo di restituzione in caso di licenziamento nei mesi successivi, salvo i casi previsti dalla legge. Le regole operative per richiederli sono fissate dalle circolari INPS e possono essere aggiornate.
Domande frequenti su Assegno di Inclusione e lavoro
Si può lavorare e prendere l’Assegno di Inclusione?
Sì. Il reddito da lavoro avviato durante l’erogazione non viene conteggiato fino a 3.000 euro lordi annui per l’intero nucleo; oltre questa soglia l’assegno si riduce. È però obbligatorio comunicare l’avvio dell’attività all’INPS con il modello ADI-Com Esteso.
Se trovo lavoro perdo l’ADI?
Non automaticamente. L’assegno può continuare, eventualmente ridotto, se il reddito resta entro i limiti; per i contratti tra uno e sei mesi con retribuzione elevata è prevista una sospensione temporanea. Si perde invece se non si comunica il lavoro entro tre mesi dall’inizio.
Entro quanto devo comunicare all’INPS un nuovo lavoro?
Per il lavoro dipendente entro 30 giorni dalla data di inizio indicata nelle comunicazioni obbligatorie. Per un’attività autonoma o d’impresa la comunicazione va fatta entro il giorno precedente l’avvio.
Chi deve andare al Centro per l’Impiego con l’ADI?
I componenti tra i 18 e i 59 anni considerati attivabili al lavoro dai servizi sociali. Sono esonerati, tra gli altri, gli over 60, le persone con disabilità, chi ha carichi di cura rilevanti e le donne in percorsi di protezione dalla violenza.
Ogni quanto bisogna presentarsi al Centro per l’Impiego?
Dopo la firma del Patto di Servizio, ogni 90 giorni per aggiornare la propria posizione. Se in quel periodo non risultano attività svolte, il beneficio viene sospeso e il Centro per l’Impiego convoca la persona entro i 90 giorni successivi.
Posso rifiutare un’offerta di lavoro con l’ADI?
Solo se non rispetta i requisiti di legge o se c’è un giustificato motivo. Un’offerta a tempo pieno o con almeno il 60% dell’orario e retribuzione da contratto collettivo va accettata: senza limiti di distanza se a tempo indeterminato, entro 80 km o 120 minuti di viaggio se a termine. Con figli sotto i 14 anni il limite di distanza vale per tutti i contratti.
Se un solo componente non rispetta gli obblighi, cosa succede alla famiglia?
Le sanzioni si applicano all’intero nucleo. In caso di decadenza per mancata presentazione, la famiglia può ripresentare domanda solo dopo sei mesi.
L’Assegno di Inclusione, per chi è in grado di lavorare, è quindi un percorso più che un sussidio: un insieme di scadenze e impegni che ruota attorno al Patto di Servizio e al Centro per l’Impiego. Conoscere le regole sulla franchigia, sulle comunicazioni e sulle offerte di lavoro permette di affrontare il rientro nel lavoro senza timore di perdere il sostegno, evitando gli errori che più spesso portano a sospensioni e decadenze.





