Patto di Servizio Personalizzato (PSP): cos’è, cosa si firma e quali obblighi comporta

Il Patto di Servizio Personalizzato, indicato quasi sempre con la sigla PSP, è l’accordo che la persona disoccupata sottoscrive con il Centro per l’Impiego, o con un operatore accreditato, dopo aver dichiarato la propria disponibilità al lavoro. Nel patto vengono scritti il percorso di ricerca del lavoro, i servizi che il Centro per l’Impiego si impegna a offrire e gli impegni che la persona assume, come presentarsi agli appuntamenti, partecipare ai corsi concordati e valutare le offerte di lavoro adeguate al proprio profilo.

Per molte persone il PSP sembra una semplice formalità da sbrigare dopo la domanda di disoccupazione. In realtà è il documento che dà concretezza allo stato di disoccupazione e, per chi riceve un sostegno economico come la NASpI, è il riferimento su cui si misurano gli obblighi: non rispettarlo senza un valido motivo può costare parte dell’indennità o, nei casi più gravi, l’intera prestazione. In questa guida spieghiamo cosa contiene il patto, quando va firmato, quali documenti servono, quali sono le conseguenze in caso di inadempimento e come si collega alle diverse misure di politica attiva.

Cos’è il Patto di Servizio Personalizzato

Il PSP è disciplinato dall’articolo 20 del D.Lgs. 150/2015, il decreto del Jobs Act che ha riorganizzato i servizi per il lavoro e le politiche attive. La norma lo descrive come un patto stipulato tra il disoccupato e il Centro per l’Impiego per confermare lo stato di disoccupazione e costruire un percorso personalizzato di inserimento o reinserimento lavorativo.

Si tratta di un accordo con impegni reciproci. Da un lato il Centro per l’Impiego si impegna a offrire servizi concreti, come l’orientamento, il supporto nella stesura del curriculum e nella preparazione ai colloqui, le proposte formative, l’accompagnamento al lavoro e, quando serve, l’analisi di un’idea di lavoro autonomo. Dall’altro la persona si impegna a partecipare in modo attivo alle iniziative concordate e a cercare lavoro secondo le modalità indicate nel patto.

Il PSP è strettamente legato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro. La DID è la dichiarazione con cui ci si dichiara disoccupati e disponibili a lavorare; il patto è il passaggio successivo, che trasforma quella disponibilità in un piano concreto. Se non hai ancora rilasciato la DID, trovi tutti i passaggi nella nostra guida alla DID online.

Chi deve firmare il patto di servizio

Il patto riguarda tutte le persone che hanno rilasciato la DID, cioè chi è senza lavoro e chi lavora ma con un reddito così basso da conservare lo stato di disoccupazione. Possono sottoscriverlo anche le persone a rischio di disoccupazione, per esempio chi ha ricevuto una lettera di licenziamento ma è ancora nel periodo di preavviso e vuole iniziare subito un percorso di politica attiva.

Per chi presenta domanda di NASpI o DIS-COLL il patto non è facoltativo. La domanda all’INPS vale già come DID, ma l’indennità è condizionata alla partecipazione al percorso concordato con il Centro per l’Impiego. È questo il cuore del cosiddetto principio di condizionalità: il sostegno economico viene riconosciuto a chi si attiva per tornare a lavorare. Se stai valutando se hai diritto all’indennità, puoi partire dalla guida su quando spetta la NASpI.

Regole specifiche valgono per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, che firmano il patto all’interno di un percorso gestito attraverso la piattaforma nazionale SIISL. Ne parliamo in una sezione dedicata più avanti.

Entro quando si firma il PSP

I termini cambiano a seconda della situazione. Chi ha rilasciato la DID senza chiedere un sostegno al reddito deve contattare il Centro per l’Impiego entro 30 giorni dalla dichiarazione. Chi ha presentato domanda di NASpI o DIS-COLL deve invece attivarsi entro 15 giorni dalla domanda, come previsto dall’articolo 21 dello stesso decreto. Se la persona non si fa avanti, è il Centro per l’Impiego a convocarla.

Diverse schede dei Centri per l’Impiego, tra cui quelle lombarde, precisano che questi termini non sono perentori: superarli non comporta di per sé la perdita dei diritti. Il vero rischio, soprattutto per chi percepisce la NASpI, nasce quando si ignora una convocazione formale. Per questo è sempre consigliabile prenotare l’appuntamento appena possibile e controllare con regolarità email, SMS e area personale dei portali.

Come si svolge l’appuntamento e cosa contiene il patto

Il patto viene stipulato durante il primo colloquio con un operatore del Centro per l’Impiego, al quale si accede prenotando un appuntamento presso il CPI competente in base al proprio domicilio. Il colloquio serve a conoscere la situazione della persona: esperienze di lavoro, titolo di studio, competenze, disponibilità di orario e di spostamento, eventuali difficoltà personali o familiari che incidono sulla ricerca.

Sulla base di questo confronto, l’articolo 20 del D.Lgs. 150/2015 stabilisce che il patto debba contenere alcuni elementi essenziali. Il primo è l’indicazione del responsabile delle attività, cioè l’operatore che seguirà la persona e che rappresenta il suo punto di riferimento. Il secondo è il profilo di occupabilità, una valutazione di quanto la persona è vicina o lontana dal mercato del lavoro, che determina l’intensità del percorso proposto. Il patto indica poi gli atti di ricerca attiva da compiere e i relativi tempi, la frequenza dei contatti con il responsabile e le modalità con cui la ricerca attiva va dimostrata, per esempio documentando le candidature inviate.

Nel patto la persona dichiara inoltre la propria disponibilità a tre tipi di impegno. Il primo è la partecipazione a iniziative e laboratori per rafforzare le competenze nella ricerca del lavoro, come la scrittura del curriculum e la preparazione ai colloqui di selezione. Il secondo è la partecipazione a iniziative di formazione, aggiornamento o riqualificazione professionale. Il terzo è l’accettazione di offerte di lavoro congrue, cioè proposte coerenti con il proprio profilo e con i criteri fissati dalla normativa, che abbiamo analizzato nel dettaglio nella guida all’offerta di lavoro congrua.

Documenti da portare al Centro per l’Impiego

Per la stipula del patto occorrono un documento d’identità e il codice fiscale, in originale e in corso di validità. Per i cittadini italiani vanno bene carta d’identità, patente o passaporto; per i cittadini dell’Unione europea la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto, insieme al codice fiscale italiano.

I cittadini extracomunitari devono presentare anche un permesso di soggiorno in corso di validità che consenta di lavorare. Se il permesso è scaduto, serve la ricevuta della richiesta di rinnovo presentata nei termini, accompagnata dal permesso scaduto anche in fotocopia. In caso di primo ingresso è necessaria la ricevuta della richiesta del primo permesso, insieme al passaporto con visto di tipo D.

Chi ha chiesto NASpI, DIS-COLL o ISCRO deve portare anche la ricevuta della domanda presentata all’INPS. Molti Centri per l’Impiego suggeriscono inoltre di avere con sé la documentazione sull’ultimo rapporto di lavoro, come la lettera di licenziamento o la ricevuta delle dimissioni, utile per ricostruire correttamente la situazione.

La firma, anche online

Il patto viene firmato al termine del colloquio. In diverse regioni è possibile anche la firma a distanza, attraverso una procedura di firma elettronica con SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. In Lombardia, dopo la stipula, la persona riceve via email una copia del patto e della DID convalidata sul portale regionale SIUL, insieme all’eventuale appuntamento successivo.

È importante conservare la copia del patto. È il documento che riporta con precisione gli impegni presi e le scadenze, e diventa il riferimento in caso di dubbi o contestazioni sulla partecipazione alle attività.

Il PSP nelle misure di politica attiva: GOL, DIL e programmi regionali

Il patto di servizio è anche la porta d’ingresso alle misure di politica attiva finanziate dalle Regioni. Negli anni del Programma GOL, per esempio, era proprio con la firma del PSP che la persona veniva assegnata a uno dei percorsi previsti, dal reinserimento rapido alla riqualificazione, sulla base della profilazione svolta durante il colloquio.

Lo stesso meccanismo vale oggi in Lombardia con la Dote Inserimento Lavorativo (DIL), che prevede la sottoscrizione di uno specifico Patto di Servizio Personalizzato DIL. In questo caso il patto può essere firmato anche presso un operatore privato accreditato, deve essere sottoscritto dallo stesso operatore che svolge l’assessment e riporta il percorso assegnato e i servizi concordati. Il percorso emerso dalla valutazione può essere modificato in sede di firma solo in casi limitati, come per le persone con disabilità o seguite dai servizi sociali.

Per le persone con disabilità iscritte al collocamento mirato previsto dalla Legge 68/99, il patto tiene conto della valutazione delle capacità lavorative e dei servizi dedicati del collocamento mirato.

PSP, SIISL e sostegni al reddito: NASpI, ADI e SFL

Negli ultimi anni il percorso che porta al patto di servizio è stato in parte trasferito sulla piattaforma nazionale SIISL, il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa gestito dall’INPS per conto del Ministero del Lavoro. Il funzionamento della piattaforma è spiegato nella nostra guida al SIISL; qui ci concentriamo sul rapporto con il PSP.

NASpI e DIS-COLL

Dal 24 novembre 2024 chi presenta domanda di NASpI o DIS-COLL viene iscritto d’ufficio al SIISL, come previsto dal cosiddetto Decreto Coesione e dal decreto ministeriale attuativo n. 174/2024. Sulla piattaforma il percettore deve completare il curriculum, sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) e fornire gli elementi utili alla redazione del patto di servizio. Il PAD non sostituisce il PSP: è un primo passaggio digitale con cui la persona manifesta la propria disponibilità, mentre il patto vero e proprio resta quello concordato con il Centro per l’Impiego.

Su questo punto l’INPS, con un comunicato del luglio 2025, ha chiarito che eventuali malfunzionamenti nella compilazione del curriculum o del PAD sulla piattaforma non bloccano il pagamento dell’indennità, se i requisiti di legge sono rispettati. Le sanzioni scattano invece quando la persona non partecipa, senza giustificato motivo, alle attività di politica attiva proposte dal Centro per l’Impiego. Per gli aspetti pratici sul pagamento dell’indennità puoi consultare la guida su come viene pagata la NASpI.

Assegno di Inclusione

Per l’Assegno di Inclusione il percorso è più articolato. Dopo la domanda, il richiedente si iscrive al SIISL e sottoscrive il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare. Entro 120 giorni tutti i componenti devono presentarsi ai servizi sociali, che valutano la situazione del nucleo. I componenti tra i 18 e i 59 anni considerati attivabili al lavoro vengono poi avviati al Centro per l’Impiego, dove il patto di servizio va sottoscritto entro 60 giorni. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari devono presentarsi al Centro per l’Impiego o all’operatore presso cui hanno firmato il patto per aggiornare la propria posizione; in caso contrario il beneficio viene sospeso.

Non sono tenuti agli obblighi di attivazione, pur potendo aderire volontariamente, alcune categorie come le persone con almeno 60 anni, le persone con disabilità, chi ha carichi di cura di figli molto piccoli o di familiari con disabilità e le donne inserite in percorsi di protezione dalla violenza. Chi invece non è attivabile al lavoro sottoscrive con i servizi sociali un diverso accordo, il Patto per l’Inclusione Sociale. Alcune famiglie beneficiarie possono essere coinvolte anche nei Progetti Utili alla Collettività.

Supporto per la formazione e il lavoro

Anche per il Supporto per la formazione e il lavoro il patto di servizio è un passaggio centrale, perché il beneficio economico è legato alla partecipazione effettiva a percorsi di formazione o di politica attiva. L’aggiornamento del patto è stato richiesto, per esempio, per accedere alla proroga del beneficio introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per chi sta ancora frequentando un corso al termine delle prime dodici mensilità. Tutti i requisiti della misura sono spiegati nella guida dedicata al SFL.

Le regole su ADI e SFL sono state più volte aggiornate da messaggi e circolari INPS: prima di ogni scadenza conviene verificare le indicazioni più recenti sulla piattaforma SIISL o presso il proprio Centro per l’Impiego.

Cosa succede se non si rispetta il patto di servizio

Per chi riceve NASpI o DIS-COLL, l’articolo 21, comma 7, del D.Lgs. 150/2015 prevede un sistema di sanzioni graduali, che crescono con la gravità dell’inadempimento e con la sua ripetizione. L’INPS, con la circolare n. 224 del 2016, ha tradotto le decurtazioni in giorni di indennità: un quarto di mensilità corrisponde a 8 giorni di prestazione, una mensilità intera a 30 giorni.

Comportamento senza giustificato motivoPrima voltaSeconda voltaTerza volta
Mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti previsti dal pattoDecurtazione di 1/4 di mensilitàDecurtazione di una mensilitàDecadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione
Mancata partecipazione a iniziative di orientamento e laboratori per la ricerca del lavoroDecurtazione di 1/4 di mensilitàDecurtazione di una mensilitàDecadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione
Mancata partecipazione a iniziative di formazione o riqualificazioneDecurtazione di una mensilitàDecadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione—
Rifiuto di un’offerta di lavoro congruaDecadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione——

La decadenza è la conseguenza più pesante, perché non riguarda solo l’indennità residua ma anche lo stato di disoccupazione. La normativa prevede inoltre che, dopo la decadenza, non sia possibile registrare una nuova DID prima che siano trascorsi due mesi. Durante i periodi di decurtazione, inoltre, non viene accreditata la contribuzione figurativa collegata all’indennità.

Per chi non percepisce alcun sostegno economico il sistema delle decurtazioni non si applica, perché non c’è un’indennità da ridurre. Il mancato rispetto degli impegni può però incidere sul percorso: le schede dei Centri per l’Impiego segnalano che chi non osserva il patto senza motivo rischia di non poter accedere ad altri servizi e misure. Per i beneficiari di Assegno di Inclusione e SFL valgono invece le sanzioni specifiche previste dal decreto-legge 48/2023.

Il giustificato motivo

Le sanzioni non scattano se l’assenza o il rifiuto dipendono da un giustificato motivo. Rientrano in questa categoria, per esempio, la malattia documentata, gravi motivi familiari, un impegno lavorativo nel frattempo avviato o altre cause oggettive che rendono impossibile presentarsi. Il punto decisivo è la tempestività: il motivo va comunicato al Centro per l’Impiego e documentato, possibilmente prima dell’appuntamento o comunque nel più breve tempo possibile. Un’assenza non comunicata è il modo più rapido per trasformare un imprevisto in una sanzione.

Quanto dura il patto di servizio e quando si chiude

Il patto di servizio non ha una scadenza fissa: rimane in vigore finché la persona mantiene lo stato di disoccupazione collegato alla DID. Durante questo periodo può essere aggiornato, per esempio quando cambia la situazione personale, quando si conclude un corso o quando si accede a una nuova misura regionale. Per aggiornarlo basta prenotare un nuovo appuntamento al Centro per l’Impiego.

Quando la DID si chiude, si chiude anche il patto. Questo accade, ad esempio, quando si trova un lavoro che fa perdere lo stato di disoccupazione. La legge prevede che lo stato di disoccupazione sia soltanto sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi; oltre questa soglia, salvo che il reddito resti sotto i limiti che consentono di conservarlo, lo stato di disoccupazione cessa e con esso il patto. Lo stesso avviene in caso di decadenza per inosservanza degli obblighi.

I diritti della persona che firma il patto

Il patto non contiene solo obblighi. La persona ha diritto a ricevere i servizi indicati, a essere seguita da un responsabile identificato, a ricevere copia del documento e a chiedere che il percorso venga rivisto se non è più adatto alla propria situazione. Nei sistemi regionali che lo prevedono, come quello lombardo, ha anche il diritto di scegliere liberamente tra il Centro per l’Impiego e gli operatori accreditati, salvo le regole specifiche previste per alcune categorie di percettori di sostegni.

Vale anche la pena ricordare che i servizi previsti dal patto e dalle misure pubbliche di politica attiva sono gratuiti. Nessun operatore può chiedere denaro per l’orientamento, la formazione o l’accompagnamento al lavoro finanziati con risorse pubbliche.

Domande frequenti sul Patto di Servizio Personalizzato

Il patto di servizio è obbligatorio?

È obbligatorio per chi percepisce NASpI, DIS-COLL o altri sostegni legati alla condizionalità, perché l’indennità dipende dalla partecipazione al percorso. Per chi ha rilasciato la DID senza sostegni economici è comunque il passaggio necessario per confermare lo stato di disoccupazione e accedere ai servizi e alle misure di politica attiva.

Cosa succede se non firmo il patto di servizio?

Se percepisci la NASpI, non presentarti senza giustificato motivo alle convocazioni per la stipula del patto comporta prima una decurtazione di un quarto di mensilità, poi di una mensilità intera e, alla terza mancata presentazione, la decadenza dall’indennità e dallo stato di disoccupazione.

Il patto di servizio si può firmare online?

Sì, in molte regioni è possibile firmarlo a distanza con SPID, CIE o CNS, attraverso una procedura di firma elettronica avviata dal Centro per l’Impiego. Le modalità variano da regione a regione, quindi conviene verificarle al momento della prenotazione.

Che differenza c’è tra PAD e PSP?

Il Patto di Attivazione Digitale si sottoscrive sulla piattaforma SIISL ed è un primo passaggio con cui si dichiara la propria disponibilità. Il Patto di Servizio Personalizzato è l’accordo vero e proprio, concordato con il Centro per l’Impiego o un operatore accreditato, che definisce percorso, servizi e impegni.

Entro quanti giorni bisogna firmare il patto dopo la NASpI?

Chi presenta domanda di NASpI o DIS-COLL deve contattare il Centro per l’Impiego entro 15 giorni dalla domanda. Negli altri casi il termine è di 30 giorni dalla DID. Le schede dei CPI precisano che i termini non sono perentori, ma le convocazioni vanno sempre rispettate.

Cosa succede se non mi presento a un appuntamento del Centro per l’Impiego?

Se hai un giustificato motivo e lo comunichi e documenti in tempo, non ci sono conseguenze. In caso contrario, per i percettori di NASpI scattano le decurtazioni previste dalla legge, che crescono a ogni nuova assenza fino alla decadenza.

Il patto di servizio si può modificare?

Sì, il patto può essere aggiornato durante tutto il periodo di disoccupazione, per esempio quando cambiano le esigenze della persona o quando si accede a una nuova misura. Basta chiedere un appuntamento al proprio Centro per l’Impiego o all’operatore che segue il percorso.

Se trovo lavoro il patto si chiude?

Dipende dal tipo di lavoro. Con un contratto di lavoro subordinato fino a sei mesi lo stato di disoccupazione è solo sospeso; con un rapporto più lungo, salvo redditi sotto le soglie di legge, lo stato di disoccupazione cessa e il patto si chiude insieme alla DID.

Il Patto di Servizio Personalizzato è quindi molto più di una firma: è il documento che collega la disponibilità dichiarata con la DID al percorso concreto di ricerca del lavoro e, per chi riceve un’indennità, il metro con cui viene valutato il rispetto degli obblighi. Conoscerne contenuti, scadenze e conseguenze permette di sfruttare davvero i servizi disponibili e di evitare sanzioni che spesso nascono da semplici dimenticanze.

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