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Secondo lavoro: quando è consentito e obbligo di comunicazione

Table of Contents

1. Si possono fare due lavori? Cosa dice la legge
2. Secondo lavoro nel settore privato: un diritto con alcuni limiti
3. Quando il datore può limitare o negare il secondo lavoro
4. L’obbligo di fedeltà e il divieto di concorrenza (art. 2105 c.c.)
5. Bisogna dirlo al datore di lavoro?
6. I limiti di orario e il diritto al riposo
7. Secondo lavoro e part-time: cosa ha stabilito la Cassazione
8. Secondo lavoro per i dipendenti pubblici: regole più rigide
9. Part-time fino al 50%: niente autorizzazione, ma obbligo di comunicazione
10. Le attività che non richiedono autorizzazione
11. L’aspettativa non retribuita per provare un altro lavoro
12. Privato e pubblico a confronto
13. Come inquadrare il secondo lavoro: le forme possibili
14. Tasse e contributi con due lavori: attenzione al conguaglio
15. I rischi del secondo lavoro in nero
16. Secondo lavoro e NASpI: cosa succede se si perde uno dei due impieghi
17. Un caso da evitare: il secondo lavoro durante la malattia
18. Cosa si rischia se non si rispettano le regole
19. Domande frequenti sul secondo lavoro
20. Si possono avere due lavori dipendenti contemporaneamente?
21. Il datore di lavoro può vietare il secondo lavoro?
22. Bisogna comunicare al datore di lavoro il secondo lavoro?
23. Quante ore al massimo si possono lavorare con due lavori?
24. Un dipendente pubblico può avere un secondo lavoro?
25. Un dipendente part-time può essere licenziato per un secondo lavoro?
26. Con due lavori si pagano più tasse?
27. Se perdo uno dei due lavori ho diritto alla NASpI?
28. Posso svolgere il secondo lavoro mentre sono in malattia?

Cercare un secondo lavoro è una scelta sempre più diffusa, spinta dal bisogno di integrare lo stipendio o dalla voglia di mettere a frutto competenze che nel primo impiego restano inutilizzate. Le domande che quasi tutti si pongono sono sempre le stesse: è davvero possibile avere due lavori? Bisogna dirlo al proprio datore? E cosa succede con le tasse?

La risposta breve è che in Italia il doppio lavoro è consentito, e dal 2022 lo dice espressamente anche la legge: il datore di lavoro privato non può vietare al dipendente di svolgere un’altra attività fuori dal proprio orario, salvo casi precisi. Il secondo lavoro va però gestito rispettando alcune regole pensate per evitare conflitti di interesse, tutelare la salute di chi lavora e garantire una concorrenza corretta tra le aziende. Regole che cambiano parecchio a seconda che si lavori nel settore privato o in quello pubblico, dove vale invece il principio opposto dell’esclusività.

Si possono fare due lavori? Cosa dice la legge

Per secondo lavoro si intende qualsiasi attività, autonoma o subordinata, che si aggiunge a quella principale: un altro contratto da dipendente, una collaborazione, una partita IVA, ma anche prestazioni occasionali retribuite. Nel settore privato il punto di partenza è chiaro. L’articolo 8 del D.Lgs. 104/2022, il cosiddetto Decreto Trasparenza che ha recepito la direttiva europea 2019/1152, ha codificato il principio del cumulo di impieghi: il datore di lavoro non può vietare al lavoratore di svolgere un’altra attività in orari diversi da quelli concordati, né riservargli per questo un trattamento peggiore.

Questo diritto, però, non è senza confini. Il secondo lavoro non deve mettere il dipendente in concorrenza con il proprio datore, non deve comprometterne la salute e il riposo e non deve far superare i limiti di orario fissati dalla legge. Finché questi paletti sono rispettati, avere una seconda occupazione è pienamente legittimo. Per i dipendenti pubblici il discorso è diverso, e lo vedremo più avanti nel dettaglio.

Secondo lavoro nel settore privato: un diritto con alcuni limiti

Chi lavora per un’azienda privata può quindi avere un altro impiego. Per capire fin dove ci si può spingere bisogna però tenere insieme quattro elementi: la regola generale del Decreto Trasparenza, l’obbligo di fedeltà previsto dal Codice civile, le eventuali previsioni del contratto collettivo e i limiti sull’orario di lavoro.

Quando il datore può limitare o negare il secondo lavoro

Lo stesso articolo 8 del D.Lgs. 104/2022 individua i soli casi in cui il datore può limitare o negare un altro rapporto di lavoro. Il primo è il pregiudizio per la salute e la sicurezza del lavoratore, compreso il mancato rispetto dei riposi: chi esce da un turno di notte per entrare subito in un altro impiego mette a rischio sé stesso e i colleghi. Il secondo riguarda la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico. Il terzo è il conflitto di interessi con l’attività principale, che può esistere anche quando non si arriva a una vera e propria violazione dell’obbligo di fedeltà. La norma vale anche per i committenti nei rapporti di collaborazione, e chiarisce un aspetto importante: un regolamento aziendale che vieti in modo generico e assoluto qualsiasi altra attività non è più sostenibile.

L’obbligo di fedeltà e il divieto di concorrenza (art. 2105 c.c.)

Il limite più concreto resta l’articolo 2105 del Codice civile, che fissa l’obbligo di fedeltà del lavoratore. Il dipendente non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro, né divulgare o usare a proprio vantaggio informazioni riservate sull’organizzazione e sui metodi di produzione dell’azienda. Chi approfondisce il tema trova tutti i dettagli nella nostra guida all’obbligo di fedeltà del lavoratore.

È qui che si gioca la partita più delicata. Un secondo lavoro nello stesso settore, o addirittura per un’impresa concorrente, può facilmente sconfinare nella violazione di questo obbligo: pensiamo al commesso di un negozio di elettronica che nel fine settimana vende gli stessi prodotti per il negozio rivale, o al tecnico che offre in proprio ai clienti dell’azienda gli interventi che dovrebbe svolgere come dipendente. Un impiego in un ambito del tutto diverso, invece, di norma non crea problemi. Va ricordato che alcuni contratti individuali contengono una clausola di esclusiva, più frequente per dirigenti, agenti e figure commerciali, che restringe ulteriormente gli spazi; e che l’obbligo di fedeltà dura per tutto il rapporto, mentre per estenderlo dopo la sua fine serve un apposito patto di non concorrenza, valido solo se scritto, limitato nel tempo e nello spazio e accompagnato da un compenso.

Bisogna dirlo al datore di lavoro?

Nel lavoro privato non esiste una norma di legge che imponga in via generale di comunicare al datore l’esistenza di un altro impiego. Molti contratti collettivi nazionali (CCNL) e diversi regolamenti aziendali prevedono però che il lavoratore informi il datore quando avvia un’attività parallela, a volte con un modulo specifico. Si tratta di un obbligo che nasce dal contratto e non dalla legge dello Stato: per questo la prima cosa da fare è sempre leggere il proprio CCNL e l’eventuale regolamento interno.

Anche quando la comunicazione non è formalmente richiesta, avvisare resta la scelta più prudente, per una ragione molto pratica. Il datore, alla luce del Decreto Trasparenza, ha il compito di verificare che il cumulo dei due impieghi non metta a rischio la salute del dipendente e non violi i limiti di orario, e può farlo solo se sa che il secondo lavoro esiste. La comunicazione diventa poi quasi indispensabile quando la nuova attività riguarda lo stesso settore, quando può incidere su disponibilità e rendimento o quando si tratta di un incarico continuativo e retribuito. Restano invece fuori da qualsiasi obbligo gli hobby e le attività gratuite. Una trasparenza preventiva è la migliore protezione contro contestazioni disciplinari e malintesi.

I limiti di orario e il diritto al riposo

Il vincolo più sottovalutato riguarda le ore. Il D.Lgs. 66/2003 fissa in 48 ore settimanali la durata massima dell’orario di lavoro, straordinari compresi. Non è un tetto riferito alla singola settimana, ma a una media calcolata su un periodo di quattro mesi, che i contratti collettivi possono estendere fino a sei o dodici mesi: si può quindi lavorare di più in alcune settimane, purché la media complessiva resti entro il limite.

L’aspetto decisivo, e quello che di solito sfugge, è che questo limite si riferisce alla persona e non al singolo contratto. Quando i rapporti di lavoro subordinato sono due, la somma delle ore non può superare la soglia: lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con l’interpello prot. 25/I/0004581 del 10 ottobre 2006, precisando che nel cumulo di più rapporti a tempo parziale restano fermi i limiti di orario e il diritto al riposo. In concreto, chi ha un contratto full time da 40 ore ha uno spazio molto ridotto per un secondo impiego da dipendente, mentre la combinazione più frequente è quella di due part time coordinati tra loro.

Il computo cumulativo vale però solo tra rapporti di lavoro subordinato. Un secondo lavoro svolto in autonomia, con partita IVA o come prestazione occasionale, non rientra nel conteggio delle 48 ore, anche se resta il buon senso: un’attività autonoma che lascia il dipendente esausto può comunque incidere sul suo rendimento e, nei casi estremi, sulla sua sicurezza.

Accanto al tetto settimanale ci sono le regole sui riposi, altrettanto vincolanti: almeno 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore e almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola coincidenti con la domenica. Un esempio rende l’idea: se il primo lavoro termina alle 19, il secondo non può cominciare prima delle 6 del mattino successivo. Poiché nessuno dei due datori conosce automaticamente gli orari dell’altro, è il lavoratore a dover comunicare a ciascuno la propria disponibilità, così da non far saltare i limiti.

Secondo lavoro e part-time: cosa ha stabilito la Cassazione

Chi ha un contratto part-time gode di una tutela particolare, riconosciuta dalla giurisprudenza ben prima del Decreto Trasparenza. Con la sentenza n. 13196/2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore non può disporre della libertà del proprio dipendente a tempo parziale di trovare e svolgere un’altra occupazione, purché in orari compatibili con la prestazione ridotta.

Il caso riguardava un lavoratore licenziato per aver avviato un secondo impiego in violazione del regolamento aziendale, che dichiarava lo status di dipendente incompatibile con qualunque altra attività. La Corte ha ribaltato quella lettura: una clausola del genere non può essere applicata in modo assoluto, perché l’incompatibilità va valutata caso per caso, verificando se la seconda attività interferisca davvero con i doveri del dipendente. Sarebbe anzi nulla una previsione che attribuisse al datore un potere incondizionato di vietare o sanzionare un altro lavoro svolto fuori dall’orario. Il datore può intervenire solo quando dal comportamento del lavoratore deriva una reale violazione dei suoi obblighi, per esempio sul fronte della concorrenza o del rendimento.

Secondo lavoro per i dipendenti pubblici: regole più rigide

Nel pubblico impiego la logica si capovolge. Il riferimento è l’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, il Testo unico sul pubblico impiego, che si fonda sul principio di esclusività: il dipendente pubblico a tempo pieno, così come quello part-time con prestazione superiore al 50% del tempo pieno, non può cumulare liberamente altri impieghi o incarichi retribuiti. Gli incarichi diversi dai compiti d’ufficio devono essere conferiti o preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, che valuta l’assenza di conflitti di interesse e la compatibilità con l’impegno richiesto.

Le conseguenze della violazione sono pesanti. Chi svolge un incarico retribuito senza autorizzazione va incontro a responsabilità disciplinare e il compenso percepito deve essere versato all’amministrazione; se il versamento non avviene, si configura anche una responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti. La ragione di tanta severità è la tutela dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Resta inoltre fermo il principio generale secondo cui gli impieghi pubblici non sono cumulabili tra loro, salvo le eccezioni previste da leggi speciali.

Part-time fino al 50%: niente autorizzazione, ma obbligo di comunicazione

Esiste un’eccezione importante. I dipendenti pubblici con contratto part-time e prestazione non superiore al 50% di quella a tempo pieno sono esclusi dal regime autorizzatorio. La regola nasce dalla legge 662/1996 ed è richiamata dallo stesso articolo 53: questi lavoratori possono svolgere ulteriori attività, anche subordinate o professionali, senza chiedere il via libera preventivo. Fanno eccezione alcune categorie, come gli avvocati, per i quali l’iscrizione all’albo resta incompatibile con il pubblico impiego anche a tempo parziale.

La libertà, però, non significa silenzio. La stessa legge 662/1996 impone al dipendente di comunicare all’amministrazione, entro 15 giorni, l’inizio o la variazione dell’attività esterna. Non è un dettaglio: con la sentenza n. 3622/2018 la Cassazione ha confermato la responsabilità disciplinare di una dipendente part-time che aveva svolto attività compatibili senza comunicarle. Resta poi il divieto di attività in conflitto di interessi con la funzione pubblica, e l’amministrazione conserva il potere di verificare in qualsiasi momento eventuali incompatibilità concrete.

Un caso particolare riguarda il secondo impiego presso un’altra pubblica amministrazione, che in linea generale resta precluso. Per i dipendenti degli enti locali è però prevista una deroga dall’articolo 92 del Testo unico degli enti locali, e la Cassazione, con la sentenza n. 22497/2022, ha dato ragione a un dipendente comunale a part-time licenziato perché lavorava anche per un altro Comune senza autorizzazione: per chi non supera il 50% dell’orario, il via libera preventivo non è dovuto e il licenziamento per la sola mancata richiesta è illegittimo.

Le attività che non richiedono autorizzazione

Anche per chi è soggetto al regime autorizzatorio non tutto richiede il permesso dell’amministrazione. L’articolo 53, comma 6, esclude infatti alcune attività considerate compatibili con la funzione pubblica perché non generano conflitti di interesse. Rientrano in questa categoria la collaborazione a giornali, riviste ed enciclopedie, lo sfruttamento economico delle proprie opere dell’ingegno e invenzioni, la partecipazione a convegni e seminari, gli incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate, quelli svolti in aspettativa, comando o fuori ruolo, gli incarichi sindacali conferiti a dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita e, infine, le attività di formazione, docenza e ricerca scientifica rivolte ai dipendenti pubblici.

L’aspettativa non retribuita per provare un altro lavoro

Chi lavora nel pubblico e vuole mettersi alla prova in un altro impiego senza lasciare definitivamente il posto può, in alcuni casi, chiedere un’aspettativa non retribuita. Si tratta di una sospensione temporanea del rapporto: il dipendente non percepisce lo stipendio ma conserva il diritto di rientrare. È uno strumento diverso dal secondo lavoro vero e proprio, perché mette in pausa l’attività principale, e la sua concessione dipende da norme speciali e dai contratti collettivi di comparto. Prima di attivarla conviene quindi verificare con il proprio ufficio del personale presupposti, durata e condizioni.

Privato e pubblico a confronto

Le differenze tra i due mondi si colgono meglio con uno sguardo d’insieme.

AspettoSettore privatoSettore pubblico
Regola di baseCumulo di impieghi consentito (art. 8 D.Lgs. 104/2022)Principio di esclusività (art. 53 D.Lgs. 165/2001)
Autorizzazione preventivaNon prevista dalla leggeNecessaria per incarichi retribuiti (tempo pieno e part-time oltre il 50%)
Comunicazione al datoreSolo se richiesta da CCNL o regolamento, ma sempre consigliataObbligatoria entro 15 giorni per il part-time fino al 50%
Quando può essere negatoRischi per salute e sicurezza, conflitto di interessi, concorrenzaConflitto di interessi, incompatibilità, mancata autorizzazione
Part-timeLibertà di un altro impiego in orari compatibili (Cass. 13196/2017)Fino al 50%: nessuna autorizzazione (Cass. 22497/2022)
Limite di orario48 ore medie settimanali cumulate tra rapporti subordinatiStessi limiti di orario e riposo
Conseguenze delle violazioniSanzioni disciplinari fino al licenziamentoResponsabilità disciplinare e versamento del compenso all’amministrazione

Come inquadrare il secondo lavoro: le forme possibili

Un secondo lavoro deve sempre avere un inquadramento regolare, e la forma scelta cambia sia le regole sull’orario sia gli adempimenti fiscali. La soluzione più semplice è un secondo contratto da dipendente, quasi sempre part-time, che porta con sé le tutele del lavoro subordinato ma rientra nel conteggio cumulativo delle 48 ore.

Chi preferisce lavorare in proprio può aprire una partita IVA, spesso nel regime forfettario. Qui c’è un vincolo da conoscere: per accedere o restare nel forfettario, il reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente non deve superare una soglia che la legge fissa ordinariamente in 30.000 euro, elevata a 35.000 euro per il 2025 e confermata per il 2026 dalla legge di bilancio. La soglia non conta se il rapporto da dipendente è cessato. Il forfettario è inoltre escluso per chi lavora prevalentemente per il proprio datore di lavoro attuale, o per quello dei due anni precedenti: non si può, in sostanza, trasformare il proprio impiego in fatture.

Per attività saltuarie esistono infine strumenti più leggeri. Le prestazioni occasionali gestite tramite la piattaforma INPS (Libretto Famiglia e contratto di prestazione occasionale) consentono di guadagnare fino a 5.000 euro l’anno complessivi, con un massimo di 2.500 euro dallo stesso utilizzatore. Il lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto, invece, è adatto a incarichi sporadici senza coordinamento con il committente; oltre i 5.000 euro annui di compensi scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Se l’attività diventa abituale, la strada corretta torna a essere la partita IVA.

Tasse e contributi con due lavori: attenzione al conguaglio

Chi ha due impieghi da dipendente scopre spesso una sorpresa al momento della dichiarazione dei redditi. Ai fini IRPEF i due stipendi si sommano, ma ciascun datore, in qualità di sostituto d’imposta, applica trattenute e detrazioni come se il proprio fosse l’unico reddito. Il risultato è che entrambi riconoscono le detrazioni per lavoro dipendente e calcolano l’imposta su scaglioni più bassi di quelli che spetterebbero sul reddito complessivo. Lo stesso accade con le misure legate al taglio del cuneo fiscale, che dipendono dal reddito totale e possono risultare in parte non spettanti una volta sommati i due stipendi.

Al momento del conguaglio, quindi, l’imposta dovuta può risultare più alta di quella già trattenuta, con un importo a debito da versare. Per evitare sorprese conviene chiedere a uno dei due datori di non applicare le detrazioni, oppure consegnare al datore che effettua il conguaglio di fine anno la certificazione dell’altro reddito, così che possa ricalcolare l’imposta sul totale. In alternativa, la differenza emergerà con il modello 730 e andrà pagata in un’unica soluzione o a rate.

Sul fronte contributivo, ogni rapporto genera contributi propri, che confluiscono nella posizione previdenziale del lavoratore e contano per la pensione. Proprio per questo il secondo lavoro deve essere sempre dichiarato.

I rischi del secondo lavoro in nero

Il cosiddetto secondo lavoro in nero, privo di contratto e non dichiarato al fisco, espone a conseguenze serie: sanzioni per chi utilizza la prestazione, recupero di imposte e contributi non versati e possibili ricadute disciplinari nel rapporto principale, soprattutto se l’attività sommersa viola l’obbligo di fedeltà o i limiti di orario. Oltre ai rischi, il lavoro irregolare fa perdere al lavoratore contributi utili per la pensione e qualsiasi tutela in caso di infortunio.

Secondo lavoro e NASpI: cosa succede se si perde uno dei due impieghi

Chi ha due rapporti part-time e ne perde uno involontariamente, per esempio per licenziamento o per la scadenza di un contratto a termine, può avere diritto alla NASpI anche se continua a lavorare con l’altro. Lo prevede l’articolo 9 del D.Lgs. 22/2015, a una condizione: il reddito annuo del rapporto che prosegue non deve superare la soglia utile per conservare lo stato di disoccupazione, fissata in 8.500 euro dal 2024 per il lavoro dipendente (messaggio INPS n. 1414/2024).

In questo caso l’indennità non spetta per intero, ma viene ridotta dell’80% del reddito previsto dal lavoro che continua. È però indispensabile comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro 30 giorni dalla domanda, tramite il modello NASpI-Com: senza questa comunicazione si perde il diritto alla prestazione. Lo stesso meccanismo vale per chi, già percettore di NASpI, trova un nuovo lavoro con un reddito basso: se il reddito supera la soglia, l’indennità viene sospesa per i contratti fino a sei mesi e decade per quelli più lunghi.

Un caso da evitare: il secondo lavoro durante la malattia

Merita un’attenzione particolare la situazione di chi svolge un secondo lavoro mentre è in malattia rispetto al primo impiego. Prestare un’altra attività durante l’assenza è considerato illegittimo quando dimostra che la malattia in realtà non sussiste, oppure quando l’attività è tale da ritardare o compromettere la guarigione e quindi il rientro al lavoro.

In casi simili il lavoratore viola i doveri di correttezza e buona fede verso il datore, che può reagire con un provvedimento disciplinare fino al licenziamento per giusta causa. Il discorso non cambia se le due attività sarebbero compatibili in condizioni normali: durante la malattia l’obbligo prioritario resta quello di recuperare le energie per tornare all’impiego principale. Chi affronta assenze lunghe, inoltre, deve tenere d’occhio anche il periodo di comporto, oltre il quale il datore può legittimamente interrompere il rapporto.

Cosa si rischia se non si rispettano le regole

Nel settore privato il datore può reagire solo se il secondo lavoro produce un danno concreto: violazione dell’obbligo di fedeltà o del divieto di concorrenza, conflitto di interessi, calo del rendimento, assenze o superamento dei limiti di orario e riposo. Le conseguenze vanno dal richiamo disciplinare fino, nei casi più gravi, al licenziamento per giusta causa. Il semplice fatto di avere un altro impiego, svolto in orari compatibili e in un settore diverso, non è invece sanzionabile: dopo il Decreto Trasparenza un trattamento peggiorativo motivato solo da questo sarebbe illegittimo.

Nel settore pubblico, come visto, l’incarico svolto senza autorizzazione comporta responsabilità disciplinare e l’obbligo di versare all’amministrazione il compenso percepito, mentre per il part-time fino al 50% è la mancata comunicazione entro 15 giorni a esporre a sanzioni. In entrambi i mondi, trasparenza e rispetto dei limiti di orario sono la migliore assicurazione contro le contestazioni.

Domande frequenti sul secondo lavoro

Si possono avere due lavori dipendenti contemporaneamente?

Sì. Nel settore privato il D.Lgs. 104/2022 vieta al datore di impedire un altro impiego svolto fuori dall’orario concordato, purché si rispettino l’obbligo di fedeltà, i limiti di orario e riposo e l’assenza di conflitti di interesse. La somma delle ore dei due rapporti subordinati non può superare le 48 ore settimanali medie.

Il datore di lavoro può vietare il secondo lavoro?

Non in modo generico e assoluto. Può limitarlo o negarlo solo se mette a rischio la salute e la sicurezza del lavoratore, se è in conflitto di interessi con l’attività principale, se viola l’obbligo di fedeltà o, nel pubblico, se compromette l’integrità del servizio. Una clausola che vieti qualunque altra attività fuori dall’orario non è applicabile.

Bisogna comunicare al datore di lavoro il secondo lavoro?

Nel privato non c’è un obbligo generale di legge: la comunicazione è dovuta se la prevede il CCNL o il regolamento aziendale, ed è comunque consigliata. Nel pubblico serve l’autorizzazione preventiva per gli incarichi retribuiti, mentre chi è in part-time fino al 50% deve comunicare l’attività entro 15 giorni.

Quante ore al massimo si possono lavorare con due lavori?

Tra due rapporti di lavoro subordinato non si possono superare le 48 ore settimanali in media, straordinari inclusi, calcolate di norma su quattro mesi. Vanno garantite almeno 11 ore consecutive di riposo ogni 24 e almeno 24 ore di riposo ogni sette giorni. Il lavoro autonomo non rientra nel conteggio.

Un dipendente pubblico può avere un secondo lavoro?

Solo con l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione, per via del principio di esclusività. Fanno eccezione le attività elencate dall’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, come collaborazioni giornalistiche, opere dell’ingegno e convegni, e i dipendenti in part-time fino al 50%, che non hanno bisogno di autorizzazione ma devono comunicare l’attività entro 15 giorni.

Un dipendente part-time può essere licenziato per un secondo lavoro?

Non per il solo fatto di averlo. La Cassazione, con la sentenza 13196/2017, ha stabilito che il datore non può vietare in modo assoluto un altro impiego svolto in orari compatibili. Il licenziamento è legittimo solo se dal secondo lavoro deriva una reale violazione degli obblighi, come la concorrenza o il calo del rendimento.

Con due lavori si pagano più tasse?

Le aliquote sono le stesse, ma i due redditi si sommano e ciascun datore applica le detrazioni come se fosse l’unico. Per questo in dichiarazione può emergere un conguaglio a debito. Per evitarlo si può chiedere a uno dei due datori di non applicare le detrazioni o di effettuare il conguaglio tenendo conto dell’altro reddito.

Se perdo uno dei due lavori ho diritto alla NASpI?

Sì, se la perdita è involontaria e il reddito annuo del lavoro che prosegue non supera 8.500 euro. L’indennità viene ridotta in proporzione a quel reddito ed è obbligatorio comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dalla domanda, pena la perdita della prestazione.

Posso svolgere il secondo lavoro mentre sono in malattia?

No, se l’attività dimostra che la malattia non esiste o rischia di ritardare la guarigione. In questi casi si viola l’obbligo di correttezza verso il datore e si può arrivare al licenziamento per giusta causa, anche quando i due lavori sarebbero di per sé compatibili.

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